DALLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI > LEGGE 18 / 2009 ALLA VITA INDIPENDENTE ESIGIBILE PERFETTA: UN DIRITTO SOSTANZIALE ECONOMICAMENTE RAZIONALE E NON ASSISTENZIALE
di Claudio Roberti
Per un’ introduzione in prospettiva interdisciplinare
Nota- per consultare i riferimenti alle Convenzioni ed alle Leggi vedi qui in fondo
Il fatto che la complessità delle questioni che ci riguardano richieda quadri di riferimento interdisciplinari, regge su fondamenta identificabili in termini epistemologici. Evidentemente, detto presupposto integra – include anche gli ambiti del diritto. Rispetto a ciò che ci accingiamo ad affrontare, vuol dire che è necessario produrre sforzi protesi ad interfacciare il diritto internazionale applicato – comparato < >diritto civile – amministrativo, con ambiti di riflessione inerenti la sociologia del diritto, sociologia economica – politica e dell'organizzazione. Ciò vuol dire che anche in questo ambito penseremo ad avviare un processo di focalizzazione a mezzo di categorie da analisi sociale (*1). In ogni modo lo sforzo deve guardare gli effetti di una complessità sistemica ed una delle variabili di detta complessità risiede nel dato di fatto che vede un costante > < relativo divaricamento fra le verità giuridiche e le verità dell’ analisi sociale e la soluzione risiede nel saper stratificare un’ articolazione di risposte che funzionino in termini di paradigma interdisciplinare, in un quadro di riferimento da sistema mondo. Il tutto deve confluire verso un modello razionale rispetto ad uno scopo: l’ acquisizione di strumenti da investire verso una Vita Indipendente in forma sistematica - universale. L’ azione non è semplice , anche perché ad ogni sapere si impone un suo sforzo di disapprendere > ri – apprendere la scienza sociale per farci aprire quella parte del nostro schema reificato (*2) dotato del potere di ingabbiarci - soffocarci. In termini conseguenziali, ciò significa anche disimparare > ri – imparare interfacciandosi in modo multiplo. Oggi in materia di disabilità tale quadro di mutamento diviene indispensabile, malgrado per vari aspetti, ostico.
Lo strumento che segue è finalizzato a definire una giustapposizione tra i contenuti generali della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili e la V. I.. Tutto questo a mezzo del fatto che quello strumento è divenuto legge dello stato in Italia, ovvero la L. 18/ 09. Questa è strutturata in forma di normativa schematica di richiamo in funzione della ratifica > esecuzione della C.ONU. Pertanto la loro correlazione è interfacciata, nel senso di essere propedeutica – sequenziale. Ecco che a questo punto è giunto il momento di iniziare a stabilire se, come – in che modo….. su quali contenuti, condizioni > finalità – legittimità e procedure regge detta giustapposizione. In altri termini, intendere il nuovo come atto per reperire una varietà di saperi (strumenti) finalizzati ad un ulteriore nuovo. Insomma, affermare il nuovo paradigma.
La riflessione fonda su ambiti - categorie variegate a mezzo del metodo ipotetico deduttivo con vari riferimenti filologici. Le relazioni fra fonti di diritto, giurisprudenza e dottrina costituiscono referente centrale di peso sostanziale. Infatti, per ottemperare a detta ipotesi si è operato uno studio alla fonte in forma di analisi del testo generale della “ C. ONU > L.18/09 “, prendendo a riferimento (come in una messa a fuoco) Preambolo > < Articoli. Il procedimento metodologico utilizzato è del tipo cada uno del target. Ovvero, da questo studio sono state stralciati in via diretta (“esclusi”) quegli articoli non (immediatamente) inerenti l’ ipotesi ed il resto è stato focalizzato uno ad uno o talvolta accorpato per forte omogeneità. In questa modalità narrativa potrebbe apparire che vi siano delle digressioni di troppo, oppure degli eccessivi schematismi. Nel primo caso si tratterebbe solo di una questione percettiva da correggere in termini di capacità d’ astrazione di chi deve accedervi. Nel secondo si tratta di una necessità metodologica – di sintesi perché ragionare schematicamente per categorie analitiche appare l’unica strada per evitare di tramutare questo strumento in un manuale di sociologia del diritto (*3) e non solo. Evidentemente questo sarebbe stato impraticabile, assurdo.
E’ necessario che ogni forma di controllo dovrà prendere atto di questo, andando alla fonte continuamente, dove la fonte primaria e centrale è la C. ONU e la L. 18 /09 il suo specchio recettivo – funzionale. A sua volta, la metodologia utilizzata non deve far perdere di vista che si tratta di uno strumento formante un tutt'uno organico, ecco perchè letture d’ insieme degli articolati inerenti gli indirizzi – procedure conservano un peso notevole nell’ orientare l’ azione anche in chiave di V. I. Qui si spiega perché le parti stralciate per “ esclusione “ sono state comunque contemplate. In oltre, tale aspetto resta comunque meritevole di ulteriore e specifica trattazione.
La materia è multi – giustapponibile, a causa < > effetto del fatto che questa C. ONU deve essere intesa come uno strumento propedeutico – di sistema “ monografico – particolareggiato “ fra le C. ONU sui Diritti dell’ Uomo e quella sui Diritti del Fanciullo , La Carta dei Diritti Fondamentali dell’ U. E. e la Costituzione della Repubblica Italiana, al pari di altre Costituzioni Nazionali di profilo democratico, con la possibilità di contemplare riferimenti alla Common Law. Inoltre, concettualmente riprende una serie di tematiche presenti in precedenti Raccomandazioni – Documenti di indirizzo politico - culturale dell’ ONU e dell’ U. E. Pertanto, già da tutti questi presupposti qui si può ravvisare che la nostra L. 18/09 reca una provenienza – significato , peso e direzione geopolitico – geoculturale da odierna fase del sistema mondo (*4).
Per quanto attiene alla Costituzione Italiana , ciò che reca in sè la L.18 /09 si giustappone all’Art. 3 °, contestualizzandolo tematicamente secondo ogni aspetto, bisogno ed istanza inerente questa condizione antropologica. Diciamo che a distanza di più di 60 anni dall’ emanazione della Carta Costituzionale ecco che finalmente “ disporremmo “ di una vera, decente e presentabile > ricevibile legge quadro….. Non a caso, quanto meno in termini concettuali – sistemici la C. ONU contraddice > supera le “ vecchie “ L.118/71 – L. 104 / 92. Tale dato di fatto sussiste malgrado la L.18/09 si richiami ad alcuni istituti della 104 /92. In questo nuovo approccio vengono resi anche illegittimi (annullabili) gli ambigui “ permissivismi” da recita a soggetto della L. 162 /98, ovvero quel notorio garantismo….. dell’ inesigibilità consumato sulla pelle delle persone disabili, in special modo del Mezzogiorno. A sua volta, di fatto isola nella sua dimensione da generica (vecchia) assistenza la L. 328 /2000.
Abbiamo passato in rassegna una serie di normative costruite (nell'ordine dato) su concetti culturali – procedimenti pseudo scientifici (medico legali) fondanti su congetture confutate ed accompagnate da indirizzi e modalità operative quasi del tutto obsoleti, arbitrari ed inefficaci in termini di tutela degli interessi delle persone disabili, al pari del sistema paese > sistema mondo. Sovente presso quelle normative si affermano contenuti contrari e / o contraddittori rispetto alle pari opportunità – pratiche anti discriminatorie. Di fatto si tratta di leggi che sono incompatibili >< violano la C.ONU > L. 18/09 e questo è un dato di fatto reso dalla comparazione dei testi ed induttivamente / deduttivamente emergerà anche da questa articolazione.
