delibera n° 655 del 9 marzo 1999 della Regione Friuli Venezia Giulia
PROGRAMMA DI INTERVENTI CONCERNENTI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ.
1. PREMESSA
La legge 21 maggio 1998 numero 162 "modifiche alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", assegna alle Regioni il compito di programmare interventi specifici che possono concretizzarsi sia attraverso la realizzazione di servizi, che con l'erogazione di interventi economici rientranti in programmi previamente concordati, destinati alle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.
Per la realizzazione dei suddetti interventi la legge nazionale prevede un apposito fondo da ripartirsi tra le Regioni in base alla popolazione residente, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità.
Di fatto a livello nazionale il dato sulla gravità è risultato indisponibile e pertanto lo stato, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale dd. 22 giugno 1998, ha ritenuto di ripartire il fondo sulla sola base della popolazione residente, promuovendo nel contempo un'indagine statistica e conoscitiva sull'argomento.
Per questa Regione l'assegnazione spettante è di lire 618 milioni per l'anno 1998 e se il criterio di riparto rimane invariato, si può prevedere in lire 1200 milioni l'assegnazione per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
1.1 ANALISI DEL SITUAZIONE ATTUALE
Attualmente in Regione il settore dell'handicap è regolato principalmente dalla L. R. 25 settembre 1996, numero 41, e dalla direttiva di cui alla DGR 1507/97 concernente criteri organizzativi e standard dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza, emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale. Le altre leggi regionali in materia riguardano settori specifici quali l'inserimento lavorativo, l'associazionismo eccetera.
A fine esemplificativo, si elencano di seguito i principali servizi ed interventi dei quali possono beneficiare anche persone con handicap grave, ed i relativi riferimenti normativi.
Interventi volti al mantenimento della persona disabili nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza:
Centri socio riabilitatativi ed educativi diurni:
Residenzialità
Per quanto attiene all'assetto organizzativo e all'individuazione delle modalità operative si fa un rinvio generale alla legge regionale 41/1996 e alla citata direttiva approvata con DGR 1507/1997.
2. MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE INTRODOTTE CON LA LEGGE 162/98
2.1 SETTORI DI INTERVENTO DELLA LEGGE 162/1998
L'articolo 1, comma 1, lettera c), individua gli interventi che la Regione può programmare e per l'attuazione dei quali sono disponibili i fondi di cui al successivo articolo 3 comma 1:
2.2 OBIETTIVI DI INTERESSE REGIONALE DA RAGGIUNGERE NEL PRIMO TRIENNIO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/1998
Sono obiettivi di interesse regionale:
2.3 MODALITÀ DI RIPARTO E PRIORITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO STATALE
Il fondo di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 162/1998 sarà ripartito tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, in base alla popolazione residente e verrà liquidato a seguito della presentazione di un apposito programma e alla sua approvazione.
La predisposizione dei programmi di intervento e di utilizzo dei fondi assegnati compete all'equipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 della LR 41/1996.
Nel predisposizione del programma di cui sopra si dovrà tener conto prioritariamente dei programmi di aiuto alla persona di cui al secondo linea del 2.2, realizzati secondo le modalità di cui al successivo punto 3.
L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni provvede all'inoltro del programma alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, previo recepimento della stesso da parte dell'Assemblea dei Sindaci di distretto.
Nel caso in cui la realizzazione dei programmi di aiuto alla persona non impegni tutti i fondi assegnati, la somma disponibile potrà essere utilizzata per l'attuazione dei servizi di aiuto personale e di pronta accoglienza di cui al terzo linea del 2.2.
L'attivazione dei suddetti servizi che compete agli Enti gestori individuati ai sensi dell'articolo 6 comma 2, lettera a) e b) della LR 41/1996, avviene tramite la definizione di appositi accordi tra i diversi soggetti coinvolti.
Con apposita circolare la Direzione regionale del sanità e delle politiche sociali comunicherà i termini per la presentazione dei programmi, la documentazione da allegare ai programmi stessi, nonché le modalità ed i termini per la rendicontazione.
3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI AIUTO ALLA PERSONA
3.1 DEFINIZIONE
I programmi di aiuto alla persona, finalizzati a migliorare le opportunità di inserimento nella normalità per le persone con handicap grave, si inseriscono in una modalità operativa già individuata dalla normativa regionale vigente, che prevede l'elaborazione di progetti di vita individualizzati e globali che vedano l'handicappato e la sua famiglia partecipi e protagonisti al massimo livello possibile.
