Associazione I.D.E.A. - ONLUS

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Fondo per l’autonomia possibile – Incontro con Assessore Beltrame.

lunedì 12 marzo 2007 alle ore 15,30 Istituto “Gervasutta”di Udine.

 

Alla cortese attenzione dell’Assessore Regionale alla salute e alla protezione sociale,

dott. Ezio Beltrame

 

 

La scrivente Associazione I.D.E.A. Onlus lamenta il fatto che in fase di discussione la Regione non ha accolto alcune proposte motivate presentate dall’Associazione stessa. In particolare:

 

1)      La non richiesta di presentazione dell’ISEE per i progetti di Vita Indipendente perché:

a)     In primo luogo, a nostro parere, l'assistenza personale è un servizio così essenziale per la sopravvivenza, come il ricovero in ospedale o l'istruzione elementare, che deve essere garantito a tutti i disabili gravi a prescindere dalla situazione economica.
b)  In secondo luogo l'Isee, così com'è regolata per i disabili, è incostituzionale. In altre parole, i costi della disabilità, e in particolare dell'assistenza personale, sono così alti che , a pari reddito con una persona normodotata, i disabili sono molto ma molto più poveri, quindi chiediamo vengano inseriti dei “criteri differenziati”.

2)      La richiesta della presentazione dell’ISEE della sola persona disabile richiedente e non quello del suo nucleo famigliare[1], come previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo 130/2000;

3)     Non ridurre in alcuna misura l’Assegno per l’Autonomia in presenza di assegno o indennità d’accompagnamento;        

4)     Garantire la possibilità all'utente, che opta per l'assistenza indiretta, di poter avere la più ampia libertà di ricorrere all'assistenza personale retribuita erogata da cooperative, associazioni, familiari (coniuge incluso) nonché da qualsiasi altro lavoratore singolo, senza l’obbligo per questi di stipula di apposita convenzione o iscrizione a determinati albi. Spesso i disabili sono obbligati dai Comuni a assumere persone esterne al nucleo familiare o non conviventi.

5)     Non sospendere l’erogazione del contributo per i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie, affinché i non autosufficienti in tali strutture vengano assistiti da familiari, parenti, assistenti personali e/o badanti.

6)     In merito all’art. 8 (Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale), I.D.E.A. Onlus esprime perplessità in quanto la Salute  Mentale è competenza sanitaria ed i progetti esistenti denominati “progetti riabilitativi” sono finanziati dal Fondo Sanitario. Non si comprende la necessità di cambiare denominazione a prestazioni sanitarie per  porle a carico dell’assistenza sociale.

7)     In merito all’art. 11, (Norme transitorie e finali) ai casi previsti dal comma 1,  si chiede che per il biennio 2007-2008 la continuità prestazionale venga garantita non in pari misura, bensì in modo che possa essere rivalutata, su richiesta del l’interessato o della famiglia, qualora gli attuali benefici risultino insufficienti o inappropriati[2]. Per quanto concerne il comma 4 dell’art. 11, propone che venga formulato nel seguente modo:  “La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto al punto 2, solo in casi eccezionali, connotati dall’insorgenza di eventi valutati di particolare gravità a insindacabile giudizio dell’UVD, quali il venir meno del care giver per permanente trasferimento, per l’insorgenza di condizione invalidante o per decesso.”

 

In conclusione, l’Associazione I.D.E.A. Onlus rileva obbiettivamente che con l’istituzione ed il regolamento del Fondo per l’Autonomia Possibile è stato fatto un passo in avanti, anche se non siamo ancora in presenza di quel diritto alla Vita Indipendente, diritto soggettivo e di cittadinanza che da sempre proponiamo.

 

 

Roby Margutti

 

Rappresentante Legale Associazione I.D.E.A. Onlus 

Terzo di Aquileia, 12 marzo 2007


 

[1] L'articolo 25 della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che… “ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", secondo il quale: "per le prestazioni di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Unità sanitarie locali, deve essere presa in considerazione la sola situazione economica dell'assistito". Sulla base di queste norme quindi, i Comuni, le Province, le ASL e gli altri enti pubblici per il calcolo dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi non quella dei congiunti anche se conviventi e tenuti agli alimenti).

 

[2] Questa richiesta è motivata dal fatto che molti soci di I.D.E.A. Onlus, amici e loro famigliari lamentano che i progetti di sostegno alla Vita Indipendente, sostegno alla famiglia, contributi ex articolo 32 della LR 10/1998 nell’2006 sono stati sospesi e/o drasticamente decurtati, mettendo così in enorme difficoltà le persone e le famiglie - in alcuni casi si può palesare lo stato di abbandono assistenziale.

 

 

 

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