Alla L. 18/09 si impone entrare anche nei termini di quanto attiene ai dettami dell’ Art 38 della Costituzione, ma (certamente in termini concettuali – sistemici) ne scaturisce una netta linea di demarcazione fra ciò che attiene la generica assistenza (vecchia e nuova, vedi ancora L328/2000) e quel che riguarda la gamma dei diritti umani e soggettivi sanciti a mezzo degli Articoli 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 22 della Costituzione stessa. Questa giustapposizione integrata innesca questioni innovative molto rilevanti, inoltre dimostra in sede tematica l’ attuale vitalità di ciò che ci lasciarono i padri costituenti: l’ apertura ad un meticciato geoculturale fra un prima ed un dopo socio - giuridico. Evidentemente detto prima – dopo, anche in termini di notevole intervallo diacronico, si spiega risalendo all’ origine sociale delle norme ed alle grevi specificità dei nostri percorsi storico sociali. A questo vanno sommati quei ritardi – contraddizioni all’ italiana…..
Essendo la C.ONU > L. 18/09 “ una legge quadro “ (nel suo genere) parallela alle Carte Costituzionali , può essere approfondita secondo vari ordini di questioni. In questo caso lo abbiamo fatto ponendo al centro la V. I. , in quanto tematica dai caratteri prioritari - strategici. Essa è tale a prescindere dalle opinioni e questo si avrà modo di dimostrarlo. Preliminarmente si deve precisare che qui trattiamo di uno di quei provvedimenti che, alla lue degli ultimi dati ISTAT inerenti la specifica situazione italiana , dovrebbe recare i caratteri di Somma Urgenza!
Entrando nel testo della nostra L.18/09 , la presente riflessione monografica fonda segnatamente sull’ ipotesi di voler ricercare una correlazione sequenziale / circolare fra V. I. > diritti umani – diritti soggettivi (civili) > V. I. , fondando su quel decisivo postulato (presupposto) che vuole detti indirizzi come garanzie funzionali alle minori < > migliori > razionali spese (pecuniarie) da parte dello stato [ V. I. > V. I. (°) ] di ogni assetto di stato democratico. A sua volta, l’ accezione generale del concetto di minore spesa da parte dello Stato , in termini di effetti da economia applicata, non necessità di spiegazioni molto dettagliate. Ivi le spese minori > razionali rispondono non solo al mero risparmio, ma ad un criterio di investimento ottimizzato da un ritorno economico sociale. Attenzione, anche se la questione dei diritti umani – soggettivi non avesse alcun pregio, quella economico finanziaria conserverebbe la sua funzione – peso in termini inalterati. In ogni caso, è assodato che esiste una stratificazione indivisibile e complessa tra diritti umani, civili ed economici. Ivi sono riscontrabili articolazioni in forma solide basi scientifiche con ricchi riferimenti giurisprudenziali e dottrinari (5). Circa la variabile economica, la questione attiene profondamente al materialismo – razionalità dei processi economico (ed in parte) monetari. Diciamo che si tratta di un cinismo che “ fortunatamente “….. torna comodo alla V. I. delle persone disabili. In ogni caso, di fatto tutte le variabili si stratificano – correlano ed integrano , ed ecco perché alla fine il ritorno è economico > < sociale. Tutto ciò costituisce un forza funzionale alle nostre grandi ragioni.
In merito alle specifiche necessità – obblighi dello Stato Italiano, questo dato scientifico (già dimostrato induttivamente) assume significati strutturali e strategici di rilevanza prioritaria, decisiva e cogente. E’ bene rimarcare che all’ apice di tale itinerario si evidenzierà che la nostra V. I. la necessita innanzi tutto il sistema paese come elemento del sistema mondo. Su questi macro profili si deve costruire finalmente l’esigibilità perfetta della V. I.!
Gli strumenti istituiti dalla C. ONU > L. 18 /09 si integrano per consolidamento giuridico con quelli forniti dalla L. 67 / 06 in materia di discriminazioni e ricorsi.
Per entrare in modo corretto – efficace nella disamina che segue è necessario operare una lettura sinottica fra ciò che sancisce il testo alla fonte e le corrispondenti articolazioni analitiche. D’ altronde, anche gli altri riferimenti qui citati richiedono che si risalga alla fonte.
Questo preliminare introduttivo forse avrebbe richiesto altro spazio, ma per snellezza del testo è opportuno fermarsi qui.
Una prima osservazione diretta della C.ONU > L. 18/09 : Per un itinerario sinergico - articolato alla ricerca di fondamenta in materie di diritti umani – soggettivi | razionalizzazione – ottimizzazione di spesa verso la V. I.
Preambolo
E) Il postulato che definisce la disabilità come concetto in evoluzione deriva da ragioni di profilo scientifico culturali articolabili in termini interdisciplinari. L’ approccio è ipotetico deduttivo con riferimenti alla dicotomia natura – cultura e tutti i possibili risvolti gnoseologico – cognitivi. Ogni aspetto della materia pone questioni da oggetto epistemologico. Il quadro è antropologico a carattere olistico (complesso – sistemico) ed a tal proposito gli ICF – OMS rappresentano una costruzione scientifica , ma anche ad uso (espressamente) burocratico – formalizzante. Presso varie nazioni rappresentano un procedimento legittimato in luogo dei vecchi approcci medico – legali di provenienza positivista;
Gli ICF sono una costruzione a mezzo procedimenti euristico / logaritmici (la contraddizione è solo apparente) che forniscono un nuovo paradigma che mette in crisi – sostituisce (tendenzialmente) il vecchio modello malatizzante > deterministico > tassonomico.
A mezzo degli ICF è possibile identificare le persone necessitanti di V. I. e costruirne un progetto funzionalmente mirato ad hoc.
Tutto questo rappresenta un grande presupposto dai risvolti multipli , essi sono riscontrabili in forma diffusa fra i contenuti normativi della C. ONU > L. 18/09 , intesa come fonte < > referente geoculturale.
