DALLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI > LEGGE 18 / 2009 ALLA  VITA INDIPENDENTE ESIGIBILE PERFETTA: UN DIRITTO SOSTANZIALE   ECONOMICAMENTE RAZIONALE   E NON ASSISTENZIALE

di  Claudio Roberti        

 

Per un’ introduzione in prospettiva  interdisciplinare

Nota- per consultare i riferimenti alle Convenzioni ed alle Leggi vedi qui in fondo

Il fatto che la complessità delle questioni che ci  riguardano richieda quadri di riferimento interdisciplinari, regge su fondamenta identificabili in termini  epistemologici. Evidentemente, detto presupposto integra – include  anche gli ambiti del diritto. Rispetto a ciò che ci accingiamo ad affrontare, vuol dire che è necessario produrre sforzi protesi ad  interfacciare il diritto internazionale  applicato – comparato < >diritto civile – amministrativo,  con ambiti di riflessione inerenti la sociologia del diritto, sociologia  economica – politica e dell'organizzazione. Ciò vuol dire che anche in  questo ambito  penseremo ad avviare un processo di focalizzazione  a mezzo di  categorie da analisi sociale (*1). In ogni modo lo sforzo  deve guardare gli effetti di una   complessità sistemica   ed  una delle variabili di detta complessità  risiede nel dato di fatto che vede  un costante > < relativo divaricamento fra le verità giuridiche e le verità dell’ analisi sociale e la soluzione risiede nel saper stratificare un’ articolazione di risposte che funzionino in termini di paradigma  interdisciplinare, in un quadro di riferimento da sistema mondo. Il tutto deve confluire verso un modello  razionale rispetto ad uno  scopo: l’ acquisizione di strumenti da investire verso una  Vita Indipendente in forma  sistematica - universale.  L’ azione non è semplice , anche perché ad  ogni sapere si impone un suo  sforzo di disapprendere  > ri – apprendere la scienza sociale   per farci aprire quella parte del nostro  schema reificato (*2) dotato del potere di ingabbiarci - soffocarci. In termini conseguenziali, ciò significa anche disimparare > ri – imparare interfacciandosi in modo multiplo.  Oggi in materia di disabilità  tale quadro di mutamento  diviene indispensabile, malgrado per vari aspetti, ostico.

Lo strumento che segue è finalizzato a definire una giustapposizione tra  i contenuti generali  della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili e la V. I.. Tutto questo a mezzo del fatto  che quello  strumento è divenuto legge dello stato in Italia, ovvero  la L. 18/ 09. Questa  è strutturata in forma di normativa schematica  di richiamo in funzione della ratifica > esecuzione della C.ONU. Pertanto la loro correlazione è interfacciata, nel senso di essere   propedeutica – sequenziale.  Ecco che a questo punto  è giunto il momento di iniziare a   stabilire se, come – in che modo….. su  quali contenuti, condizioni  > finalità – legittimità e procedure  regge detta giustapposizione. In altri termini, intendere il nuovo come atto per reperire una varietà di saperi (strumenti)  finalizzati ad un ulteriore nuovo. Insomma, affermare il nuovo paradigma.

La riflessione fonda su ambiti -  categorie variegate   a mezzo del metodo ipotetico deduttivo con vari  riferimenti filologici. Le relazioni fra fonti di diritto,   giurisprudenza  e dottrina costituiscono referente centrale di peso sostanziale. Infatti, per ottemperare a detta ipotesi si è operato uno studio alla fonte in forma di analisi del testo generale della “ C. ONU > L.18/09  “, prendendo a riferimento (come in una messa a fuoco) Preambolo > < Articoli. Il procedimento metodologico  utilizzato è del tipo cada uno del target. Ovvero, da  questo studio sono state stralciati in via diretta (“esclusi”)  quegli articoli non (immediatamente) inerenti l’ ipotesi ed il resto è stato focalizzato uno ad uno o talvolta accorpato per forte  omogeneità. In questa modalità narrativa potrebbe apparire che vi siano delle digressioni di troppo, oppure degli eccessivi schematismi. Nel primo caso  si tratterebbe solo di una questione  percettiva  da correggere in termini di capacità d’ astrazione di chi deve  accedervi.  Nel secondo si tratta di una necessità  metodologica – di sintesi perché ragionare schematicamente per categorie analitiche appare l’unica strada per evitare di tramutare questo strumento in un manuale di sociologia del diritto (*3) e non solo. Evidentemente questo sarebbe stato   impraticabile, assurdo.

E’ necessario che ogni forma di controllo dovrà prendere atto di questo, andando alla fonte continuamente, dove la fonte primaria e  centrale è la C. ONU e la  L. 18 /09 il suo specchio recettivo – funzionale.   A sua volta,  la metodologia  utilizzata  non deve far perdere di vista che si tratta di uno strumento formante un tutt'uno organico, ecco perchè letture d’ insieme degli articolati  inerenti gli indirizzi – procedure conservano un peso notevole nell’ orientare l’ azione anche in chiave di V. I. Qui si spiega  perché le parti stralciate per “ esclusione “ sono state comunque contemplate.  In oltre,   tale aspetto resta comunque meritevole di ulteriore e specifica trattazione.  

La materia è multi – giustapponibile, a causa  < > effetto del fatto che questa  C. ONU deve essere intesa come  uno strumento propedeutico – di sistema “ monografico – particolareggiato “  fra le C. ONU sui Diritti dell’ Uomo e quella sui Diritti del Fanciullo , La Carta dei Diritti Fondamentali dell’ U. E. e la Costituzione della Repubblica Italiana, al pari di  altre Costituzioni Nazionali di profilo democratico, con la possibilità di contemplare  riferimenti alla Common Law.  Inoltre, concettualmente riprende una serie di tematiche presenti in precedenti Raccomandazioni – Documenti di indirizzo politico -  culturale   dell’ ONU e dell’ U. E. Pertanto, già da tutti questi presupposti qui si può ravvisare che  la  nostra L. 18/09  reca una provenienza – significato , peso e direzione  geopolitico – geoculturale da odierna fase del sistema mondo (*4).   

Per quanto attiene alla Costituzione Italiana , ciò che reca in sè la L.18 /09  si giustappone all’Art. 3 °,  contestualizzandolo tematicamente secondo ogni aspetto, bisogno ed istanza inerente questa condizione antropologica.  Diciamo che a distanza di più di 60 anni dall’ emanazione della Carta Costituzionale  ecco che  finalmente “ disporremmo “ di una  vera, decente e presentabile > ricevibile   legge quadro…..  Non a caso, quanto meno   in termini concettuali – sistemici  la C. ONU   contraddice > supera le “ vecchie “ L.118/71  – L. 104 / 92. Tale dato di fatto sussiste malgrado la L.18/09 si richiami ad alcuni istituti della 104 /92. In questo nuovo approccio vengono resi anche illegittimi (annullabili) gli ambigui “ permissivismi” da recita a soggetto della L. 162 /98, ovvero quel notorio  garantismo….. dell’ inesigibilità consumato sulla pelle delle persone disabili, in special modo del Mezzogiorno. A sua volta, di fatto isola nella sua dimensione da generica (vecchia) assistenza la L. 328 /2000.

Abbiamo passato in rassegna una serie di normative costruite  (nell'ordine dato) su concetti culturali – procedimenti pseudo scientifici (medico legali) fondanti su congetture confutate ed   accompagnate da indirizzi e   modalità operative   quasi del tutto obsoleti, arbitrari ed inefficaci in termini di tutela degli  interessi delle persone disabili, al pari del   sistema paese > sistema mondo.  Sovente  presso quelle normative si affermano contenuti contrari e / o contraddittori rispetto alle pari opportunità – pratiche anti discriminatorie. Di fatto si tratta di leggi  che sono incompatibili >< violano la C.ONU >  L. 18/09 e questo è un dato di fatto reso dalla comparazione dei testi ed induttivamente / deduttivamente emergerà anche da questa articolazione.  