I programmi di aiuto alla persona sono il risultato di un'attenta valutazione, fatta dai servizi a ciò preposti assieme alla persona handicap e/o alla sua famiglia, atta a stabilire tutte le azioni necessarie a garantire una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, nonché un congruo sostegno ai nuclei familiari, naturali o affidatari, delle persone con handicap di particolare gravità.
Obiettivo di detti programmi è l'individuazione di eventuali bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita, non superabili con i servizi e gli interventi offerti dal territorio, ed ai quali è possibile sopperire tramite un budget e/o specifici interventi aggiuntivi da mettere a disposizione della persona handicappata o della sua famiglia.
3.2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
L'ambito territoriale di intervento coincide con l'ambito del Servizio sociale dei Comuni.
3.3 DESTINATARI
Destinatari degli interventi di cui al presente programma sono le persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, certificati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
Sono escluse le persone la cui disabilità deriva da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.
3.4 INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI AIUTO AL PERSONA
La predisposizione dei programmi compete all'equipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 della LR 41/1996, che, al fine di garantire un approccio operativo globale, è ulteriormente integrata da un assistente sociale del servizio sociale dei Comuni. L'equipe provvederà anche ad individuare le istanze da soddisfare prioritariamente con i fondi disponibili; questi dovranno essere orientati il più possibile a sostenere situazioni per le quali l'intervento programmato esaurisca il problema che si vuole affrontare o parte significativo di esso. A tal fine i programmi dovranno essere finanziati nella loro totalità.
L'equipe, come sopra integrata, predisporrà preventivamente i criteri di valutazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto.
I criteri devono essere predisposti tenuto conto dei seguenti elementi:
L'equipe valuterà le richieste pervenute direttamente dagli interessati, i casi segnalati dai servizi sociali dei Comuni, dai medici di base o comunque conosciuti.
Nella considerazione che l'handicap è il risultato dell'inadeguato superamento della problematica derivante dalla disabilità, e che tale effetto è determinato anche dal contesto socio ambientale, le equipe tengono conto di tutte le risorse disponibili, sia in termini di servizi che di interventi economici, valutando inoltre la generalità delle risorse offerte dal territorio.
I programmi dovranno contenere l'analisi delle criticità, la specifica delle azioni che si intendono perseguire, l'individuazione dei costi stimati.
3.5 SINTESI DEL PERCORSO DELL'UTENTE
La persona che intenda richiedere l'attivazione di un programma individuale, può rivolgersi al Comune di residenza, che provvederà all'inoltro della domanda all'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni.
Successivamente l'Ente gestore trasmetterà tutte le richieste pervenute all'equipe, che, per giungere alla predisposizione del programma secondo le indicazioni di cui al punto 3.4, provvederà ad avviare i necessari contatti con i richiedenti.
3.6 VERIFICA
La verifica sui risultati compete all'équipe, che successivamente provvede a comunicare alla Assemblea dei Sindaci di distratto lo stato di attuazione degli interventi, gli obiettivi conseguiti, nonché le ulteriori misure urgenti da attuare.
I risultati della verifica devono essere comunicati alla Direzione regionale del sanità e delle politiche sociali entro il 10 febbraio di ciascun anno.
L'apposizione del termine è motivata dal fatto che entro il 28 febbraio la Regione deve trasmettere a Roma la relazione riferita a tutto il territorio regionale.
Per il 1999 la relazione, da trasmettersi in termini che saranno indicati nella circolare di cui al punto 2.3, sarà ovviamente parziale e si limiterà ad una ricognizione del situazione esistente e ad una evidenziazione dei problemi riscontrati.
3.7 CONFERENZA DI CONSENSO
Al fine di promuovere su tutto il territorio regionale un approccio unitario e di rendere la procedura per la predisposizione dei programmi omogenea e trasparente, la Regione promuove entro l'anno 1999, una conferenza di consenso alla quale partecipano rappresentanti delle equipe multidisciplinari distrettuali dei servizi sociali dei Comuni nonché rappresentanti indicati dai coordinamenti provinciali delle Associazioni dei disabili finalizzata alla condivisione delle esperienze effettuate in sede di prima attivazione dei programmi di aiuto alla persona, e all'individuazione di strumenti da utilizzarsi su tutto il territorio regionale. Le conclusioni di detta conferenza saranno recepite con deliberazione della Giunta regionale, e trasmessi agli enti interessati quali atto d'indirizzo.
IL PRESIDENTE
Antonione