Qui siamo alle fondamenta dell’ ipotesi di questo studio - documento;
F) Ivi si recepisce quel noto aforisma contenuto nella Carta di Madrid del 2003: “ Niente su di noi senza di noi “. Nel giustapporre questo contenuto concettuale con il “ Programma mondiale di azione (….) “, la C. ONU > L.18/09 legittima universalmente detto aforisma. Questo vuol dire che ogni indirizzo non può essere avulso – alieno (prescindente e / o ostile) rispetto alle libere determinazioni delle persone con disabilità;
Rispetto a tale costruzione i risvolti sono multipli - complessi e fungenti da corollari rispetto all’ oggetto specifico di questa riflessione divengono centrali e decisivi. Il concetto più immediato è che siamo su orientamenti opposti alla cultura > pratica della vita dipendente;
H - I) Respingere e ritenere umanamente inaccettabile ogni discriminazione incentrata sull’ essere disabile funge da corollario rispetto al riconoscimento di questa diversità antropologica. Qui il concetto di diversità viene riconosciuto > legittimato, esso viene scorporato dallo stigma dell’ inferiorità. Questo strumento spezza la vecchia sequenza mitologico - manichea fra diversità > inferiorità;
Tali passaggi fungono da postulati rispetto ad un primo riconoscimento di modalità – bisogni non mediani, non standardizzabili rispetto ad uno stereotipo antropologico;
J) La giustapposizione garantistica fra diritti umani > necessità di sostegno contempla un sillogismo con la V. I. intesa come estrinsecazione sostanziale – contestuale dei concetti a monte;
K) Ne deriva che la V. I . rechi i caratteri di uno fra gli strumenti prioritari – imprescindibili per ottemperare ai presupposti di partecipazione paritaria ed universale. Pertanto, la V. I. costituisce uno strumento contro la violazione dei diritti umani;
L) Qui la cooperazione internazionale deve riferirsi alla necessità di comparare le normative – esperienze in materia di V. I. al fine di costruire una più radicata e diffusa geopolitica – geocultura sulla V. I. medesima;
M - N) La V. I. costituisce un presupposto imprescindibile per la produzione – riproduzione di un’ esistenza attrezzata a realizzare contestualmente quei contenuti > indirizzi. Essa rappresenta lo strumento funzionale per ottemperare a quegli obbiettivi e rendergli sostanzialità nello spazio e nel tempo. Senza il presupposto della V. I. non vi è possibilità che sussistano quelle azioni sociali che dagli istituti di diritto vengono definite come diritti soggettivi. I diritti soggettivi e la loro estrinsecazione – articolazione – regolazione (godimento) sono alla base della nascita dello stato moderno. All’ oggi, chi è deprivato aprioristicamente dei diritti soggettivi o solo parte di essi, è come se vivesse nelle società primitive , antiche , tribali – feudali - dittatoriali. Sappiamo che almeno nell’ area centrale del sistema mondo tutto questo è anacronistico, ma non per le persone disabili. La C. ONU > L.18/09 rompe questo schema reificato consolidatosi in un trend da vecchio paradigma a fondamenta storico sociali;
O) La deprivazione della V. I. sottende che le persone disabili siano impedite ad ottemperare a questo diritto – dovere. I punti F > O del Preambolo vanno intesi come propedeuticamente interfacciati;
P – Q – R – S – T – V - W – X – Y ) Nell’ accezione olistica, La V. I. è strumento che rende esigibilità sostanziale – contestuale a tali obbiettivi;
Nello specifico dei punti omogenei P / S, apparirebbe pleonastico sottolineare che tutti gli atti pluri – discriminatorio – stigmatizzanti assumono una forma di plus – valenza se contestuali alla mancanza e / o carenza di V. I.
Passando in breve rassegna i punti omogenei T / Z , dovrebbe essere quasi lapalissiano prendere atto che senza V. I. vi è povertà e / o stagnazione - incremento strutturale di questa. Appare anche evidente che questa condizione assuma i tratti endemici di un processo circolare.
Ogni fattispecie di accessibilità – fruibilità sono contestualmente vincolate al presupposto della V. I. Il dato è estrinsecabile nelle possibilità di esercitare i caratteri di quelle azioni.
Qui, per ottemperare agli obblighi non basta la sola ragione – cultura , bisogna essere indipendenti. E’ un dato di fatto che l’ assenza – carenza di V. I. impedisce – condiziona l’ azione ed ogni suo orientamento.
La V. I. è strumento che assiste (supporta) la famiglia. Essa costituisce garanzia di permanenza integrata ed armonica della persona disabile nei nuclei familiari secondo ogni loro possibile tipologia o altra aggregazione. Solo la V. I. permette di non gravare nelle relazioni di coppia , come su ogni altra relazione affettiva di prossimità.
La V. I. costituisce di per sé un’ agenzia di socializzazione.
La V. I. è strumento prioritario – olistico verso la promozione e tutela di ogni indirizzo etico.
In conclusione di questa parte diciamo che intendere la giustapposizione fra i contenuti strutturali – sistemici della C. ONU > L.18/09 con i significati olistici della V. I. significa assumere un’ idea adeguata e con essa essere veramente attivi.
Restando al grande Baruch Spinoza, possiamo sostenere che da tempo lavoriamo ad un’ ETICA DIMOSTRATA SECONDO METODO GEOMETRICO sulla V. I. ed altre grandi questioni che ci riguardano. Ora disponiamo di un notevole strumento per rendere compiutezza a questo obbiettivo!
ARTICOLO I °
(Scopo)
Al fine di ottemperare in forma esigibile (perfetta) a tali i dettami contenutistici, la V. I. DIRETTA , RENDICONTATA ed AUTODETERMINATA tramite il personale progetto di autonomia, rappresenta un fine - mezzo prioritario ed imprescindibile. Da tale presupposto vincolante ne discende che la sua fattispecie non deve essere ridotta alla mera stregua di un intervento assistenziale. Infatti, la determinazione nel prescrivere delle regole generali al fine di (….) “ promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani (….) le libertà fondamentali “ non è materia demandabile a meri criteri d’ indirizzo assistenziali. Ovvero, i diritti umani ed i diritti soggettivi non possono essere subordinati a criteri - modalità condizionate da opinioni ideologiche fluttuanti in base a valutazioni di merito politico. Di contro, le universalità > quantità – qualità – modalità - permanenze delle provvidenze assistenziali (welfare state) sono subordinate a detti criteri.
Per rendere esigibilità sostanziale – operativa al comma corrispondente, a mezzo del metodo scientifico reso dagli ICF – OMS bisogna individuare i soggetti recanti le condizioni necessitanti di supporti per l’ esercizio della V. I. I tempi – modi quantitativo – qualitativi vanno ponderati – armonizzati prendendo a riferimento le singole contestualità individuali. Già da qui emerge che occorre urgentemente un approfondimento normativo che rapisca gli ICF come nuovo criterio di accertamento delle funzioni delle abilità nelle “ disabilità “.
Art. II °
(Definizioni)
Ragionando in termini di giustapposizioni sequenziali nelle definizioni dei concetti, è necessario rilevare che la V. I. è certamente un fine etico - esistenziale che concretamente rappresenta comunque un mezzo materiale. In base a quest’ ultimo carattere , la sua assenza / presenza si frappone in negativo / positivo rispetto l’ esercizio di quelle definizioni cosi come articolate , riducendole di fatto a mero esercizio teoretico.
Art. III °
(Principi generali)
Quei contenuti forniscono la possibilità di articolare in ulteriori forme contestuali che l’ acquisizione della V. I. risponde all’ esercizio esigibile perfetto dei diritti umani e dei diritti soggettivi. Da quest’ articolo si può desumere nella sostanza che quelle fattispecie di diritti sono irriducibili rispetto a vincoli finanziario – politici di una dimensione da mera assistenza. Infatti, è necessario specificare che ogni modello welfaristico è comunque legato nel tempo – spazio a criteri di opportunità da indirizzo ideologico degli esecutivi. In alti termini, le varie assistenze (tipi di welfare) rappresentano delle date azioni di politica economica – sociale relativamente strutturali < > segnatamente residuali. Osservando il sistema mondo, non a caso le loro espressioni più significanti sono legate a specifiche aree e comunque caratterizzate da andamenti sinusoidali e differenziati anche all’ interno di target spazio – temporali. Qui emergono alcune famose domande socio – economiche inerenti le articolazioni degli gli studi di G. Arrighi (*6) ed estendibili alle nostre tematiche.