Alla  L. 18/09 si impone entrare  anche nei termini di quanto attiene ai dettami  dell’ Art 38 della Costituzione, ma (certamente in  termini concettuali – sistemici) ne scaturisce  una netta linea di demarcazione fra ciò che attiene la generica assistenza (vecchia e nuova, vedi ancora  L328/2000) e quel che riguarda  la gamma dei diritti umani e soggettivi   sanciti  a mezzo degli Articoli 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 22 della Costituzione stessa.   Questa giustapposizione integrata innesca questioni innovative  molto rilevanti, inoltre dimostra in sede tematica l’ attuale  vitalità di ciò che ci lasciarono i  padri costituenti: l’ apertura ad un meticciato geoculturale fra un prima ed un dopo socio -  giuridico. Evidentemente detto prima – dopo,  anche in termini di notevole  intervallo diacronico, si spiega risalendo all’ origine sociale delle norme ed alle grevi  specificità dei nostri percorsi storico sociali. A questo vanno sommati  quei ritardi – contraddizioni  all’ italiana…..

Essendo la C.ONU >  L. 18/09  “ una legge quadro “ (nel suo genere)  parallela alle Carte Costituzionali , può essere approfondita secondo vari ordini di questioni. In questo caso lo abbiamo fatto ponendo al centro la V. I. , in quanto tematica  dai caratteri prioritari - strategici. Essa è tale a prescindere dalle opinioni e questo si avrà modo di dimostrarlo.  Preliminarmente si deve precisare che qui trattiamo di uno di quei  provvedimenti che,  alla lue degli ultimi  dati ISTAT inerenti la specifica  situazione italiana , dovrebbe recare i caratteri di  Somma Urgenza!  

Entrando nel testo della nostra  L.18/09 , la presente riflessione monografica  fonda segnatamente sull’ ipotesi di voler  ricercare una  correlazione sequenziale /  circolare   fra V. I. >  diritti umani – diritti soggettivi (civili) >  V. I.  , fondando su quel  decisivo postulato (presupposto)  che vuole detti indirizzi come garanzie funzionali alle minori < >  migliori > razionali   spese (pecuniarie) da parte dello stato [ V. I. > V. I. (°) ]  di ogni assetto di stato democratico. A sua volta, l’ accezione generale del  concetto di minore spesa da parte dello Stato , in termini di effetti da  economia applicata, non necessità di spiegazioni molto dettagliate. Ivi le spese minori > razionali rispondono non solo al mero risparmio, ma ad un criterio di investimento ottimizzato da un ritorno economico sociale. Attenzione, anche se la questione dei diritti umani – soggettivi  non avesse alcun pregio, quella economico finanziaria conserverebbe la sua funzione – peso in termini inalterati. In ogni caso, è assodato che esiste una stratificazione  indivisibile e complessa tra diritti umani, civili ed economici. Ivi sono riscontrabili articolazioni in forma  solide basi scientifiche con ricchi riferimenti giurisprudenziali e dottrinari (5).  Circa la variabile economica, la   questione attiene profondamente  al materialismo – razionalità dei processi economico (ed in parte)  monetari. Diciamo che si tratta di un cinismo che “ fortunatamente “….. torna comodo alla V. I. delle persone disabili.   In ogni caso, di fatto tutte  le variabili  si stratificano – correlano ed integrano , ed ecco perché  alla fine  il ritorno è economico > < sociale. Tutto ciò costituisce un forza  funzionale alle nostre grandi  ragioni.

In merito alle specifiche necessità – obblighi dello  Stato Italiano,  questo dato scientifico (già dimostrato induttivamente)  assume significati strutturali e strategici di rilevanza prioritaria, decisiva e cogente. E’ bene rimarcare  che all’ apice di  tale itinerario si evidenzierà che la nostra V. I. la necessita innanzi tutto  il sistema paese come elemento del sistema mondo.  Su questi  macro profili si deve costruire finalmente l’esigibilità perfetta della V. I.!

Gli strumenti istituiti  dalla C. ONU > L. 18 /09 si integrano per consolidamento giuridico  con quelli forniti dalla L. 67 / 06  in materia di discriminazioni e ricorsi.

Per entrare in modo corretto – efficace nella disamina che segue è necessario operare una lettura sinottica fra ciò che sancisce  il testo alla fonte e le corrispondenti articolazioni analitiche. D’ altronde, anche gli altri riferimenti qui citati  richiedono che si risalga alla fonte.

Questo preliminare introduttivo forse avrebbe richiesto altro spazio, ma per snellezza del testo è opportuno fermarsi qui.  

   

Una prima osservazione diretta  della C.ONU > L. 18/09 : Per un itinerario sinergico - articolato alla ricerca di fondamenta in materie di diritti umani – soggettivi | razionalizzazione – ottimizzazione di spesa verso la  V. I.  

Preambolo 

E) Il postulato che definisce la disabilità  come  concetto in  evoluzione deriva da ragioni  di profilo scientifico culturali articolabili  in termini interdisciplinari. L’ approccio è ipotetico deduttivo con riferimenti alla dicotomia natura – cultura e tutti i possibili  risvolti gnoseologico – cognitivi. Ogni aspetto della  materia pone questioni da oggetto epistemologico. Il quadro è antropologico a carattere   olistico (complesso – sistemico)  ed a tal proposito  gli ICF – OMS  rappresentano una costruzione scientifica , ma anche  ad uso (espressamente) burocratico – formalizzante. Presso varie nazioni rappresentano un  procedimento legittimato in luogo dei vecchi approcci medico – legali di provenienza positivista;

Gli ICF sono  una costruzione  a mezzo procedimenti euristico / logaritmici (la contraddizione è solo  apparente) che  forniscono un nuovo paradigma che mette in crisi – sostituisce (tendenzialmente) il vecchio modello  malatizzante > deterministico >  tassonomico.

A mezzo degli ICF è possibile identificare le persone necessitanti di V. I. e costruirne un progetto funzionalmente  mirato ad hoc.  

Tutto questo rappresenta un grande presupposto dai risvolti multipli , essi sono riscontrabili in forma diffusa fra i contenuti normativi della C. ONU >  L. 18/09  , intesa come   fonte < > referente geoculturale.

Qui siamo alle fondamenta dell’ ipotesi di questo studio - documento;

F) Ivi si  recepisce quel noto  aforisma  contenuto nella Carta di Madrid del 2003“ Niente su di noi senza di noi “. Nel giustapporre questo contenuto concettuale con il “ Programma mondiale di azione (….), la C. ONU > L.18/09  legittima universalmente detto aforisma.  Questo vuol dire che ogni indirizzo  non può essere avulso – alieno (prescindente e / o ostile)  rispetto alle libere determinazioni delle persone con disabilità;

Rispetto a tale costruzione i risvolti sono multipli -  complessi e fungenti da corollari rispetto all’ oggetto specifico di questa riflessione divengono centrali e decisivi. Il concetto più immediato è che  siamo su orientamenti opposti alla cultura > pratica della vita dipendente;

H - I) Respingere e ritenere umanamente inaccettabile  ogni discriminazione  incentrata sull’ essere disabile funge da  corollario rispetto al riconoscimento di questa diversità antropologica. Qui il concetto di diversità viene riconosciuto > legittimato, esso viene scorporato dallo stigma dell’ inferiorità. Questo strumento spezza la vecchia sequenza mitologico -  manichea  fra diversità > inferiorità;

Tali   passaggi fungono  da postulati rispetto ad un primo  riconoscimento di modalità – bisogni non mediani, non standardizzabili rispetto ad uno stereotipo antropologico;

J) La giustapposizione garantistica fra  diritti umani  > necessità di sostegno contempla un  sillogismo con  la V.  I.   intesa come estrinsecazione sostanziale – contestuale  dei concetti a monte;

K) Ne deriva che la V. I .  rechi i caratteri di uno fra gli  strumenti  prioritari – imprescindibili per ottemperare ai presupposti di partecipazione paritaria ed universale. Pertanto,  la  V. I. costituisce uno strumento contro la violazione dei diritti umani;

