DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
«INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE»
d'iniziativa della Consigliera
LA MORGIA Maria Rosaria
presentato il_________________
VIII LEGISLATURA
D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
D.D.L.R. – «INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE».
R E L A Z I O N E
L’iniziativa legislativa trae motivo dalla necessità di dare concreto valore e
conte-nuto alla parola “diritto” applicabile nel caso dei cittadini disabili.
Esistono, infatti, doveri inderogabili di solidarietà per rendere effettivi i
diritti inviolabili sanciti agli artt. 2 e 3 della Costituzione, anche ribaditi
dalla “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone disabili” che
rivendica i diritti alla non discriminazione e all'u-guaglianza di fronte alla
legge, alla libertà e alla difesa dell'individuo, all'accessibili-tà, alla
mobilità personale, all'indipendenza, alla salute, al lavoro e all'istruzione,
alla partecipazione alla vita politica e culturale e una piena integrazione in
tutti gli ambiti della vita sociale: lavoro, istruzione, salute, vita di
relazione.
In questo quadro, dunque, si inserisce la presentazione dell’allegato progetto
di legge regionale recante “Interventi per la realizzazione delle modalità di
vita indipendente” dei soggetti disabili.
L'espressione "Vita Indipendente" (Indipendent Living) è stata usata per la
prima volta negli Stati Uniti, attorno agli anni '60, poi a Stoccolma, nel 1984:
un gruppo di disabili, non soddisfatti dell'assistenza fornita in modo
tradizionale, hanno fondato un movimento con l'obiettivo di promuovere un'
alternativa ai servizi pubblici che fosse gestita e regolata dagli utenti del
servizio stesso secondo l'affermazione: "Noi siamo gli esperti sui problemi
della disabilità".
La Vita Indipendente promuove, in sostanza, la libertà di scelta per quanto
riguar-da l'assistenza personale. Nel "Manifesto di Vita Indipendente" si legge
che l'assi-stenza personale "è il più importante ausilio di cui le persone con
disabilità hanno bisogno per la loro libertà e per uscire dalla condizione di
subalternità". In tal sen-
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
so, occorre consentire che l'assistente personale (da non confondere con
l'assi-stente domiciliare) sia una libera scelta della persona disabile secondo
un rapporto contrattuale autogestito e che definisca le reciproche condizioni.
In termini attuativi è necessario che l’Istituzione, attraverso l’adesione a un
progetto personalizzato, possa concedere un finanziamento all’uopo dedicato,
correlato al livello di intensità assistenziale riconosciuto, che il disabile
autogestisce e amministra direttamente per le attività che ritiene necessarie e
opportune e con la persona che ha diretta-mente scelto.
Sono vigenti, in Italia, alcuni tratti di norma legislativa che prevedono e
consentono di introdurre, a livello regionale, l'esperienza già realizzata in
alcuni Paesi del nord Europa, ma anche e sempre più diffusamente in alcune
regioni italiane.
Nel contesto normativo nazionale, la Legge 162 del 1998, di modifica alla nota
Legge 104 del 1992, realizza il primo passo decisivo verso una definizione più
precisa sui compiti delle Regioni rispetto ai cittadini in situazione di grave
limita-zione delle autonomie. La Legge 104 del 1992 – art. 39, lettera c), I-ter
– garanti-sce, infatti, il diritto alla vita indipendente delle persone con
disabilità permanente e grave limitazione delle autonomie e assegna alle Regioni
il compito di disciplina-re “le modalità di realizzazione di programmi di aiuto
alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richie-sta, con verifica delle prestazioni
erogate e della loro efficacia”.
Anche la "Riforma dell'assistenza" (Legge 328/2000, art 17) prevede questa
op-portunità: " …i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta
dell'inte-ressato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai
soggetti accreditati del si-stema integrato di interventi e di servizi sociali
ovvero come sostitutivi delle pre-stazioni economiche…".
L'assistenza personale autogestita consente, sia al disabile sia a chi gli sta
vicino, di appropriarsi completamente della vita; per i familiari, in
particolare, significa es-sere liberi di vivere con il congiunto disabile senza
la costrizione di essere sempre a sua disposizione.