Quella notoria miseria della filosofia votata a volersi ostinare nella congettura di pretendere un sillogismo fra V. I. = assistenza, risponde ad una falsa ragione – idea inadeguata. Essa è confutabile perchè strumentalmente riduzionista – nichilista. Molto sovente questa inadeguatezza fonda su calcoli ed appetiti di basso profilo…..ed in ogni caso si tratta di una vulgata culturale rafforzata e sorretta da alcuni equivoci. Pertanto, si rende necessario articolare dettagliatamente la questione: a) Per quelli che soggettivamente – oggettivamente la V. I. costituisce una condizione - atto indispensabile , se deprivati di ciò, ne deriva che sono espropriati dei diritti umani > soggettivi ; b) A sua volta, i diritti umani – soggettivi attengono rispettivamente a dei diritti antropologici di natura ed ai diritti civili. Entrambe le fattispecie sono prioritarie ed indipendenti dall’ assistenza. Nessuna istituzione di diritto da fonte evoluta subordina i diritti soggettivi all’ assistenza. In altre parole, verso “ i normali “ da nessuna parte è stato formalizzato il seguente assioma: “ Se decido di darti assistenza potrai godere dei diritti soggettivi, diversamente non potrai goderli “ !....
Da non confondere con gli sbarramenti di classe – ceto, essi attengono altri livelli – modalità.
Il dato di fatto di cui prima è certo, acquisito interdisciplinarmente e prescindente dalla C. ONU > L. 18 /09 in parola ; c) Operativamente l’ esercizio della V. I. prevede l’ apporto di figure che in linguaggi burocratico – quotidiani vengono definite come “ assistenti “ . Culturalmente questa definizione “ bonaria “ (grossolana) discende per assimilazione dalle vecchie figure assistenzialistiche. L’ etichetta viene attribuita anche a chi non opera in progetti per la V. I. , basta pensare a quelli che si cimentano nella mera assistenza domiciliare e / o finanche nelle istituzioni totali….i serragli. Nel caso italiano trattiamo degli eventi più probabili, visto che la V. I. è una fragile eccezione ed il resto una solida regola. Nel quadro ricorrente basta essere “ piazzato “ al fianco dell’ “ handicappato “ (tale vulgata pretende tale parola…) , poi puoi essere OSS – OSA – BADANTE (di fatto, dei disordinati sinonimi)…..per essere in ogni caso un “ mamozio /a “ che ovviamente propina…..la solita – vecchia “ ASSISTENZA “ .
L’ associazione gestaltiana “ handicappato < > assistenza “ costituisce una questione culturale molto recalcitrante, uno stereotipo popolare duro da superarsi. I primi portatori di questo handicap… sono annidati nel ceto politico; d) Ci sembra utile riflettere sul fatto che il termine “ assistente “ viene utilizzato per figure professionali lontane dal concetto usuale di assistenza: gli assistenti alla console , gli assistenti di volo, gli assistenti di lingua, gli assistenti sociali (quelli operanti presso istituzioni non assistenziali, tipo Ministero della Giustizia etc.) , i vecchi assistenti universitari (di fatto ancora operanti, ma ora identificabili sotto altre definizioni - ruoli) , nonchè tutti quelli recanti cariche vicarianti (un vice Ministro, Questore, Prefetto assistono i rispettivi titolari). Bene, è evidente che nessuno oserebbe pensare che si tratti di figure professionali inerenti “ l’ assistenza nel senso assistenziale “!.... Per motivi già detti questo non avviene verso i nostri “ assistenti “; e) Quell’ equivoco culturale e politico – istituzionale definito come “ assegno di cura “ discende in gran parte da questa costruzione. Esso innesca meccanismi fuorvianti e scorretti; f) A questo punto, per tagliare questo nodo gordiano appare indispensabile concettualizzare in altri termini tali profili: si tratta di Operatori Materiali per la Vita Indipendente, identificabili in forma abbreviata a mezzo dell’ acronimo O. M. V. I. L’operazione è sostanziale, non si tratta di una trovata formale , ma di una categoria dai risvolti analitici; g) Qui trattiamo di una forma di lavoratori atti a prestazioni ” atipiche “ . Attenzione, il carattere di atipicità non è dato da intrinseche caratteristiche non tipizzabili, ma dal fatto che necessitano di una tipizzazione; h) Il profilo degli O.M.V.I. è desumibile dall’ istanza a cui devono rispondere: “ Fungere da leva operativa verso tutta quella gamma di azioni spazio – temporali indispensabili per acquisire una V. I. “ Il target operativo degli O.M.V.I. deve poter ottemperare ad un‘ offerta di lavoro atta a garantire i bisogni multipli di quella domanda. Questo vuol dire che gli O.M.V.I. devono rispondere a delle funzioni complesse > poliedriche ascrivibili ad una specifica tipologia di terziario avanzato dai tratti operativi simultaneamente materiali < > immateriali. Per quantità – qualità siamo nell’ ambito del lavoro flessibile e sovente / talvolta ad interim per intervalli – parcellizzazioni da singoli contesti spazio - tempo; i) Per l’ insieme di questi motivi il lavoro organizzato > erogato a mezzo ogni tipologia di Cooperative (altrove pregevole) qui si rivela inadeguato – improduttivo per dis-funzione imposta dai suoi caratteri organizzativi.
Anche alla luce di tutto questo siamo ben lontani dall’ assistenza. In sostanza, l’ insieme delle loro attività vanno intese come veicolanti verso i diritti umani – soggettivi.
In tale contesto abbiamo posto qualche tassello rispetto ad un ennesimo vuoto concettuale e questo lo necessitano le articolazioni nel legame fra L. 18/09 > V. I. In altri termini , si dive riempire questo vuoto normativo.
Questa articolazione deve servire come strumento more geometrico affinché quei principi generali come da Art. II ° non degradino a principi generici di maniera.
Art IV °
(Obblighi generali)
Quell’ articolazione fra obblighi generali, al fine dell’ esigibilità (perfetta) dei medesimi, deve tradursi in un unico strumento d’ indirizzo cogente affinchè la V. I. diretta , autodeterminata – gestita e rendicontata divenga una fattispecie di istituto di diritto scorporato dalle assistenze socio - sanitarie e non.
Entrando nei dettegli operativi di detta articolazione, si deve intendere che: a) La V. I. in termini di costi finanziari rientra nella (buona) pratica più economica perché la sua alternativa è rappresentata dai costi segregativo – domiciliari > le varie tipologie burocratiche di istituzioni totali. La V. I. è congruente e razionalizzante rispetto alle possibilità di spesa dello Stato Italiano. Inoltre, visti i vincoli imposti dall’ U. E in materia di riduzione progressiva del debito pubblico - deficit, tale buona prassi nell’ indirizzo di spesa deve essere applicata verso ogni possibile persona disabile. Certo, già nell’ immediato si può definire la V. I. come virtuosa perché in termini di apririorismo empirico è una di quelle verità auto – evidente per introspezione (7) e comunque la verificabilità è alta. Questo fa emergere che la V. I. reca significati di utilitarismo economico – finanziario da parte dei bilanci dello Stato. Ivi non si pongono solo questioni inerenti risparmi immediati, ma trattiamo di una strategia vertente ad un principio di investimento per ritorni da sviluppo di ampio raggio sistematico: la V. I. produce i benefici dell’ integrazione > inclusione economico - sociale. Inoltre, appare palesemente illegittimo vincolare al reddito l’ accesso ai diritti umani – soggettivi. Per tali ordini di motivi non vanno apposti limiti reddituali da persone fisiche – nuclei familiari.
E’ notorio che la stessa U. E. oggi tende a porre in continuità i supporti economici per i diritti umani – soggettivi in chiave di strategie di sviluppo economico.