L) Qui la cooperazione internazionale deve riferirsi alla necessità di comparare le normative – esperienze in materia di V. I. al fine di costruire una più radicata e diffusa geopolitica – geocultura sulla V. I. medesima;  

M - N) La V. I. costituisce un presupposto imprescindibile per la produzione – riproduzione di un’ esistenza attrezzata a realizzare contestualmente quei contenuti > indirizzi. Essa rappresenta lo strumento funzionale per ottemperare a quegli obbiettivi e rendergli  sostanzialità nello spazio e nel tempo. Senza il presupposto della V. I. non vi è possibilità che sussistano quelle azioni sociali che  dagli istituti di  diritto vengono definite come diritti soggettivi. I diritti soggettivi e la loro estrinsecazione – articolazione  – regolazione  (godimento) sono alla base della nascita dello stato moderno. All’ oggi, chi è deprivato aprioristicamente  dei diritti soggettivi o solo  parte di essi, è  come se vivesse nelle società primitive ,  antiche , tribali – feudali - dittatoriali. Sappiamo che almeno nell’ area centrale del sistema mondo tutto  questo è anacronistico, ma non per le persone disabili. La  C. ONU > L.18/09  rompe questo schema reificato  consolidatosi in un  trend da vecchio   paradigma  a fondamenta storico sociali;

O) La deprivazione della V. I. sottende che le persone disabili siano impedite ad ottemperare a questo diritto – dovere. I punti F > O del Preambolo vanno intesi come propedeuticamente interfacciati;

P – Q – R – S – T – V - W – X – Y ) Nell’ accezione olistica, La V. I.  è strumento che rende esigibilità sostanziale – contestuale a tali obbiettivi;

Nello specifico dei punti omogenei P / S, apparirebbe pleonastico sottolineare che tutti  gli atti pluri – discriminatorio – stigmatizzanti assumono una forma di plus – valenza se contestuali alla mancanza e / o carenza  di V. I.

Passando in breve  rassegna i punti omogenei  T / Z , dovrebbe essere quasi lapalissiano prendere atto che senza V. I. vi è povertà e / o stagnazione - incremento  strutturale di questa. Appare anche evidente che questa condizione assuma i tratti endemici di un  processo circolare.

Ogni fattispecie di accessibilità – fruibilità sono contestualmente vincolate al presupposto della V. I.  Il dato è estrinsecabile nelle possibilità di esercitare i caratteri di quelle azioni.

Qui,  per ottemperare agli obblighi non basta la sola ragione – cultura , bisogna essere indipendenti. E’ un dato di fatto che l’ assenza – carenza di V. I. impedisce – condiziona l’ azione ed ogni suo orientamento.

La V. I. è strumento che assiste (supporta) la famiglia. Essa costituisce garanzia di permanenza integrata ed armonica della persona disabile nei nuclei familiari secondo ogni loro  possibile tipologia o altra  aggregazione.  Solo la V. I. permette di non gravare nelle relazioni di coppia , come su ogni altra relazione affettiva di prossimità. 

La V. I. costituisce di per sé un’ agenzia di socializzazione.

La V. I. è strumento prioritario – olistico verso la promozione e tutela di ogni indirizzo etico.

In conclusione di questa parte  diciamo che intendere la   giustapposizione fra i contenuti strutturali – sistemici della C. ONU > L.18/09 con i significati olistici della  V. I. significa assumere un’  idea adeguata e con essa essere veramente  attivi.            

Restando al  grande Baruch  Spinoza,  possiamo sostenere che da tempo  lavoriamo ad un’  ETICA DIMOSTRATA SECONDO METODO GEOMETRICO sulla V. I. ed altre grandi questioni che ci riguardano. Ora disponiamo di un notevole strumento per rendere compiutezza a questo obbiettivo!

  

                                                         ARTICOLO  I °

                                                              (Scopo)

 Al fine di ottemperare in forma esigibile (perfetta) a tali i dettami contenutistici,  la V. I.  DIRETTA , RENDICONTATA ed  AUTODETERMINATA tramite il personale progetto di autonomia,  rappresenta un fine -  mezzo prioritario ed imprescindibile. Da tale presupposto vincolante ne discende che la sua fattispecie non deve essere ridotta alla mera stregua di un intervento assistenziale. Infatti, la determinazione nel  prescrivere delle regole generali al fine di (….) “ promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani (….) le libertà fondamentali “ non è materia demandabile a meri criteri d’ indirizzo assistenziali. Ovvero, i diritti umani ed i diritti soggettivi non possono essere subordinati a criteri  - modalità condizionate da opinioni ideologiche fluttuanti in base a valutazioni di merito politico. Di contro, le universalità >  quantità – qualità – modalità - permanenze   delle provvidenze assistenziali (welfare state) sono subordinate a detti criteri.

Per rendere esigibilità sostanziale – operativa al comma corrispondente,  a mezzo del metodo  scientifico reso dagli ICF – OMS bisogna individuare i soggetti recanti le condizioni  necessitanti di supporti per l’ esercizio della V. I. I tempi – modi quantitativo – qualitativi vanno ponderati – armonizzati prendendo a riferimento le singole contestualità individuali. Già da qui emerge che occorre urgentemente   un approfondimento normativo che rapisca gli ICF come nuovo criterio di accertamento delle funzioni delle abilità nelle “ disabilità “.   

 

                                                                Art. II °

                                                           (Definizioni

Ragionando in termini di giustapposizioni sequenziali nelle definizioni dei concetti, è necessario rilevare che la V. I.  è certamente un fine etico - esistenziale che  concretamente  rappresenta comunque un mezzo materiale. In  base a quest’ ultimo carattere , la sua assenza / presenza si frappone in negativo / positivo rispetto l’ esercizio di quelle definizioni cosi come articolate , riducendole di fatto  a mero esercizio teoretico.

 

                                                                 Art. III °

                                                         (Principi generali)

Quei contenuti forniscono la possibilità di articolare in ulteriori  forme  contestuali che l’  acquisizione della V. I. risponde all’ esercizio esigibile perfetto dei diritti umani e dei diritti   soggettivi.  Da quest’ articolo si può desumere nella sostanza che quelle fattispecie di diritti sono irriducibili rispetto a vincoli finanziario – politici di una dimensione da mera  assistenza.  Infatti, è necessario specificare che ogni modello welfaristico è comunque legato nel tempo – spazio  a criteri di opportunità  da indirizzo ideologico degli esecutivi. In alti termini, le varie assistenze (tipi di welfare) rappresentano delle date azioni di politica economica – sociale   relativamente strutturali < > segnatamente residuali. Osservando il sistema mondo, non a caso le loro espressioni più significanti sono legate a specifiche aree e comunque caratterizzate da andamenti sinusoidali e differenziati anche all’ interno di target spazio – temporali. Qui emergono alcune  famose domande socio – economiche inerenti le articolazioni degli gli studi di G. Arrighi (*6) ed estendibili alle nostre tematiche.     

Quella notoria  miseria della filosofia votata a  volersi ostinare nella congettura di pretendere un sillogismo fra  V. I. =  assistenza,   risponde ad una  falsa ragione – idea inadeguata.  Essa è  confutabile perchè  strumentalmente riduzionista – nichilista. Molto sovente questa inadeguatezza  fonda su calcoli ed appetiti di basso profilo…..ed in ogni caso si tratta di una vulgata culturale rafforzata e sorretta da alcuni equivoci.  Pertanto, si rende necessario articolare  dettagliatamente   la questione: a) Per quelli che soggettivamente – oggettivamente la V. I. costituisce una condizione -  atto indispensabile , se deprivati di ciò, ne deriva che  sono espropriati  dei diritti umani > soggettivi ; b) A sua volta, i diritti umani – soggettivi attengono rispettivamente a dei diritti antropologici di natura ed  ai diritti civili. Entrambe le fattispecie sono prioritarie ed indipendenti dall’ assistenza. Nessuna istituzione di diritto da fonte evoluta subordina  i diritti soggettivi all’ assistenza. In altre parole, verso  “ i  normali “ da nessuna parte  è stato formalizzato il seguente assioma: “ Se decido di darti assistenza potrai godere dei diritti soggettivi, diversamente non potrai goderli “ !....  