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La richiesta d'attenzione specifica da parte delle famiglie dei disabili è
ineludibile, poiché le migliorate condizioni di vita e d'assistenza sanitaria
garantiscono anche alle persone con handicap tempi di vita più lunghi,
trovandosi quindi in famiglie che invecchiano e che non saranno più in grado di
provvedere neanche ai bisogni di base di figli ormai ultraquarantenni. L'ansia
con cui questi genitori vivono la pro-spettiva del distacco dai propri figli è
facilmente comprensibile da un punto di vista umano, aggravata dal timore che
tutti gli sforzi compiuti per i figli disabili, l'espe-rienza accumulata, la
fatica che ha comportato sostenerli e seguirli fin dalla nasci-ta, lungo quel
difficile e tortuoso percorso che è l'integrazione sociale, possano essere
annullati di colpo.
Quello che viene chiamato il “dopo di noi” non può essere separato, deve
iniziare prima, ”durante” la vita familiare insieme. Occorrono opportunità per
sperimentare la vita indipendente e approfondire il concetto di casa come luogo
di vita, un luogo dove l'attenzione alla sicurezza, al controllo, alla salute,
al benessere psicofisico deve integrarsi con uno spazio che non può essere un
mero contenitore funziona-le, ma deve diventare un ambiente dove sentirsi a
casa, dove potersi riconoscere tra le cose che parlano del nostro vissuto, luogo
di affetti e relazioni.
Premesso il contesto nel quale si sviluppa la necessità dell’intervento
legislativo, il testo della proposta di legge è formulato in modo da rispondere
alle esigenze sin qui elencate.
Considerata prioritariamente la necessità di identificare le modalità di
realizzazione della “vita indipendente”, l’art. 1 della proposta di legge
finalizza l’azione regionale nel senso di favorire l’autogestione dei servizi
assistenziali, garantendo la perso-nalizzazione degli interventi, l’integrazione
sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita dei portatori di grave
disabilità.
Ai sensi dell’art. 2, per “disabili gravi” si intendono le persone con grave
disabilità riconosciuta ai sensi del comma 3, articolo 3, della Legge 104/1992.
Lo stesso ar-ticolo, anche al fine di rendere l’esclusione delle disabilità
conseguenti a patologie strettamente connesse ai processi dell’invecchiamento,
limita l’intervento regionale ai disabili di età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
sono altresì esclusi gli interventi
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
rientranti nell’ambito del diritto allo studio e quelli di natura tipicamente
sanitaria, altrove disciplinati.
La proposta di legge, come già accade in sede di applicazione della Legge
104/1992, è destinata anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o a-venti stabile dimora nel territorio regionale, nei limiti e alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Gli interventi regionali, nello specifico (art. 3) consistono nell’erogazione di
finan-ziamenti adeguati per consentire la realizzazione di progetti di
assistenza persona-le autogestita, su richiesta di Comuni singoli, associati
(appartenenti allo stesso di-stretto socio-sanitario) o di Comunità montane
all’uopo delegate dai Comuni.
Gli adempimenti connessi all’attuazione della legge regionale, per quanto non
di-versamente previsto, sono demandati alla Direzione competente della Giunta
re-gionale.
I destinatari della legge (art. 4) attraverso la presentazione di progetti
personaliz-zati, possono scegliere liberamente i propri assistenti personali,
oppure possono ricorrere ad organismi fiduciari, obbligandosi nel contempo a
regolarizzare il rap-porto di lavoro con gli stessi assistenti.
L’art. 5 della proposta di legge, sulla base dei predetti progetti
personalizzati, pre-vede la corresponsione di un finanziamento annuale
comprensivo di ogni onere correlato al servizio di assistenza personale
autogestita. L’entità del finanziamento può variare sulla base del livello di
intensità assistenziale, riconosciuto avendo come riferimento gli indicatori di
cui al successivo art. 7.