In ogni caso, per quanto attiene alle comparazioni dettagliate fra i modelli di spesa, riferendosi a quello in essere e quello successivo (alternativo), i dati devono essere controllabili secondo ogni aggregazione / disaggregazione. Le istituzioni italiane, secondo le rispettive competenze, devono fornire tali dati. Le istituzioni finanziarie e statistiche della U E devono adoperarsi in tal senso anche a mezzo di ogni azione formale , incluso il ricorso a Procedure d’ Infrazione - Deferimenti - Direttive. Attenzione, qui non si attendano “ eventi evolutivi in natura “….è evidente che in tal senso occorrono (sono indispensabili!) azioni multiple e parallele tra la sfera politica e quella giudiziaria. In prima istanza, sull’ insieme di tale materia deve intervenire in via diretta il Commissario Europeo agli Affari Economici; b) Le tecnologie ausilistiche vanno intese come supporti propedeutico - collaterali agli O.M.V.I. Gli O.M.V.I. devono essere dotati di preparazione adeguata > specificabile, questo può realizzarsi solo a mezzo di interventi formativi in cui siano centrali le consapevolezze culturali – empiriche delle persone disabili. Nei casi in cui non sussistano, si deve operare affinché le citate consapevolezze culturali divengano delle acquisizioni universali per le persone disabili. I citati indirizzi richiedono l’ intervento di modelli organizzativi della tipologia delle Agenzie per la Vita Indipendente , già notoriamente identificabili con l’ acronimo A.V.I.
In tutti i casi, si deve tenere conto di cosa fanno gli altri stati in materia di V. I.
Posto che la V. I. rappresenta fattispecie di diritti sostanziali e posto che detti diritti corrispondono ad interessi – obblighi strategici dello Stato in materia finanziaria , essa è prioritaria e non subordinabile ad ostacoli, restrizioni e / o disomogeneità nei trattamenti derivanti dall’ ordinamento dello stato o da mere opinioni ideologiche. Siano esse derivanti da quadri culturali e / o materiali.
Essendo la V. I. un accomodamento ragionevole, l’ ordinamento Federale dello Stato deve garantirne l’ attuazione da parte delle Regioni e di tutte le altre istituzioni decentrate.
Avendo acquisito che la V. I. NON è assistenza, ne deriva che essa NON E’ MATERIA ESCLUSIVA delle Regioni come da Titolo V ° della Costituzione Italiana. Ne consegue altresì che la V. I. NON è fattispecie inerente la definizione dei livelli minimi assistenziali, meglio conosciuti come (LIVEAS). Una delle varie “ Monadi “ che ci sovrastano……
Questo presupposto innesca un mutamento in termini di altri indirizzi e modalità organizzative.
Pertanto, per questa nuova fattispecie di diritto andranno definiti i Livelli Esigibili per la Vita Indipendente, da qui identificabili secondo l’ acronimo L.E.V I. Lo strumento metodologico per la personalizzazione contestuale dei L.E.V.I. è costituito dagli I.C.F. – OMS.
Questa costruzione non esclude, ma necessita di nuove competenze attribuite dallo Stato alle Regioni nella gestione organizzativa per la corretta esigibilità di questo DIRITTO UMANO > CIVILE (ECONOMICO SOCIALE).
Art. V °
(Uguaglianza e non discriminazione)
Non istituire, negare e / o ridurre allo stato di inadeguatezza quantitativa – qualitativa la V. I. verso una persona disabile che la necessita , costituisce una negazione di uguaglianza foriera di molteplici conseguenze discriminatorie.
Posto che la deprivazione dalla V. I. costituisce una delle cause prime nell’ induzione alle discriminazioni, a mezzo di provvedimenti appropriati e ragionevoli, gli Stati parte devono evitare ogni forma di discriminazione derivante da quel presupposto.
La V. I. costituisce una misura specifica sostanziale – mirata per conseguire de facto l’ eguaglianza ed alla luce di tutti gli ordini di motivi che ne sottendono l’ esigibilità,costituisce una misura urgente non discriminatoria.
Art. VI °
(Donne con disabilità)
Nell’ insieme delle situazioni contestuali di discriminazione multipla per genere, le deprivazioni dalla V. I. ne rappresentano dei presupposti dagli effetti multiplo - perversi. Il loro peso è ragguardevole, ponderabile e sovente decisivo in negativo. Dalla realtà sedentaria marginale - segregativa rappresentata dall’ ISTAT (e non solo) si evince una forte connotazione di genere femminile.
Anche in tale quadro di riferimento la V. I. assume una dimensione di tutela dei diritti umani - soggettivi.
Art. VII °
(Minori con disabilità)
Nei limiti – modalità consentite dalle leggi, anche i minori anno diritto ad una V. I. In tale fattispecie, questa deve essere indirizzata alla loro socializzazione – sviluppo psico – pedagogico.
Tale quadro di riferimento rientra nelle azioni finalizzate ad ottemperare ai superiori interessi del minore.
Art. VIII °
(Accrescimento della consapevolezza)
Rispetto ad i contenuti > obbiettivi di tale articolo la V. I. assume simultaneamente il significato e funzione di presupposto e rafforzativo. Essa è presupposto perché senza V. I. è poco probabile / impossibile perseguire quei fini. Nell’ ipotesi si verifichi la prima situazione, la quantità – qualità > efficacia delle azioni sarebbero segnate dalla fragilità - inadeguatezza.
Di contro, nel caso sussista la V. I. essa sarebbe uno strumento di dispiegamento della potenza umana, un’ agenzia di socializzazione per l’ orientamento dell’ azione.
In tutti i casi, si tratta di due modelli dicotomici segnati rispettivamente da processi circolari. Evidentemente, il primo in negativo, il secondo in positivo.
Ancora una volta, alla luce di contenuti – indirizzi articolati e complessi, si può constatare che la questione della V. I. è presupposto ad ogni determinazione antropologica.
Art IX °
(Accessibilità)
La V. I. funge da presupposto complesso - sistemico all’ insieme delle accessibilità. Secondo ordini diversamente ponderabili, in tutti i casi esiste una relazione propedeutica fra queste due macro variabili. Questo significa che si tratta di variabili correlate (bili), finanche caratterizzabili da correlazione stretta – spuria (regressione). Se vi fossero studi sulla materia, spetterebbe all’ analisi della varianza definire le inferenze statistiche di quanto affermiamo more geometrico.
In altre parole più semplici, sappiamo bene che taluni soggetti deprivati di OMVI non possono accedere a luoghi materiali e / o immateriali. Anzi, è altamente probabile che a causa della loro condizione contestuale vengono a mancare i presupposti basilari per giungere a quello stadio.
Evidentemente, in questi ambiti si mettono “ in gioco / giogo “ quote ragguardevoli dei diritti soggettivi.
Art. X ° - XXV ° – XXVI °
(Diritto alla vita)
(Salute)
(Abilitazione – riabilitazione)
Per una serie di cause > effetti analizzabili scientificamente in chiave interdisciplinare, possiamo affermare che senza V. I. si vive male. E’ notorio che chi vive male vive meno….
Da questo evidente postulato sulla sostanzialità del diritto alla vita, si dimostra ancora una volta che la V. I. è strutturale rispetto all’ obbiettivo primo nelle articolazioni inerenti i diritti umani.
E’ altresì scientificamente provato che una vita salubre ed abilitata – riabilitata viene anche resa dalla qualità della produzione della propria esistenza. Pertanto, la deprivazione della V. I. produce una serie di effetti insalubri.
A sua volta, la V. I. abilita in via diretta, riabilita in via indiretta. Questo avviene sul campo, nell’ ambito delle sue dinamiche.
In tutti i casi siamo nel pieno della tutela – esercizio dei diritti umani.