Da non confondere con gli sbarramenti di classe – ceto, essi  attengono altri livelli – modalità.

Il dato di fatto di cui prima  è certo,  acquisito  interdisciplinarmente e prescindente  dalla C. ONU > L. 18 /09 in parola ; c)  Operativamente l’ esercizio della V. I.  prevede l’ apporto di figure che in linguaggi burocratico – quotidiani vengono definite come “ assistenti “ . Culturalmente questa definizione “ bonaria “ (grossolana) discende per assimilazione  dalle vecchie figure assistenzialistiche. L’ etichetta   viene attribuita anche a chi non opera in progetti per la V. I. , basta pensare a quelli che si cimentano nella mera  assistenza domiciliare e / o finanche nelle istituzioni totali….i serragli. Nel caso italiano trattiamo degli eventi più probabili, visto che la V. I. è una fragile  eccezione ed il resto una solida  regola.  Nel quadro ricorrente basta essere “ piazzato “ al fianco dell’ “ handicappato “ (tale vulgata pretende tale parola…) , poi puoi essere OSS – OSA – BADANTE (di fatto, dei disordinati sinonimi)…..per essere in ogni caso  un “ mamozio /a “ che ovviamente  propina…..la solita – vecchia   “ ASSISTENZA “ .

L’ associazione gestaltiana  “ handicappato < > assistenza “ costituisce una questione culturale  molto recalcitrante, uno stereotipo popolare  duro da  superarsi. I primi portatori di questo handicap… sono annidati  nel ceto politico; d) Ci  sembra utile riflettere sul fatto che il  termine “ assistente “ viene utilizzato per figure professionali lontane dal concetto usuale di assistenza: gli assistenti alla console , gli assistenti di volo, gli assistenti di lingua, gli assistenti sociali (quelli operanti presso istituzioni  non assistenziali, tipo Ministero della Giustizia etc.) , i vecchi assistenti universitari  (di fatto ancora operanti, ma  ora identificabili sotto altre definizioni - ruoli) , nonchè tutti quelli recanti cariche vicarianti (un vice Ministro, Questore, Prefetto assistono i rispettivi titolari). Bene, è   evidente che nessuno oserebbe pensare che si tratti di figure professionali inerenti “ l’ assistenza nel senso assistenziale “!....  Per motivi già detti questo non avviene verso i nostri  “ assistenti “; e) Quell’ equivoco culturale e politico – istituzionale definito come “ assegno di cura “ discende in gran parte  da questa costruzione. Esso innesca meccanismi fuorvianti e scorretti; f) A questo punto, per tagliare questo nodo gordiano appare indispensabile concettualizzare in altri termini tali profili: si tratta  di  Operatori Materiali per la Vita Indipendente, identificabili in forma abbreviata  a mezzo dell’ acronimo  O. M. V. I.  L’operazione è sostanziale, non si tratta di una trovata  formale , ma di una categoria dai risvolti analitici; g) Qui trattiamo di una forma di lavoratori atti a prestazioni ” atipiche “ . Attenzione, il carattere di atipicità non è dato da intrinseche  caratteristiche non tipizzabili, ma dal fatto che necessitano di una tipizzazione; h) Il profilo degli  O.M.V.I. è desumibile dall’ istanza a cui devono rispondere: “ Fungere da leva operativa verso tutta quella gamma di azioni spazio – temporali indispensabili per acquisire una V. I. “  Il target operativo degli O.M.V.I. deve poter ottemperare ad  un‘ offerta di lavoro atta a garantire i bisogni multipli  di  quella domanda. Questo vuol dire che gli O.M.V.I. devono rispondere a delle funzioni  complesse > poliedriche   ascrivibili ad  una   specifica tipologia di  terziario avanzato dai tratti operativi  simultaneamente materiali < > immateriali. Per quantità – qualità siamo nell’ ambito del lavoro flessibile e sovente /  talvolta ad interim per  intervalli – parcellizzazioni da singoli contesti spazio - tempo; i) Per l’ insieme di questi motivi il lavoro organizzato > erogato a mezzo ogni tipologia di  Cooperative (altrove pregevole) qui si rivela inadeguato – improduttivo per dis-funzione imposta dai suoi caratteri organizzativi.  

Anche alla luce di tutto questo siamo ben lontani dall’ assistenza.  In sostanza,  l’ insieme delle  loro attività vanno intese come veicolanti verso i diritti umani – soggettivi.

In tale contesto  abbiamo posto qualche tassello rispetto ad un ennesimo vuoto concettuale e questo lo necessitano le articolazioni nel legame fra L. 18/09  > V. I.  In altri termini , si dive riempire questo  vuoto normativo.   

Questa articolazione deve servire come strumento more geometrico affinché quei principi generali come da Art. II °  non degradino a principi generici di maniera.      

                                       

                                                                   Art IV °

                                                        (Obblighi generali

Quell’  articolazione fra obblighi generali, al fine dell’ esigibilità (perfetta) dei medesimi,  deve tradursi in un unico strumento d’ indirizzo cogente affinchè la V. I. diretta , autodeterminata – gestita e rendicontata  divenga  una fattispecie di  istituto di diritto scorporato dalle assistenze socio - sanitarie e non.

Entrando nei dettegli operativi  di detta articolazione, si deve intendere che: a)  La V. I.  in termini di costi  finanziari  rientra nella (buona) pratica più economica perché la sua alternativa è rappresentata dai costi segregativo – domiciliari > le varie tipologie burocratiche di istituzioni totali. La V. I. è congruente e razionalizzante rispetto alle possibilità di spesa dello Stato Italiano. Inoltre, visti i vincoli imposti dall’ U. E in materia di riduzione progressiva del debito pubblico -  deficit, tale buona prassi nell’ indirizzo di spesa  deve essere applicata verso ogni possibile persona disabile. Certo, già nell’ immediato si può  definire la V. I.  come virtuosa perché in termini di apririorismo empirico  è una di quelle verità auto – evidente per introspezione (7) e comunque   la verificabilità è alta. Questo fa emergere che la V. I. reca significati  di utilitarismo economico – finanziario da parte dei bilanci dello Stato. Ivi non si pongono solo  questioni inerenti risparmi immediati, ma trattiamo  di una strategia vertente ad un principio di investimento per ritorni da  sviluppo di ampio raggio sistematico: la V.  I. produce i benefici dell’ integrazione > inclusione  economico - sociale.  Inoltre, appare  palesemente  illegittimo vincolare al reddito l’ accesso ai diritti umani – soggettivi.   Per tali ordini di  motivi non vanno apposti limiti reddituali da persone fisiche – nuclei familiari.

E’ notorio che la stessa U. E. oggi tende a porre in continuità i supporti economici  per i diritti umani – soggettivi in chiave di strategie di  sviluppo economico.    

In ogni caso, per quanto attiene alle comparazioni dettagliate fra i modelli di spesa, riferendosi a  quello in essere e quello successivo (alternativo),  i dati devono essere controllabili secondo ogni aggregazione / disaggregazione. Le istituzioni italiane, secondo le  rispettive competenze,  devono fornire tali dati.  Le istituzioni finanziarie e statistiche della U E devono adoperarsi in tal senso anche a mezzo di ogni azione formale , incluso il ricorso a Procedure d’ Infrazione - Deferimenti -  Direttive. Attenzione, qui non si attendano  “ eventi evolutivi  in natura “….è  evidente che in tal senso occorrono (sono indispensabili!) azioni multiple e parallele tra la sfera politica e quella giudiziaria.    In prima istanza,  sull’ insieme di  tale materia deve intervenire in via diretta  il Commissario Europeo agli Affari Economici;  b)  Le tecnologie ausilistiche vanno intese come supporti  propedeutico - collaterali agli O.M.V.I. Gli O.M.V.I. devono essere dotati di preparazione adeguata > specificabile, questo può realizzarsi solo a mezzo di interventi formativi in cui siano centrali le consapevolezze culturali – empiriche  delle persone disabili. Nei casi in cui non sussistano,  si deve operare affinché  le citate  consapevolezze culturali divengano delle  acquisizioni universali per le persone disabili. I citati indirizzi  richiedono  l’ intervento di modelli organizzativi della tipologia delle  Agenzie per la Vita Indipendente , già notoriamente  identificabili con l’ acronimo A.V.I.