Le opportunità offerte ai destinatari della proposta di legge, per una corretta
attua-zione della stessa, devono essere veicolate anche attraverso interventi di
informa-zione, assistenza e consulenza, come previsti all’art. 8. Tali
interventi devono, dunque, garantire il migliore sostegno ai soggetti disabili
nella predisposizione dei progetti personalizzati, nell’avvio e nella gestione
del rapporto di lavoro, e questo con riferimento agli aspetti di natura
relazionale, ma anche di tipo amministrativo.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
La Regione, a tale scopo, può avvalersi di soggetti in possesso di comprovata
e-sperienza in materia.
L’art. 9, considerato che le richieste potranno eccedere le disponibilità
economi-che, stabilisce alcuni criteri di priorità ai fini della ripartizione
dei fondi, definendo altresì limiti di finanziamento annuale.
L’intero art. 10 stabilisce le modalità per la presentazione delle domande,
nonché la documentazione necessaria a corredo e l’obbligo di rendicontazione
delle spe-se.
L’azione di monitoraggio e verifica, prevista dall’art. 11, è posta in essere
dalla Di-rezione della Giunta regionale, in collaborazione con i Comuni. La
Giunta regiona-le, sulla base dei dati forniti dai predetti enti, presenta alla
Commissione consiliare competente (art. 12) una relazione dalla quale emergano
il numero delle domande ammesse a contributo e finanziate, oppure ammesse e non
finanziate e quelle e-scluse, nonché la sintesi dei risultati delle azioni di
monitoraggio e verifica.
Si vuole introdurre, con l’art. 13, il censimento delle disabilità gravi: un
elemento importante, considerato che difetta, in Abruzzo, un dato certo sul
numero dei disa-bili gravi, a causa della mancanza di coordinamento tra i vari
livelli istituzionali e la diversa tipologia dei sistemi di classificazione. La
realizzazione del censimento delle disabilità, nel caso specifico, è demandato
alla Direzione Sanità della Giunta regionale,.
L’art. 14 concerne la norma finanziaria, formulata in considerazione del fatto
che l’entrata in vigore della legge, secondo quanto previsto dall’art. 15,
decorre a parti-re dalla data del 1° gennaio 2008.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
D.D.L.R. – «INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE».
T E S T O
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, in osservanza del dettato degli articoli 2, 3 e 118 della
Costituzione, dell’articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, “Legge qua-dro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
nonché dell’articolo 39, comma 2, lettera l-ter), della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162,
“Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di soste-gno in
favore di persone con handicap grave”, riconosce come fondamentale e strategico
il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.
2. La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente,
favori-sce l’autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il
ricorso all’istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli
interventi, l’in-tegrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita
delle persone con grave disabilità.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
Articolo 2
Destinatari
1. Gli interventi regionali, per le finalità della presente legge, sono
destinati a persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della Legge n. 104/1992, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni. Sono esclusi gli
interventi rientranti nell’ambito del diritto allo studio e quelli di natura
tipicamente sa-nitaria.
2. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
do-miciliati o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nei limiti e alle
con-dizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Articolo 3
Interventi regionali
1. La Regione, su richiesta dei Comuni singoli, dei Comuni associati
apparte-nenti allo stesso distretto socio-sanitario, delle Comunità montane
apposita-mente delegate dai Comuni, interviene mediante l’erogazione di
finanzia-menti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di
assistenza personale autogestita.
2. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi previsti dalla
pre-sente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla
Dire-zione Qualità della Vita della Giunta regionale.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
Art. 4
Organizzazione del servizio
1. Il servizio di assistenza personale è reso attraverso l’attuazione di
programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti
personalizza-ti presentati dai destinatari, con cadenza annuale, ai Comuni di
residenza e da essi ritenuti ammissibili.
2. I destinatari della presente legge, per l’attuazione dei programmi di aiuto,
hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente,
per mezzo di organismi fiduciari. Nel caso di scelta diretta degli assistenti
personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di
la-voro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.
3. Resta a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto
da leggi nazionali, ogni onere previdenziale ed assicurativo nei confronti
dell’assistente personale.