Art. XI °
(Uguale riconoscimento dinanzi alla legge)
La V. I. funge da presupposto > rafforzamento dell’ uguaglianza nelle capacità giuridica del soggetto. Su alcune fattispecie, senza V. I. tale norma resterebbe de facto una costruzione giuridica non da diritto positivo, pertanto inesigibile.
Art. XIII ° - Art. XIV °
(Accesso alla giustizia)
(Libertà e sicurezza della persona)
Paradosso (provocazione culturale: “ Delitto & Castigo “) : Le persone disabili necessitanti di V. I. e deprivate di questa già vivono in condizioni di restrizione < > para – restrizione “ penale “ delle loro libertà!..... Tale misura “ cautelare a / o definitiva viene espiata “ a mezzo di una dimensione di vita assimilabile agli “ arresti domiciliari – para domiciliari “. A questo si aggiunge la spada di Damocle rappresentata dal pericolo di finire “ tradotti “ in un’ istituzione totale…..ovvero il nostro “ bagno penale “ !....
La “ procedura penale “ atta a regolare che tutto questo si espleti è garantita dall’ inesigibilità della V. I.
La provocazione di cui sopra rappresenta il nostro accomodamento storico sociale di tipo classico.
Circa gli altri accomodamenti, le loro ragionevolezze sono da verificare con gli INDICI RESI DALLE REALTA’ CONTESTUALI!
In extrema ratio, senza V. I. non vi è libertà, tanto meno giustizia!
La sicurezza, qualora vi siano i margini di sussistenza, assume una dimensione molto incerta e fragile, essa poggia su di un terreno molle, franoso…….
In ogni modo, nelle società orizzontali (non piramidali) la dinamica doveri – diritti deve essere proporzionata e contestualizzata.
Art. XV °
(Diritto a non essere sottoposti a trattamenti (……) inumani o degradanti)
La deprivazione della V.I. rappresenta una vessazione sociale da indirizzo culturale > politico – istituzionale. Nella produzione dell’ esistenza di chi subisce questo arbitro del potere , ciò si traduce un trattamento inumano e / o degradante.
Le misure idonee per evitare questo consistono nell’ istituzione della V. I. esigibile perfetta, ovvero non assistenziale.
Art. XVI ° - XVII °
(Diritto di non essere sottoposto a (……) , violenze e maltrattamenti)
( Protezione dell’ integrità della persona)
La V. I. rientra fra le strategie multiple verso la prevenzione e / o dissuasione - sbarramento relativo nell’ ambito dell’ intera gamma di fattispecie, tra atti vessatori – reati.
Nell’ accezione generale le persone disabili non sono necessariamente deboli. Questo assunto sovente risponde uno stereotipo culturale. Questo non entra in contraddizione che certamente esposte (ex positus : messo fuori). I motivi di questa esposizione sono tanti, fra questi vi è la deprivazione della V. I.
Gli effetti della citata esposizione sono quelli enunciati dagli articoli in oggetto
Art. XVIII °
(Libertà di movimento e cittadinanza)
Ancora una volta si reiterano contenuti giuridici atti a giustapporre la V. I. all’esercizio dei diritti umani ed in pericolare i diritti soggettivi.
Art. XIX °
(Vita indipendente ed inclusione nella società)
Il titolo di questo articolo reca una funzione tematizzante e finalizzata all’ inclusione sociale. Ciò vuol dire che ogni sua articolazione è funzionale a questo. Nello specifico, il riferimento alla V. I. è esplicito > implicito e contestuale – finalizzato a mezzo di scelte della persona che si AUTODETERMINA. Questo perché la V. I. è rappresentata come uno strumento di inclusione sociale ed il riferimento all’ “ assistenza personale “ è da intendersi nel senso di operatività materiale ad personam.
Andando alla fonte, si afferma : (….) “ il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone (….) integrazione e partecipazione nella società (…). L’ integrazione sociale è interfacciata con l’ inclusione , entrambe sono i presupposti della presa in carico sociale. Il significato di queste categorie sociologiche è chiaro.
A sua volta, è fin troppo evidente che vengono presi a riferimento una serie di istituti di diritto che non possono essere subordinati (piegati) a scelte vincolate ad indirizzi assistenziali e / o opzioni opinionistiche.
Essendo la C. ONU nella raccolta delle Leggi della Repubblica Italiana, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n ° 61 del 4/03/09 e promulgata come Legge n° 18/03/09 , l’ Articolo XIX ° recherebbe quel potere di disposizione da Diritto Positivo atto ad istituire in via diretta la V. I in Italia. Attenzione, il condizionale è imposto dl fatto (giuridico) che si tratta comunque di un diritto esigibile perfettibile (purtroppo non perfetto). Diverrebbe diritto esigibile perfetto a seguito di provvedimenti legislativi quali Regolamenti e / o Decreti attuativi atti a definire: COPERTURE FINANZIARIE , GAMMA DELLE MODALITA’ BUROCRATICO OPERATIVE DI ALTRE ISTITUZIONI DECENTRATE e / o PRIVATE E DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI CONTROLLO - SANZIONI.
La realizzazione / non realizzazione di tutti i passaggi precedenti rappresenterà un GRANDE INDICE DI MISURAZIONE per definire lo Stato di Attuazione della C. ONU. In merito a tale cruciale aspetto vi torneremo alla fine.
In ogni modo, appare fin troppo chiaro già da ora che tutto questo non potrebbe appartenere ad una sorta di divenire in sé automatico, metafisico
Art. XX °
(Mobilità personale)
Qui la funzione della V.I. subentra nuovamente in termini di atto prioritario che si integra con ulteriori supporti organizzativi, instaurando con essi un modello di tipo sistemico.
Art. XXI ° - XXII ° - XXIII ° - XXVIIII ° - XXX °
(Libertà di espressione e opinione e accesso all’ informazione)
(Rispetto della vita privata)
(Rispetto del domicilio e della famiglia)
(Partecipazione alla vita politica e pubblica)
(Partecipazione alla (……) sport)
Nell’ ordine, sono questioni che riguardano fondamentali libertà nell’ azione, talune di esse apparirebbero rientranti in dei comuni stili di vita…… ma per i soggetti necessitanti di V. I. non può esservi libertà di agire anche negli ambiti più semplici. La deprivazione nella V. I. reca un grande potere di disposizione atto ad impedire e / o orientare l’ azione verso il tralasciare – subire deprivatorio – vessatorio finanche verso il più semplice estrinsecarsi di quei comportamenti.
La V. I , se esercitata con criteri corretti – efficaci è uno strumento che garantisce e protegge la vita privata in tutti i suoi aspetti.
Di contro, la deprivazione dalla V. I. produce assenza – violazione della vita privata. A sua volta non può esservi rispetto del domicilio e della famiglia, ammesso che detta deprivazione permetta la permanenza presso il proprio domicilio e / o la continuazione - costituzione di un nucleo familiare.
E’ statisticamente provato (vedi dati ISTAT su “ confinati “) che le quantità – qualità partecipative delle persone disabili alla vita pubblica sono fortemente impedite dalla deprivazione della V. I. Inoltre, secondo l’ ordinamento democratico sancito e tutelato dalla Carta Costituzionale, ciò costituisce violazione dei diritti politici. La C. ONU evidenzia tale giustapposizione.
Sarebbe quasi pleonastico sottolineare che la deprivazione dalla V. I. preclude pesantemente la vita socio – culturale nella sua accezione generale. Ciò produce danno verso il dispiegamento delle potenzialità della persona, le cause sono sociali e gli effetti negativi si riversano nel sociale, innescando un processo circolare perverso.