In tutti  i casi,  si deve tenere conto di cosa fanno gli altri stati in materia di V. I.      

Posto che la  V. I. rappresenta  fattispecie di  diritti sostanziali e posto che detti diritti corrispondono  ad interessi – obblighi  strategici dello Stato in materia finanziaria , essa è prioritaria e non subordinabile ad ostacoli,  restrizioni e / o disomogeneità nei trattamenti  derivanti dall’ ordinamento dello stato o da mere opinioni ideologiche. Siano esse derivanti da quadri  culturali e / o materiali.

Essendo la V. I. un accomodamento ragionevole, l’ ordinamento Federale dello Stato deve garantirne  l’ attuazione da parte delle Regioni e di tutte le altre istituzioni decentrate.

Avendo acquisito che la V. I. NON è assistenza, ne deriva che essa NON E’ MATERIA ESCLUSIVA delle Regioni come da Titolo V ° della Costituzione Italiana. Ne consegue altresì che la V. I. NON  è fattispecie inerente la definizione dei  livelli minimi assistenziali, meglio conosciuti come  (LIVEAS). Una delle varie “  Monadi “ che ci sovrastano……

Questo presupposto innesca un mutamento in termini di altri indirizzi e modalità organizzative.

Pertanto,  per questa nuova  fattispecie di diritto andranno definiti i Livelli Esigibili per la Vita Indipendente, da qui identificabili secondo l’ acronimo L.E.V I. Lo strumento metodologico per la personalizzazione contestuale dei L.E.V.I. è costituito dagli I.C.F. – OMS.

Questa costruzione  non esclude, ma necessita di nuove  competenze attribuite dallo Stato  alle  Regioni nella gestione organizzativa per  la corretta esigibilità di questo DIRITTO UMANO > CIVILE (ECONOMICO SOCIALE).   

                                                  

                                                                    Art. V °

                                              (Uguaglianza e non discriminazione)              

Non istituire, negare e / o ridurre allo stato di inadeguatezza quantitativa – qualitativa   la V. I. verso una persona disabile che la necessita , costituisce una negazione di uguaglianza foriera di molteplici conseguenze  discriminatorie.

Posto che la deprivazione dalla V. I. costituisce una delle cause prime nell’ induzione alle discriminazioni, a mezzo di  provvedimenti appropriati e ragionevoli, gli Stati parte  devono evitare ogni forma di discriminazione derivante da quel presupposto.

La V. I. costituisce una misura specifica sostanziale – mirata per conseguire de facto l’ eguaglianza ed alla luce di tutti gli ordini di motivi che ne sottendono l’ esigibilità,costituisce una misura urgente non discriminatoria.  

 

                                                                   Art. VI °

                                                         (Donne con disabilità)

Nell’ insieme delle situazioni contestuali di discriminazione  multipla per genere, le  deprivazioni dalla V. I. ne rappresentano dei presupposti dagli effetti multiplo - perversi. Il loro peso è ragguardevole,  ponderabile e sovente decisivo in negativo. Dalla realtà sedentaria marginale  - segregativa  rappresentata dall’ ISTAT  (e non solo) si evince una forte connotazione di  genere femminile.  

Anche in tale quadro di riferimento  la V. I. assume una dimensione di tutela dei diritti umani - soggettivi.

 

                                                                    Art. VII °

                                                        (Minori con disabilità)

Nei limiti – modalità consentite dalle leggi, anche i minori anno diritto ad una V. I. In tale fattispecie, questa  deve essere indirizzata alla loro socializzazione – sviluppo psico – pedagogico.

Tale quadro di riferimento rientra nelle azioni  finalizzate ad  ottemperare ai superiori  interessi del minore. 

 

                                                                     Art. VIII °

                                              (Accrescimento della consapevolezza)

Rispetto ad i contenuti > obbiettivi di tale articolo la V. I. assume simultaneamente il significato e funzione di presupposto e rafforzativo. Essa è presupposto perché senza V. I. è poco probabile / impossibile perseguire quei fini. Nell’ ipotesi  si verifichi la prima situazione, la quantità – qualità > efficacia delle azioni  sarebbero segnate  dalla fragilità - inadeguatezza. 

Di contro, nel caso sussista la V. I. essa sarebbe uno strumento di dispiegamento della potenza umana, un’ agenzia di socializzazione per l’ orientamento dell’ azione. 

In tutti i casi, si tratta di due modelli dicotomici segnati rispettivamente da processi circolari. Evidentemente, il primo in negativo, il secondo in positivo.

Ancora una volta, alla  luce di contenuti – indirizzi articolati e complessi, si può constatare che la questione della V. I. è presupposto ad ogni determinazione antropologica.

 

                                                                    Art IX °

                                                              (Accessibilità)

La V. I. funge da presupposto complesso -  sistemico all’ insieme delle accessibilità. Secondo ordini diversamente ponderabili, in tutti i casi esiste una relazione propedeutica fra queste  due macro  variabili. Questo significa che si tratta di variabili correlate (bili), finanche caratterizzabili da  correlazione stretta – spuria (regressione).  Se vi fossero studi sulla materia, spetterebbe all’ analisi della varianza definire le inferenze statistiche di quanto affermiamo more geometrico.

In altre parole più semplici, sappiamo bene che taluni soggetti deprivati di OMVI  non possono accedere a luoghi materiali e / o immateriali. Anzi, è altamente  probabile che a causa della loro condizione contestuale  vengono a mancare i presupposti basilari per giungere a quello stadio.

Evidentemente, in questi ambiti si mettono “ in gioco / giogo “  quote ragguardevoli dei  diritti soggettivi.   

 

                                                        Art. X ° -  XXV ° – XXVI  °

                                                             (Diritto alla vita)

                                                                   (Salute)

                                                     (Abilitazione – riabilitazione

Per una serie di cause > effetti analizzabili scientificamente  in chiave interdisciplinare,  possiamo affermare che senza V. I. si vive male. E’ notorio che chi vive male vive meno….

Da questo evidente postulato sulla sostanzialità del diritto alla vita,  si dimostra ancora una volta che la V. I. è strutturale rispetto all’ obbiettivo primo nelle articolazioni inerenti i diritti umani.            

E’ altresì  scientificamente provato che una vita salubre ed abilitata – riabilitata viene anche resa  dalla qualità della produzione della propria esistenza. Pertanto, la  deprivazione della V. I. produce una serie di  effetti insalubri.

Stimolo culturale (Stimolo > Risposta...) : La V. I. è strumento  elettivo - operativo  verso ogni forma  di movimento psico - fisico, incluso il dispiegamento dell'  agire erotico!...
E' scientificamente notorio che questo innesca salubrità!

 

A sua volta,  la V. I. abilita in via diretta, riabilita in via indiretta. Questo avviene sul campo,  nell’ ambito delle sue dinamiche.

La vita insalubre, ovvero la vita dipendente (sedentarizzante)  innescano  " esponenzialmentecosti finanziari  notevoli e notori  a carico del servizio sanitario nazionale e / o regionale.

In tutti i casi siamo nel pieno della tutela – esercizio dei diritti umani.     

 

                                                                  Art. XI °

                                       (Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

La V. I. funge da presupposto > rafforzamento dell’ uguaglianza nelle capacità giuridica del soggetto. Su alcune fattispecie, senza V. I. tale norma resterebbe de facto  una costruzione giuridica non da diritto positivo, pertanto  inesigibile

 

                                                       Art. XIII ° - Art. XIV °

                                                      (Accesso alla giustizia)

                                             (Libertà e sicurezza della persona)

Paradosso (provocazione culturale: “ Delitto & Castigo “) : Le persone disabili necessitanti di V. I. e deprivate di questa già  vivono in condizioni di restrizione < > para – restrizione “ penale “  delle loro libertà!..... Tale misura “ cautelare a / o  definitiva  viene  espiata “ a mezzo di una dimensione di vita assimilabile agli “ arresti domiciliari – para domiciliari “.  A questo si aggiunge la spada di Damocle rappresentata dal pericolo di finire “ tradotti “   in un’ istituzione totale…..ovvero il nostro “ bagno penale “ !....

