LINEE GUIDA per la PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE”

Finalità ed obiettivi

Per “Vita Indipendente”, nell’ambito delle presenti linee guida, si intende la possibilità per una
persona adulta con disabilità fisico motoria di poter vivere come chiunque: avere la possibilità
di prendere decisioni riguardanti la propria vita e la capacità di svolgere attività di propria
scelta.

 

“Vita Indipendente” rappresenta una particolare filosofia che si potrebbe chiamare “libertà
nonostante la disabilità”.

 

Base fondamentale di ogni progetto di “Vita Indipendente” è l’assistenza personale.
E’ una modalità di servizio nuova ed innovativa che si differenzia notevolmente dalle forme
assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura,
a favore della domiciliarietà.
L’assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria
vita, come fanno le persone senza disabilità e consente alle famiglie di essere più libere da
obblighi assistenziali.

 

E’ un salto di qualità che vede la persona con disabilità soggetto protagonista della propria vita
e non oggetto di cura. In tal senso il servizio deve essere personalizzato ed organizzato dalla
persona stessa in base alle sue specifiche esigenze.

 

Il reperimento e la formazione dei propri assistenti personali sono elementi fondamentali. La
persona con disabilità sceglie, assume direttamente con regolari contratti di lavoro il/i proprio/i
assistente/i. Ne cura la formazione. Ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione.
Ne rendiconta la spesa sostenuta a questo titolo.

 

Obiettivo è lo sviluppo dell’autodeterminazione e il miglioramento della qualità della vita della
persona con disabilità.

 

La Regione del Veneto, con DGR n. 4022 del 30.12.2002, aveva disposto la realizzazione di
progetti finalizzati alla vita indipendente nell’ambito della programmazione degli interventi di
sostegno alle persone con grave disabilità, ai sensi della legge n . 162/98.
Con successive DGR n. 2824 del 18.9.2003 e DGR n. 1575 del 26.5.2004 la Regione del
Veneto ha scelto di riservare un apposito finanziamento per la realizzazione dei progetti di vita
indipendente che devono essere ricompresi in uno specifico programma attuativo per ogni
singola Azienda ULSS, approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

 

 

 

Tipologia di interventi

Fra gli interventi individuati nella legge 104/92 le presenti linee guida si riferiscono specificatamente all’art. 39, comma 2, lettera L-ter (Legge n. 162/98): “…a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti

che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”.

Si tratta di progetti nei quali la persona con disabilità propone e gestisce il proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di conseguire obiettivi di “Vita Indipendente”, parità di opportunità ed integrazione sociale.

Sulla base del numero di ore di assistenza personale assegnate, vengono programmate azioni da parte della persona con disabilità e assunte persone con regolari contratti di lavoro per svolgerle. Dette azioni possono riguardare tutti gli ambiti della vita della persona come ad esempio:

   la cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;

   l’ambito domestico: la casa, le spese, la preparazione dei pasti, i vestiti, il riordino di oggetti, libri, documenti, ausili, ecc.;

   attività in casa e fuori casa, commissioni, mobilità, ecc.;

   spostamenti, uscite, viaggi, con il conseguente superamento dei limiti geografici dell’area di residenza della persona con disabilità;

   l’ambito lavorativo, di studio, universitario;

   socializzazione, sport, tempo libero, ecc.

 

La quantificazione del finanziamento del progetto è frutto di un confronto in contraddittorio fra l’interessato ed i Servizi sociali, nei limiti del trasferimento regionale alle Aziende ULSS. Le attività previste fanno riferimento tutte ad interventi centrati sulla persona con disabilità per favorirne la domiciliarietà. Sono infatti escluse da tale ambito di finanziamento le richieste di accoglienza residenziale, anche per brevi periodi, o gli interventi diurni, gestiti in strutture di accoglienza diurna, come i Ceod. L’assistenza personale può essere complementare ad altri interventi e servizi connessi alla domiciliarietà.