Come evidente, in tutti i casi siamo nell’ ambito delle articolazioni più essenziali e sensibili in materia di diritti soggettivi.
Art. XXIV °
(Educazione)
Nelle fattispecie specifiche dove i genitori sono impediti, interdetti, anziani, malati , deceduti, i supporti verso un’ orientamento culturale - educazione alla la V. I. assumono carattere di progettualità urgente.
Nei casi di nuclei familiari standard, comunque costituiscono dei fondamentali e strategici investimenti socio - psico – pedagogici da programmare e mettere in atto.
Accesso sviluppo ed acquisizione > espressione culturale sono azioni che sottendono stadi – fasi della V. I.
Art. XXVII °
(Lavoro e occupazione)
Senza V. I. non può esservi lavoro (occupazione) produttivo. Tale vincolo è estendibile anche ad i lavori sedentario – domiciliari e finanche all’ ozio creativo.
Chi svolge lavoro produttivo autonomo / dipendente “ senza V. I. “ comunque fruisce di forme di questa a mezzo di risorse proprie e / o ricavando ciò da apparati organizzativi di tipologia disparata e / o espedienti e privilegi vari. In sostanza, in tali ultimi due casi gode di quelle situazioni che in sociologia si definiscono come discriminazione positiva.
Nell’ accezione generale, senza V. I. non vi può essere condizione di non discriminazione > pari opportunità verso il diritto al lavoro. Le norme inerenti il diritto al lavoro sono in gran parte inesigibili a causa di tale presupposto - variabile. Le già citate raccolte di dati ISTAT lo dimostrano in modo rappresentativo e chiaro.
Alla luce della L. 18 /09 la L. 68 /99 sul “collocamento mirato “ malgrado concettualmente sensata….. si rivela uno strumento troppo generico, scollato, arbitrario e non dotato di presupposti contestuali. Essa vorrebbe mirare senza disporre di un puntatore, ovvero gli ICF – OMS. Talvolta a questo si sopperisce con casareccio buon senso, in molti altri casi con trovate arbitrarie – goffe…...
Di fatto è un'altra normativa che quanto meno ostacola l’ attuazione della C. ONU.
Art. XXVIII °
(Adeguati livelli di vita e protezione sociale)
Queste articolazioni di diritti vanno giustapposte ed integrate a modello di sistema con una V. I. esigibile – perfetta.
Alcune tipologie di protezioni sociali fungono da strumenti – corollari collaterali alle risorse inerenti la V. I. L’ istituto dell’ accompagnamento come da L 18/ 80 – L.588/85 , malgrado necessitante di un’ urgente riforma che lo renda proporzionato – personalizzato e non arbitrario - sperequato, innescando quelle notorie DISCRIMINAZIONI TRA PERSONE DISABILI, rientra in tale quadro di riferimento.
Art. XXXI °
(Statistiche e raccolte dati)
Le statistiche devono essere impostate metodologicamente in forma da contemplare la vita dipendente / la V. I. come indicatori, degli strumenti di significanza statistica.
La v. d. / la V. I., poste in alternativa, sono variabili indipendenti e necessitano di essere rappresentate in ambiti descrittivi e parametrici.
Vanno costruiti dei modelli matematici omogenei in un quadro di riferimento da sistema mondo.
Le raccolte dati ed i loro procedimenti devono poter essere verificabili e non soggetti ad omissis per strane ragioni di “ opportunità “.
Secondo ogni ordine di aggregazione, la tematica del sapere statistico è comunque cruciale.
Attenzione, una scorretta – debole manipolazione della questione statistica si rivelerebbe incisiva in termini di ostacolo verso l’ attuazione della C. ONU.
Art. XXXII °
(Cooperazione internazionale)
La tematica richiede un approccio da sistema mondo, in termini geopolitici – geoculturali. Gli approcci da modernizzazione sono superati, come ogni aiuto estemporaneo - assistenziale.
Qui gli indirizzi strategici della cooperazione devono prendere atto dell’aspetto sistemico – olistico della V. I.
Art. XXXIII °
(Applicazione e livello nazionale di monitoraggio)
Tale apparato organizzativo deve orientare le sue azioni istituzionali verso il controllo quantitativo – qualitativo nell’ erogazione controllata dei fondi per la V. I. in termini di esercizio esigibile perfetto.
Qui il grande indice di misurazione applicativa e controllo dato dal rispetto – soddisfacimento dei diritti umani – soggettivi nella produzione sociale dell’ esistenza della singola persona disabile e nei ritorni di convenienza da parte dello stato. Tali variabili devono armonizzarsi.
Art. XXXIV ° / XL °
(da Comitato (…..) fino a Conferenza (…..) )
Qui emergono dinamiche politico sociali complesse che travalicano – sovrastano l’ oggetto della V. I. , malgrado vi incidano PESANTEMENTE (in Positivo o Negativo su ciò che resta un Indice di Alta Significanza).
Di riflesso, il riferimento è alla grande questione inerente l’ effettiva rappresentanza dei bisogni e delle istanze delle persone disabili comuni (ovvero non di apparati).
La questione è giustapposta > riflettente circa la più generale crisi della forma partito e di riflesso della forma dei movimenti politici (associazionismi). Trattiamo di un tema epocale, essenziale, decisivo e non risolto (poco – male sfrontato). Una questione micro > < macro, cruciale nell’ odierna fase del sistema mondo. Ogni logica all’ italiana dovrà necessariamente interfacciarsi in questi ambiti……
In ogni caso, il “ Comitato “ (ed i suoi referenti successivi), essendo un apparato organizzativo di evidentissima costituzione – profilo politico, non può essere l’ unico organismo depositario nel definire “ il bene ed il male “ circa lo stato di attuazione della C. ONU. Qui non occorrono meri pareri , rispetto a tale materia vi sono tante ragioni giuridiche affinché viga il DIRITTO – DOVERE di intervento da parte delle varie MAGISTRATURE come da Costituzione della Repubblica Italiana, Carta dei Diritti U. E. e giustapposti Organismi Giudicanti della U. E. Chiaramente, la complessità specialistica della materia rende INDISPENSABILI una serie di approfondimenti > interventi operativi da parte di giuristi.
Per quanto attiene alla “ disconosciuta – ineffabile “ materia della discriminazione fra persone disabili, la Convenzione ONU non contempla nulla in via diretta. Si tratta di un classico errore – limite da vecchie opinioni ideologiche. La questione è antropologica, ma malgrado ciò troppo SCABROSA, SCOMODA: Per molti (non solo fra le persone disabili) è troppo pesante – insopportabile ammettere quella contraddizione che vede LA MEDESIMA VITTIMA TRAMUTARSI IN CARNEFICE verso SUOI PARI. Sapendo che questo avviene, non solo per i meandri più reconditi della mente, ma sovente per calcoli di interesse!..... Chi scrive è sufficientemente disincantato ed avveduto dal pessimismo di Thomas Hobbes, di conseguenza può fare i conti con tale tema!....
Stando al argomento di questo articolo anche le scabrosità in parola possono incidere sullo Stato di Attuazione della C. ONU. Sarebbe bene farsene una ragione…..ed intervenire in materia di tutela delle persone disabili (al più comuni) esposte anche a questo ordine di discriminazioni – vessazioni! Qui la C.ONU non contempla in via diretta, ma non preclude che si affronti la materia. Infatti, stando al testo, in ogni caso sono possibili percorsi per analogie “ fra pari diritti / doveri “ in termini conseguenziali.