La   “ procedura penale “ atta a regolare  che tutto questo si espleti è garantita  dall’ inesigibilità della V. I.    

La provocazione di cui sopra rappresenta  il nostro accomodamento storico sociale di tipo classico.

Circa gli altri  accomodamenti, le loro ragionevolezze  sono da verificare con gli INDICI RESI DALLE REALTA’ CONTESTUALI!

In  extrema ratio,  senza V. I. non vi è libertà, tanto meno giustizia! 

La  sicurezza,  qualora vi siano i margini di sussistenza, assume una dimensione molto incerta e fragile, essa poggia su di  un terreno molle, franoso…….

In ogni modo, nelle società orizzontali (non piramidali)  la dinamica doveri – diritti deve essere proporzionata e contestualizzata.

 

                                                              Art. XV °

                (Diritto a non essere sottoposti a trattamenti  (……) inumani o degradanti)  

La deprivazione della V.I. rappresenta una vessazione sociale da indirizzo culturale >  politico – istituzionale. Nella produzione dell’ esistenza di chi subisce questo arbitro del potere , ciò si traduce  un trattamento inumano e / o degradante.

Le misure idonee per evitare questo consistono nell’ istituzione della V. I. esigibile perfetta, ovvero non assistenziale.

  

                                                            Art. XVI ° - XVII °

                      (Diritto di non essere sottoposto a (……) , violenze e maltrattamenti)

                                        ( Protezione dell’ integrità della persona)

La V. I. rientra fra le strategie multiple verso la prevenzione e / o dissuasione -  sbarramento relativo  nell’ ambito dell’ intera gamma di fattispecie, tra  atti vessatori – reati.

Nell’ accezione generale le persone disabili non sono necessariamente deboli. Questo assunto  sovente risponde  uno stereotipo culturale. Questo non entra in contraddizione che  certamente esposte (ex positus : messo fuori). I motivi di questa esposizione sono tanti, fra questi vi è la deprivazione della V. I. 

Gli effetti della citata esposizione sono quelli enunciati dagli articoli in oggetto

 

                                                                Art. XVIII °

                                          (Libertà di movimento e cittadinanza)

Ancora una volta si reiterano contenuti giuridici atti a giustapporre la V. I. all’esercizio dei diritti umani ed in pericolare i diritti soggettivi. 

Nella dimensione dell' odierna fase del sistema mondo la variabile movimento è in ogni caso  discriminante ed assume significati multipli.

 

                                                             Art. XIX °

                              (Vita indipendente ed inclusione nella società)

Il titolo di questo articolo reca una funzione tematizzante e finalizzata all’ inclusione sociale. Ciò vuol dire che ogni sua articolazione è funzionale a questo. Nello specifico, il riferimento alla V. I. è esplicito > implicito  e contestuale – finalizzato  a mezzo di scelte della persona che si AUTODETERMINA. Questo perché la  V. I. è rappresentata come uno strumento di inclusione sociale ed il riferimento all’  “ assistenza personale  “ è  da intendersi nel senso di operatività materiale ad personam.

Andando alla fonte, si afferma : (….) “ il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere  nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone (….) integrazione e partecipazione nella società (…). L’ integrazione sociale è interfacciata con l’ inclusione , entrambe sono i presupposti della presa in carico sociale. Il significato di queste categorie sociologiche è chiaro.

A sua volta, è fin troppo  evidente che vengono presi a riferimento una serie di istituti di diritto che  non possono essere subordinati (piegati) a scelte vincolate ad  indirizzi assistenziali e / o  opzioni opinionistiche.

Essendo la C. ONU  nella raccolta delle Leggi della Repubblica Italiana,  Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n ° 61 del 4/03/09 e promulgata come Legge n° 18/03/09 , l’ Articolo XIX ° recherebbe  quel  potere di disposizione da Diritto Positivo  atto ad  istituire  in via diretta la V. I in Italia. Attenzione, il condizionale è imposto dl fatto (giuridico) che   si tratta comunque  di un diritto esigibile perfettibile (purtroppo non perfetto). Diverrebbe  diritto esigibile perfetto a seguito di provvedimenti legislativi quali Regolamenti e / o Decreti attuativi  atti a definire: COPERTURE FINANZIARIE , GAMMA DELLE MODALITA’ BUROCRATICO OPERATIVE DI ALTRE ISTITUZIONI DECENTRATE e / o PRIVATE E DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI CONTROLLO - SANZIONI.  

La realizzazione / non realizzazione di tutti i passaggi precedenti rappresenterà un GRANDE INDICE DI MISURAZIONE per definire lo Stato di Attuazione della  C. ONU. In merito a tale cruciale aspetto vi torneremo alla fine.   

In ogni modo, appare  fin troppo chiaro già da ora che tutto questo non potrebbe  appartenere  ad una sorta di  divenire in sé automatico, metafisico

 

                                                                  Art. XX °

                                                        (Mobilità personale)   

Qui la funzione della  V.I. subentra nuovamente in termini di  atto prioritario  che si integra con ulteriori supporti organizzativi, instaurando con essi un modello di tipo sistemico.

 

                                            Art. XXI ° - XXII ° -  XXIII ° -  XXVIIII ° - XXX °

                            (Libertà di espressione e opinione e accesso all’ informazione)

                                                       (Rispetto della vita privata)

                                              (Rispetto del domicilio e della famiglia)

                                           (Partecipazione alla vita politica e pubblica)

                                                     (Partecipazione alla (……) sport)

Nell’ ordine, sono questioni che riguardano fondamentali libertà nell’ azione, talune di esse apparirebbero rientranti in dei comuni  stili di vita…… ma  per i soggetti necessitanti di V. I. non può esservi libertà di agire anche negli ambiti più semplici. La deprivazione nella V. I. reca un grande  potere di disposizione atto ad   impedire e / o orientare l’ azione verso il tralasciare – subire deprivatorio – vessatorio finanche verso il più  semplice estrinsecarsi di quei comportamenti.

La V. I , se esercitata con criteri corretti – efficaci è uno strumento che garantisce e protegge la vita privata in tutti i suoi aspetti.

Di contro, la deprivazione dalla V. I. produce assenza – violazione della vita  privata. A sua volta non può esservi rispetto del domicilio e della famiglia, ammesso che detta deprivazione permetta la permanenza presso il proprio domicilio e / o la continuazione   - costituzione di un nucleo familiare.

E’ statisticamente provato (vedi dati ISTAT su “ confinati “) che le  quantità – qualità partecipative delle persone disabili  alla vita pubblica sono fortemente  impedite dalla deprivazione della V. I. Inoltre, secondo l’ ordinamento democratico sancito e tutelato  dalla Carta Costituzionale, ciò costituisce violazione dei diritti politici. La C. ONU evidenzia tale giustapposizione.

Sarebbe quasi pleonastico sottolineare che la deprivazione dalla V. I. preclude pesantemente la vita socio – culturale nella sua accezione generale. Ciò produce  danno verso il dispiegamento delle  potenzialità  della persona,   le cause sono sociali e gli effetti negativi si riversano nel sociale,  innescando un processo circolare perverso.   

Come evidente, in tutti i casi siamo nell’ ambito delle articolazioni più essenziali e sensibili  in materia di diritti soggettivi.

 

                                                                Art. XXIV °

                                                              (Educazione)

Nelle fattispecie specifiche dove i genitori sono impediti,  interdetti, anziani, malati , deceduti, i supporti verso un’ orientamento culturale - educazione alla  la  V. I. assumono carattere di progettualità urgente.

In ogni caso si necessita di percorsi formativi verso genitori - famiglie, tale ruolo spetta alla consapevolezza dei saperi sviluppati  dalle persone disabili in quanto tecnici della tematica. In termini di organizzazioni, i requisiti idonei sono identificabili nelle AVI.