Art. 5
Finanziamento dei piani personalizzati
1. I Comuni, per la realizzazione dei progetti personalizzati previamente
am-messi ai benefici della presente legge, corrispondono agli aventi diritto un
fi-nanziamento annuale comprensivo di ogni onere correlato al servizio di
assi-stenza personale autogestita.
2. Il finanziamento annuale, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di
inten-sità assistenziale, è concedibile entro gli importi massimi di cui
all’articolo 7.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
3. Il finanziamento annuale può essere concesso anche in concomitanza delle
prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, per un spesa
complessiva, riferita all’intero progetto personalizzato misto, non superiore
agli importi massimi previsti dall’articolo 7.
4. I destinatari della presente legge, con la cadenza e le modalità fissate
dall’en-te territoriale di riferimento, sono tenuti a presentare il rendiconto
delle spese sostenute.
5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno e con valenza dal
pri-mo gennaio successivo, ha facoltà di aggiornare l’importo massimo del
fi-nanziamento individuale ammissibile, sulla base dell’aumento indicizzato del
costo della vita.
Articolo 6
Criteri e modalità
1. La Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare,
en-tro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, stabilisce:
a) i criteri per la definizione uniforme di progetto personalizzato di
assisten-za personale, l’individuazione dei destinatari e l’ammissione ai
benefici della presente legge;
b) i tempi e le modalità di richiesta, da parte dell’ente territoriale di
riferi-mento, per la concessione dei contributi e la relativa rendicontazione.
X
D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
Articolo 7
Determinazione dei livelli di intensità assistenziale
1. Sono riconoscibili, per l’accesso ai benefici della presente legge, i
seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: alto, medio-alto,
medio-basso, basso
2. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la
quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:
Livello ALTO:
Importo massimo del progetto € 36.000,00 (trentaseimila)
a) Persone pluriminorate e/o non autosufficienti
b) Assenza di familiari che convivono o presenza esclusiva di familiari con
disabilità grave
c) Assenza di una rete familiare e sociale esterna
Livello MEDIO-ALTO:
Importo massimo del progetto € 24.000,00 (ventiquattromila)
a) Persone pluriminorate e/o non autosufficienti
b) Presenza di familiari che convivono anziani o con disabilità
c) Presenza di una rete familiare e sociale esterna.
Livello MEDIO-BASSO:
Importo massimo del progetto € 12.000,00 (dodicimila)
a) Persone pluriminorate e/o non autosufficienti
b) Presenza di familiari che convivono
c) Presenza di una rete familiare e sociale esterna
Livello BASSO:
Importo massimo del progetto € 6.000,00 (seimila)
a) Persone non autonome, parzialmente autosufficienti;
b) Assenza di familiari che convivono
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
c) Presenza di una rete familiare e sociale esterna.
Articolo 8
Servizi di supporto per la vita indipendente
1. La Giunta regionale, in sede di definizione dei criteri, dei tempi e delle
mo-dalità di richiesta di cui all’articolo 6, individua altresì i soggetti in
possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di vita indipendente,
di cui avvalersi per lo svolgimento dell’attività di affiancamento in favore dei
destinatari della presente legge.
2. L’attività di affiancamento è diretta, in particolare, a sostenere le persone
con disabilità:
a) nell’informazione e orientamento al funzionamento del tipo di assistenza
richiesta;
b) nella predisposizione dei progetti personalizzati;
c) nella gestione degli obblighi amministrativi derivanti dall’instaurazione del
rapporto di lavoro, nonché in sede di rendicontazione delle spese;
d) nella gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto
assistenzia-le autogestito;
e) nel training di rafforzamento delle responsabilità personali e familiari;
f) in tutti gli interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo
dell’as-sistenza personale autogestita.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
Articolo 9
Criteri di ripartizione dei fondi
1. I fondi disponibili sono assegnati ai singoli Comuni, con cadenza annuale,
per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita, sulla base dei
progetti personalizzati previamente ammessi al finanziamento.