Certo, l’ insieme delle questioni poste innescano seri dubbi sull’ efficacia degli articoli di cui sopra. Chiaramente, questo limite è portatore in sé una quota di inesigibilità generica, innestata da uno strumento globale. Evidentemente, anche qui (come altrove) occorre lavorare, procedendo nella sequenza dal generale > particolare / viceversa .
Conclusioni (Provvisorie – Parziali)
Tale riflessione è rivolta simultaneamente ad ignari, immobilisti - nichilisti, conformisti (per fobie e / o calcoli…) e scettici. Essa è rivolta anche a chi ha intuito che i fatti stanno effettivamente cosi, ma trova l’ argomento ostico, ineffabile.
Da questo studio si evidenzia che la C. ONU > L. 18 /09 fonda su tre grandi variabili contenutistiche che ne articolano l’ indirizzo: I diritti umani, l’ utilitarismo economico – finanziario ed i diritti civili. Ivi si articola la Presa in Carico Sociale. La variabile economica è centrale perché scandisce razionalmente termini ed i tempi – modi delle altre due. A tutto questo la V. I. rappresenta quella variabile contenuto < > azione che serve a realizzare e riprodurre quelle altre tre variabili. Essa rappresenta una sequenza circolare di sistema del tipo fine > mezzo / mezzo > fine. A regime innesca un circolo virtuoso, ottimizzando i benefici prodotti dalle tre variabili fondanti. Detti presupposti necessitano di una V. I. giusnaturalista, erogata come un diritto esigibile perfetto da fonte di diritto non assistenziale. In buona sostanza, è confermato che si tratta di uno dei più centrali risvolti concreti di quella che è la “ presa in carico sociale “. Tale costruzione è rappresentata a mezzo di una tavola allegata (°) .
In ogni modo il discorso è solo agli inizi, da qui si vuole – deve aprire un grande laboratorio.
Infatti, posto che su di un tema come questo si potrebbero trarre delle conclusioni, ciò potrebbe avvenire solo alla fine di percorsi soltanto ora avviati in sede di sforzo verso un impegno interdisciplinare fra saperi. Da questo punto si afferma la problematicità del ricercare altri approfondimenti ed un referente operativo GIURIDICO.
Studiare per fornirsi di strumenti scientifici è molto importante, ma se questo resta un atto fine a se stesso….perde molti dei suoi significati e si tramuta in mera (frustrante) rappresentazione teorica della realtà. Evidentemente, alle persone disabili comuni non serve (solo) questo esercizio speculare. Bisogna prenderne atto ed agire di conseguenza!!!.……
Detto in altri termini, purtroppo ritorna la questione della mancata – inadeguata azione con relativo vuoto di rappresentanza rispetto ad i nostri bisogni – istanze. Questo è indispensabile per fare in modo che la C. ONU > L. 18 /09 non scivoli nella solita deriva generale dei bei concetti inesigibili, l’ ennesima occasione per costruire rituali autorappresentativi – referenziali per ritorni utilitaristici ad appannaggio delle solite nomenklature!…..
Malgrado (apparentemente) appaia presto per farsi un idea in proposito…….pare che gli scenari resi siano quelli!......
Sarebbe a dir poco pleonastico prendere atto che la L. 18 /09 VUOLE SIGNIFICATIVI MUTAMENTI TRA LETTURE CONTENUTISTICHE E RISVOLTI ISTITUZIONALI. A sua volta NECESSITA DI QUEI PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO NORMATIVO GIA’ FOCALIZZATI ! Non occorre attendere il parere del “ Comitato “ per prendere atto di tutto questo! Del resto, è anche medesimo istituto della CONVENZIONE a prevedere RICORSI GIUDIZIARI per una serie di fattispecie di VIOLAZIONI – INCOMPATIBILITA‘ – CARENZE di vario ordine tale da impedire – distorcere (8). Per favore, non attendiamo la scoperta dell’ acqua calda, per prendere atto di questo.
Oggi serve ben altro che trastullarsi con palliativi da fantomatiche leggine assistenziali a referente nazionale: un atto > aborto pre - imposto dal Titolo V ° della Costituzione!.....
A sua volta, nel pese dei “ particolarismi “ tanto ben narrati da G. Guicciardini, già emergono tendenze ad inquadrare la C. ONU in chiave localistica. In breve, un provvedimento complesso da sistema mondo ridotto al cabotaggio di “ deliberazioni provinciali”…..dove questa vulgata fonda molto sulla congettura che circa la V. I. si tratterebbe di assistenza e questa è notoriamente appartenente alle Regioni. Ignorando che questa congettura fonda su di un pre – supposto errato e votato al piccolo cabotaggio!...La C. ONU dispiega ben altri contenuti, raggi d’ azione e strumenti da svolta epocale!!!
In sostanza, già al presente si vede quali sono le tendenze / non tendenze egemoni!.....
Questi bassi profili vanno corretti prima che si calcifichino , la C. ONU > L 18 /09 serve per fare sistema paese >< sistema mondo, altrimenti già a breve – medio periodo saranno guai seri, finanche per privilegiati e / o localisti!.....
Oggi più di ieri, innanzi tutto le persone disabili comuni NECESSITANO di un ‘ azione organizzata – orientata secondo un profilo nazionale – internazionale. Essa deve riguardare simultaneamente e / o alternativamente ambiti politici - azioni legali. Esclusivamente questo potrà fare in modo di rendere la C. ONU > L. 18 / 09 ESIGIBILE PERFETTAMENTE ai fini della V. I. come per ogni sua articolazione. Ponendo il tema in altri termini, questo è il momento di fissare dei contenuti prioritari e definire le strategie per conseguirli, dove tutto ciò che attiene alla V. I. rientra in tale quadro di riferimento contenutistico - programmatico.
E’ fin troppo evidente che queste conclusioni DEVONO ESSERE Provvisorie – Parziali perché l’ argomento è tutto in fieri.
RIFERIMENTI B. N.
I riferimenti a seguire sono ridotti ad un ‘ essenzialità immediatamente diretta, in ogni caso restano centrali le categorie dell’ analisi del sistema mondo di Immanuel Wallerstein e riscontrabili negli studi di Giovanni Arrighi ed Orlando Lentini.
Le note (*1) (*2) (*4) (*6) si riferiscono a quei saperi storico sociali;
(*3) circa la sociologia del diritto i riferimenti sono generali vasti, ma al fine di acquisire strumenti utili alla presente questione, vedi: V. Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Laterza 06 – R. Bettini, Sociologia del diritto positivo, F. Angeli 99 ;
(°) TAVOLA (vai alla Tavola) ;
(*5) D. Archibugi, D Betham, Diritti umani e democrazia cosmopolita, Feltrinelli Mi 88 ;
(*7) J. E. Cairnes, Logical metod of political economy, Betrams 07 ;
(°) TAVOLA (vedi sopra)
(*8) D. M. n ° 162 , giugno 07 (vedi)
RIFERIMENTI ALLE LEGGI (collegamenti sul nostro sito e sul web)
-Dati ISTAT sulla disabilità (vedi più in fondo negli articoli dello stesso autore)
Vedi altri articoli di Claudio Roberti:
- percorsi di vita indipendente
- dati ISTAT sulla disabilità italiana
- dati ISTAT sulla disabilità italiana 1
- dati ISTAT la chiave di volta 2
- dati ISTAT Organizzazioni no-profit 3
- lettera aperta sulla Vita Indipendente
- sulle barriere architettoniche