Nei casi di nuclei familiari standard, comunque costituiscono dei fondamentali e strategici  investimenti socio - psico – pedagogici da programmare e mettere in atto.

Accesso sviluppo ed acquisizione > espressione culturale sono azioni che sottendono  stadi – fasi della  V. I.  

 

                                                               Art. XXVII °

                                                      (Lavoro e occupazione)

Senza V. I. non può esservi lavoro (occupazione)   produttivo. Tale vincolo è estendibile anche ad i lavori sedentario – domiciliari e finanche all’ ozio creativo.

Chi svolge lavoro produttivo autonomo / dipendente “ senza V. I.  “ comunque fruisce di forme  di questa a mezzo di risorse proprie e / o ricavando ciò  da apparati organizzativi di tipologia disparata e / o espedienti e privilegi  vari. In sostanza, in tali ultimi due casi gode di quelle situazioni che in sociologia si definiscono come   discriminazione positiva.  

Nell’ accezione generale, senza V. I. non vi può essere condizione di  non discriminazione >  pari opportunità verso il  diritto al lavoro.  Le norme inerenti il diritto al lavoro sono in gran parte inesigibili a causa di tale presupposto - variabile. Le già citate  raccolte di dati ISTAT lo dimostrano in modo  rappresentativo e chiaro.

Alla luce della L. 18 /09 la L. 68 /99 sul “collocamento mirato “ malgrado concettualmente sensata….. si rivela uno strumento troppo generico, scollato, arbitrario e non dotato di presupposti contestuali. Essa vorrebbe mirare  senza disporre di un puntatore, ovvero gli ICF – OMS. Talvolta a questo si sopperisce con casareccio buon senso, in molti altri casi con trovate arbitrarie – goffe…...

Di fatto è un'altra normativa che quanto meno ostacola l’ attuazione della C. ONU.                                                    

 

                                                                 Art. XXVIII °

                                       (Adeguati livelli di vita e protezione sociale

Queste articolazioni di diritti  vanno  giustapposte ed integrate   a modello di  sistema con una V. I.  esigibile – perfetta.

Alcune tipologie di protezioni sociali fungono da strumenti – corollari collaterali alle risorse inerenti la V. I. L’ istituto dell’ accompagnamento come da L 18/ 80 – L.588/85 ,  malgrado necessitante di un’ urgente riforma che lo renda proporzionato – personalizzato e non arbitrario - sperequato,  innescando quelle  notorie  DISCRIMINAZIONI TRA PERSONE DISABILI, rientra in tale quadro di riferimento.   

 

                                                               Art. XXXI °

                                                   (Statistiche e raccolte dati)

Le statistiche devono essere impostate metodologicamente in forma da contemplare la vita dipendente /  la V. I. come indicatori, degli  strumenti   di significanza statistica.   

La v. d.  / la  V. I., poste  in alternativa,  sono variabili indipendenti e necessitano di essere rappresentate in ambiti descrittivi  e parametrici.

Vanno costruiti dei modelli matematici omogenei in un quadro di riferimento  da sistema mondo.

Le raccolte dati ed i loro procedimenti devono poter essere verificabili e non soggetti ad omissis per strane ragioni di “ opportunità “.

Secondo ogni ordine di aggregazione,  la tematica del sapere statistico  è comunque  cruciale.

Attenzione, una scorretta – debole manipolazione della  questione statistica si rivelerebbe incisiva  in termini di ostacolo verso l’ attuazione della C. ONU.

 

                                                              Art. XXXII °

                                                 (Cooperazione internazionale

La tematica richiede un approccio da sistema mondo, in termini geopolitici – geoculturali. Gli approcci da modernizzazione sono superati, come ogni aiuto estemporaneo - assistenziale. 

Qui gli indirizzi strategici della   cooperazione devono  prendere atto dell’aspetto sistemico – olistico della V. I.   

 

                                                             Art. XXXIII °

                                 (Applicazione e livello nazionale di monitoraggio)

Tale apparato organizzativo deve orientare le sue azioni istituzionali verso il controllo quantitativo – qualitativo nell’ erogazione controllata dei fondi per la  V. I. in termini di  esercizio esigibile perfetto.

Qui il grande indice di misurazione applicativa e controllo  dato dal rispetto – soddisfacimento dei diritti umani – soggettivi nella produzione sociale  dell’ esistenza della singola persona disabile e nei ritorni di convenienza da  parte dello stato. Tali variabili devono armonizzarsi.     

 

                                                          Art. XXXIV °  /  XL  °

                                           (da Comitato (…..) fino a Conferenza (…..) )

Qui emergono dinamiche politico sociali complesse che travalicano – sovrastano l’ oggetto della V. I. , malgrado vi  incidano PESANTEMENTE (in Positivo o Negativo su ciò che resta un Indice di Alta Significanza).

Di riflesso, il riferimento è alla grande questione inerente l’ effettiva rappresentanza dei bisogni e delle   istanze delle persone disabili comuni (ovvero non di apparati).

La questione è giustapposta > riflettente  circa la  più generale crisi della forma partito e di riflesso della forma dei movimenti politici (associazionismi). Trattiamo di un tema epocale,    essenziale, decisivo e non risolto (poco – male sfrontato). Una questione micro > < macro, cruciale nell’ odierna fase del sistema mondo. Ogni logica all’ italiana dovrà necessariamente  interfacciarsi in questi ambiti……

In ogni caso, il  “ Comitato “ (ed i suoi referenti successivi), essendo un apparato organizzativo  di evidentissima  costituzione  – profilo politico,     non può essere l’  unico organismo depositario nel definire “ il bene ed il male “ circa lo stato di attuazione della C. ONU. Qui non occorrono meri pareri , rispetto a tale materia vi sono tante  ragioni giuridiche affinché viga il DIRITTO – DOVERE di intervento da parte delle varie MAGISTRATURE come da Costituzione della Repubblica Italiana, Carta dei Diritti U. E.  e giustapposti  Organismi Giudicanti della U. E.  Chiaramente, la complessità specialistica della materia  rende INDISPENSABILI una serie di approfondimenti > interventi operativi  da parte di giuristi.    

Per quanto attiene alla “ disconosciuta – ineffabile “  materia della discriminazione  fra  persone disabili, la Convenzione ONU non contempla nulla in via diretta. Si tratta di un classico errore – limite da vecchie  opinioni ideologiche.   La questione è antropologica, ma malgrado ciò troppo SCABROSA, SCOMODA: Per molti (non solo fra le persone disabili) è troppo pesante – insopportabile ammettere quella contraddizione che vede LA MEDESIMA VITTIMA TRAMUTARSI IN CARNEFICE verso SUOI PARI. Sapendo che questo avviene, non solo per i meandri più reconditi  della mente, ma sovente per calcoli di interesse!..... Chi scrive è sufficientemente disincantato ed avveduto  dal pessimismo di Thomas Hobbes, di conseguenza può fare i conti con tale tema!....

Stando al argomento di questo articolo anche le scabrosità in parola possono incidere sullo Stato di Attuazione della C. ONU. Sarebbe bene farsene una ragione…..ed intervenire  in materia di  tutela delle persone disabili (al più comuni) esposte anche a questo ordine di discriminazioni – vessazioni! Qui la C.ONU non contempla in via diretta, ma non preclude che si affronti la materia.  Infatti, stando al testo, in ogni caso sono possibili percorsi per analogie “ fra pari diritti / doveri “ in termini conseguenziali.

Certo, l’ insieme delle questioni poste innescano  seri dubbi sull’ efficacia degli articoli di cui sopra. Chiaramente, questo limite è portatore in sé una quota  di inesigibilità generica, innestata da  uno strumento globale. Evidentemente, anche qui (come altrove) occorre lavorare,  procedendo nella sequenza dal  generale > particolare / viceversa .