2. Per l’assegnazione dei finanziamenti ai singoli Comuni, sono individuati i
seguenti criteri di priorità:
a) progetti provenienti da Comuni privi di servizi di assistenza alla persona;
b) misura dell’eventuale intervento di cofinanziamento, a partire da un mi-nimo
del 20%, da parte dei singoli Comuni.
3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, in
perma-nenza delle condizioni di priorità di cui al comma 2, lettere a) e b),
costitui-sce titolo preferenziale il regime di continuità dei singoli
interventi.
4. In condizione di parità, i finanziamenti residui sono assegnati avendo
riguar-do al maggior numero di progetti, non finanziati, presentati da parte dei
sin-goli Comuni.
5. Sono stabiliti, in ogni caso, i seguenti limiti di finanziamento annuale:
a) per ciascun Comune capoluogo di provincia, importo complessivo mas-simo di €
200.000,00 (duecentomila);
b) per ciascun Comune non capoluogo, con popolazione residente superiore a
ventimila abitanti, importo complessivo massimo di € 100.000,00 (cen-tomila);
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
c) per ciascun Comune non capoluogo, con popolazione residente non su-periore a
20.000 abitanti, importo complessivo massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).
Articolo 10
Presentazione delle domande
1. Gli enti territoriali di riferimento, nei tempi e con le modalità fissati ai
sensi dell’articolo 6, lettera b), inviano le richieste di finanziamento
all’indirizzo della Direzione Qualità della Vita della Giunta regionale. Le
richieste di fi-nanziamento, in sede di prima applicazione della presente legge,
sono inviate entro il termine di novanta dalla pubblicazione della stessa.
2. Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
a) descrizione dei progetti personalizzati di assistenza personale autogestita;
b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di
quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell’ente
richiedente;
d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
e) dichiarazione di possesso, da parte dell’ente locale, della certificazione
idonea a comprovare lo stato di grave disabilità.
3. Le richieste di finanziamento sono redatte su formulario predisposto, in
for-ma sintetica, dalla Direzione competente della Giunta regionale.
XIV
D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
4. L’istruttoria delle richieste pervenute si conclude, fatta salva l’eventuale
in-terruzione dei termini conseguente alla richiesta di necessarie integrazioni,
entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.
Articolo 11
Monitoraggio e verifica
1. La Direzione Qualità della Vita della Giunta regionale, in collaborazione con
gli enti territoriali di cui all’articolo 3, dispone in merito allo svolgimento
di azioni di monitoraggio e verifica degli effetti prodotti, in conseguenza
dell’attività di assistenza personale autogestita, sul sistema dei servizi
territo-riali.
Articolo 12
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello
dell’entra-ta in vigore della presente legge, sulla base dei dati risultanti
dalle azioni di monitoraggio e verifica di cui all’articolo 11, presenta alla
Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione dalla quale emergono:
a) il numero delle domande ammesse a contributo, differenziate secondo le classi
di assistenza;
b) il numero delle domande ammesse a contributo e non finanziate;
c) il numero delle domande ammesse a contributo e finanziate;
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
d) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni
dell’esclusione;
e) a decorrere dall’annualità successiva alla prima applicazione della pre-sente
legge, una sintesi dei risultati delle azioni di monitoraggio e verifi-ca degli
effetti prodotti, in conseguenza dell’attività di assistenza perso-nale
autogestita, sul sistema dei servizi territoriali.
Articolo 13
Censimento delle disabilità
1. La Direzione Sanità della Giunta regionale, avvalendosi di personale interno,
entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge, avvia e realizza, in collaborazione con le ASL regionali e altri
organi-smi, soggetti attivi o passivi dei relativi flussi informativi, il
censimento delle disabilità certificate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
Legge 104/1992.
2. Il censimento concerne il numero, la tipologia e la gravità della disabilità,
avendo riguardo, ove possibile, al sistema di classificazione internazionale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICIDH).
Articolo 14
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede,
mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio, in sede di approvazione
del bilan-cio di previsione per l’annualità 2008.
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D.D.L.R.: “Interventi regionali per la Vita Indipendente”
2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente
ca-pitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di
bilancio.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2008.
XVII