L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stato notevolmente ampliata.
In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti 4 categorie di disabili:
i non vedenti e sordomuti
i disabili con handicap psichico o mentale titolare dell’indennità di accompagnamento
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. (per questa categoria di disabili l'auto va adattata, come spiegato più sotto)
I non vedenti, sono coloro che sono colpiti o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 Aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
I sordomuti, l’articolo 1 della legge n. 69 del 1999 definisce tali cloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale – stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione – abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che causano una limitazione permanente della deambulazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’articolo 4 della legge 104/92) presso la Asl.
N. B.: per queste tre categorie di disabili non è necessario l’adattamento dell’auto.
Documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni:
certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
Per non vedenti e sordomuti:
certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
Per disabili psichici o mentali:
verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la Asl di cui all’articolo 4 della legge 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica.
certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnameto (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile;
Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la Asl di cui all’articolo 4 della legge 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio(*) attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pra.
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione(*) in tal senso.
Per essere “a carico”, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di € 2.840,51.
Ai fini del limite, non si tiene conto delle pensioni sociali, dell’indennità di accompagnamento, degli assegni e delle pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Se si supera il tetto (quindi non si è fiscalmente a carico di un familiare) è necessario, per beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa (fatture) siano intestati al disabile e non al famigliare.
(*) Modulo per l’autocertificazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate, cliccare qui.
4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
N. B.: per questi disabili l’adattamento del veicolo è obbligatorio per poter ottenere le agevolazioni.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizioni di accedervi.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesse cinture di ritenuta del disabile;
sportello scorrevole:
altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional” già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente,
Per quanto riguarda l’IVA agevolata per gli acquisti, si applicano le seguenti regole particolari:
l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;
il diritto all’IVA agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.
Documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni:
Copia della certificazione di handicap o di invalidità, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della patologia comportante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti ma che non si è nella condizione di handicap grave, rilasciata sia dalle Commissioni mediche pubbliche previste dalla legge n. 104/92, sia da quelle per l’invalidità civile, per lavoro o di guerra;
fotocopia della patente di guida speciale, solo per i disabili che sono in grado di guidare;
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria del disabile trasportato
ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori nonché di un veicolo, autodichiarazione(*) dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante impedite o ridotte capacità motorie permanenti, e che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Nell’ipotesi di acquisto nel quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pra.
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione(*) in tal senso.
Per essere “a carico”, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di € 2.840,51.
Ai fini del limite, non si tiene conto delle pensioni sociali, dell’indennità di accompagnamento, degli assegni e delle pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Se si supera il tetto (quindi non si è fiscalmente a carico di un familiare) è necessario, per beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa (fatture) siano intestati al disabile e non al famigliare.
(*) Modulo per l’autocertificazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate, cliccare qui.
Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.