 

Conclusioni (Provvisorie – Parziali)

 

Tale riflessione è rivolta simultaneamente ad ignari, immobilisti - nichilisti, conformisti (per fobie e / o calcoli…) e scettici. Essa è rivolta anche a chi ha intuito che i fatti stanno effettivamente  cosi, ma trova l’ argomento ostico,  ineffabile.

Da questo studio si evidenzia che la C. ONU > L. 18 /09 fonda  su tre grandi variabili contenutistiche  che ne articolano l’  indirizzo:  I  diritti umani, l’ utilitarismo economico – finanziario ed i diritti civili. Ivi si articola la Presa in Carico Sociale.  La variabile economica è centrale perché scandisce razionalmente   termini ed i tempi – modi delle altre due. A tutto questo la V. I. rappresenta quella variabile   contenuto < > azione che serve  a realizzare e riprodurre quelle altre  tre variabili. Essa rappresenta  una sequenza circolare di sistema  del tipo  fine > mezzo / mezzo > fine. A regime innesca un circolo virtuoso, ottimizzando i benefici prodotti dalle tre variabili fondanti.   Detti presupposti necessitano di una V. I. giusnaturalista, erogata come un diritto esigibile perfetto da fonte di diritto  non assistenziale. In buona sostanza,  è confermato che si tratta di uno dei più centrali  risvolti concreti  di quella che è la “ presa in carico sociale “. Tale costruzione è rappresentata a mezzo di  una tavola allegata (°) .        

In ogni modo il discorso è solo agli inizi, da qui si vuole – deve aprire un grande  laboratorio.

Infatti, posto che su di un tema come questo si potrebbero trarre delle conclusioni, ciò potrebbe avvenire  solo  alla fine di percorsi soltanto  ora avviati in sede di sforzo verso un impegno interdisciplinare  fra saperi. Da  questo punto si afferma la problematicità del ricercare altri approfondimenti ed  un referente operativo GIURIDICO.

Studiare  per fornirsi di strumenti scientifici è molto importante, ma se questo  resta un atto  fine a se stesso….perde molti dei suoi significati e  si tramuta in mera (frustrante) rappresentazione teorica della realtà. Evidentemente, alle persone disabili comuni non serve (solo) questo esercizio speculare. Bisogna prenderne atto ed agire di conseguenza!!!.……

Detto in altri termini, purtroppo  ritorna la questione della mancata – inadeguata azione con relativo  vuoto di rappresentanza rispetto ad i nostri bisogni – istanze. Questo è indispensabile per fare in modo che la C. ONU > L. 18 /09 non scivoli nella solita  deriva generale dei bei concetti inesigibili, l’ ennesima occasione per costruire rituali autorappresentativi – referenziali per ritorni utilitaristici  ad appannaggio delle solite nomenklature!…..

Malgrado (apparentemente) appaia  presto per farsi un idea in proposito…….pare che gli  scenari resi  siano quelli!......

Sarebbe  a dir poco pleonastico prendere atto che la L. 18 /09 VUOLE SIGNIFICATIVI MUTAMENTI TRA  LETTURE CONTENUTISTICHE E RISVOLTI   ISTITUZIONALI. A sua volta  NECESSITA DI QUEI PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO NORMATIVO GIA’ FOCALIZZATI ! Non occorre attendere il parere del  “ Comitato “ per prendere atto di tutto questo! Del resto, è anche  medesimo istituto della CONVENZIONE a prevedere RICORSI GIUDIZIARI per una serie di fattispecie di VIOLAZIONI – INCOMPATIBILITA‘ – CARENZE di vario ordine tale da impedire – distorcere  (8). Per favore, non  attendiamo la scoperta dell’ acqua calda, per prendere atto di questo.    

Oggi serve ben altro che trastullarsi con palliativi da fantomatiche  leggine assistenziali  a referente nazionale: un  atto >  aborto pre - imposto dal Titolo V ° della Costituzione!..... 

A sua volta,  nel pese dei “ particolarismi “ tanto ben narrati da G. Guicciardini, già emergono tendenze ad inquadrare la C. ONU in chiave localistica. In breve, un provvedimento complesso  da sistema mondo ridotto al cabotaggio di “ deliberazioni  provinciali”…..dove questa vulgata fonda molto sulla congettura che circa la V. I. si tratterebbe di assistenza e questa è  notoriamente appartenente alle Regioni. Ignorando che questa congettura  fonda  su di un pre – supposto errato e votato al piccolo cabotaggio!...La C. ONU dispiega ben altri contenuti, raggi d’ azione e strumenti da svolta epocale!!!    

 In sostanza,  già al   presente   si vede quali sono le tendenze / non tendenze  egemoni!.....

Questi bassi profili vanno corretti prima che si calcifichino , la C. ONU > L 18 /09  serve per fare sistema paese ><  sistema mondo, altrimenti già a breve – medio periodo saranno  guai seri, finanche  per privilegiati e / o localisti!..... 

La giustapposizione fra C. ONU > L 18 / 09 e la  L. 67 /06 costituisce un notevole ed ulteriore  strumento per agire contro la discriminazione (fra Centro e / o Periferia) resa dal non voler istituire  la V. I. come diritto esigibile perfetto - non assistenziale ed economicamente virtuoso.    

Oggi più di ieri, innanzi tutto   le persone disabili comuni NECESSITANO di   un ‘ azione organizzata – orientata secondo un  profilo nazionale – internazionale. Essa deve riguardare simultaneamente e / o alternativamente ambiti politici  - azioni legali. Esclusivamente questo potrà fare in modo di rendere la C. ONU > L. 18 / 09 ESIGIBILE PERFETTAMENTE  ai fini della V. I. come per ogni sua articolazione. Ponendo il tema in altri termini,  questo è il momento di fissare dei contenuti prioritari e definire le strategie per conseguirli, dove  tutto ciò che attiene alla V. I. rientra in tale quadro di riferimento contenutistico -  programmatico.

E’ fin troppo evidente che queste conclusioni DEVONO ESSERE Provvisorie – Parziali perché l’ argomento è tutto in fieri.    

  

 

RIFERIMENTI  B. N.

 

I riferimenti   a seguire  sono ridotti ad un ‘ essenzialità  immediatamente diretta, in ogni caso restano centrali le categorie dell’ analisi del sistema mondo di Immanuel Wallerstein e riscontrabili negli studi di Giovanni Arrighi ed  Orlando Lentini.

      Le note (*1) (*2) (*4) (*6) si riferiscono a quei saperi storico sociali;

(*3) circa la sociologia del diritto i riferimenti sono generali  vasti, ma al fine di acquisire strumenti utili alla presente questione, vedi: V. Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Laterza 06 – R. Bettini, Sociologia del diritto positivo, F. Angeli 99 ;

(°) TAVOLA (vai alla Tavola) ;

(*5)  D. Archibugi, D Betham, Diritti umani e democrazia cosmopolita, Feltrinelli Mi 88 ; 

(*7)   J. E. Cairnes, Logical metod of political economy, Betrams 07 ;

(°) TAVOLA (vedi sopra)

(*8) D. M. n ° 162 , giugno 07 (vedi)

 

  RIFERIMENTI ALLE LEGGI (collegamenti sul nostro sito e sul web)

Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili Legge 104_1992
Convenzione ONU sui diritti dell'uomo (wikipedia) Legge 162_1998
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo Legge 328_2000
Dichiarazione di Madrid Legge 18 2009
Costituzione Italiana Legge 67 2006
Diritti umani Legge 68_1999
Diritti soggettivi (wikipedia) Altri riferimenti sul nostro sito:
I.C.F. Vita Indipendente
   

-Dati ISTAT sulla disabilità (vedi più in fondo negli articoli dello stesso autore)

 

 

Vedi altri articoli di Claudio Roberti:

- contrassegno disabili

- discriminazioni reddituali

- percorsi di vita indipendente

- dati ISTAT sulla disabilità italiana 

- dati ISTAT sulla disabilità italiana 1

- dati ISTAT la chiave di volta 2

- dati ISTAT Organizzazioni no-profit 3

- lettera aperta sulla Vita Indipendente

- vita e morte indipendente

- sulle barriere architettoniche

 

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