 

Destinatari

Sono destinatari degli interventi sopra riportati le persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità fisico-motoria e in possesso della certificazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con invalidità al 100% ed indennità di accompagnamento.

 

Modalità di accesso per i nuovi progetti

In caso di nuovo progetto, la persona interessata presenta, nel periodo dal 1 al 30 settembre, sul modulo allegato alla presente, una richiesta corredata da:

   certificato di handicap (art. 3, comma 3, L. 104/92);

   certificato di invalidità al 100% ed indennità di accompagnamento;

   piano personalizzato con precisazione delle richieste, della tempistica, della descrizione e quantificazione delle necessità di aiuto alla persona, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità.

 

Il Servizio per la disabilità attiva l’UVMD, Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale che, valutando tutti gli interventi messi in atto (socio-sanitari e sociali), definisce le istanze da soddisfare tenendo conto dei criteri di valutazione previsti dalle presenti linee guida. Il richiedente partecipa all’UVMD che valuta il suo progetto.

 

Valutazione dei progetti

Per la valutazione dei nuovi progetti la UVMD dovrà attenersi ai seguenti criteri:

●        GRAVITA’ funzionale, intesa come limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;

   REDDITO PERSONALE;

   CONSAPEVOLEZZA del richiedente nella gestione del piano personalizzato con

precisazione delle richieste, tempistica, descrizione e quantificazione delle necessità di assistenza personale, relativi costi e diretta assunzione di responsabilità;

   MINORI RISORSE ASSISTENZIALI. Il progetto di V.I. potrà essere complementare ad altri interventi e servizi connessi alla domiciliarietà. E’ opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell’interessato a servizi in atto;

   CONDIZIONE FAMILIARE;

   CONDIZIONI ABITATIVE ed AMBIENTALI.

 

Sulla base di questi criteri di valutazione, ogni Azienda ULSS predisporrà una graduatoria degli aventi titolo.

E’ necessario prevedere la sperimentazione del progetto per la durata di un anno.

 

Accesso al programma per i progetti che hanno superato la fase di sperimentazione

I progetti che al termine della sperimentazione siano stati valutati positivamente, secondo i criteri delle presenti linee guida, vengono riproposti per entrare a far parte del Programma di Assistenza Personale per la “Vita Indipendente” dell’Azienda ULSS, compatibilmente con i trasferimenti regionali. Le Amministrazioni Comunali possono integrare, con risorse proprie, la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti individuali. A tali interventi va garantita la continuità. Tutti i progetti saranno comunque sottoposti a verifica periodica.

La persona interessata potrà presentare domanda di modifica del proprio piano personalizzato, nel caso di modifiche sostanziali si procederà con le stesse modalità e tempi della presentazione delle nuove domande.

 

Personale impiegato

L’interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il
rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
Non è prevista la possibilità che vengano assunti parenti e affini come assistenti personali.
La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è
esclusivamente del richiedente.
A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati.
La persona con disabilità deve essere consapevole che l’assunzione di assistenti personali, in
forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti
e i doveri che ne conseguono.

 

Rendiconto

Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese per gli assistenti personali.

La rendicontazione delle spese di assistenza va presentata dalla persona con disabilità. La rendicontazione contabile deve essere presentata in copia e i documenti originali devono essere a disposizione per eventuali controlli. L’utilizzo del finanziamento annuale può essere modulato nel corso dei mesi, in riferimento alle esigenze personali. Il rendiconto finale dovrà essere presentato entro 90 giorni dal termine del progetto.


 

 

Revoca del progetto e del finanziamento

Al verificarsi delle sotto elencate inadempienze, gli enti gestori sono tenuti a contestare le stesse per iscritto alla persona con disabilità, assegnando un termine per la loro giustificazione.

Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

     destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;

     inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;

     documentazione di spesa non pertinente;

     mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro degli assistenti personali.