Legge Regionale della Toscana 3 ottobre 1997, n. 72, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 13 ottobre 1997, n. 37

Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
SOMMARIO


Titolo I
PRINCIPI ISPIRATORI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Il sistema socio - assistenziale e i suoi obiettivi
...omissis...
Articolo 4 - Diritto all'informazione e interventi di promozione sociale


Titolo II
SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Capo I
Soggetti istituzionali

Articolo 5 - La Regione
Articolo 6 - La Provincia
Articolo 7 - Il Comune
...omissis...

Capo II
Strumenti e procedure della programmazione

Articolo 9 - Il piano integrato sociale regionale
Articolo 10 - Elaborazione ed approvazione del piano sociale regionale
Articolo 11 - Il piano zonale di assistenza sociale
...omissis...
Articolo 13 - Conferenza sanitaria regionale integrata e modifiche all'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49
...omissis...
Articolo 15 - Incentivi per la forma associata tra Comuni.
Articolo 16 - Ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale
Articolo 17 - Criteri per la parametrazione del fondo


Capo III
Organizzazione territoriale

Articolo 18 - Le Aziende unità sanitarie locali
Articolo 19 - La zona socio-sanitaria
Articolo 20 - Il distretto socio - sanitario
...omissis...


Titolo III
LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE

Articolo 22 - Le famiglie
...omissis...
Articolo 26 - Le organizzazioni private
...omissis...


Titolo IV
POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

...omissis...
Articolo 32 - Politiche per l'occupazione
...omissis...
Articolo 34 - Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
Articolo 35 - Politiche a favore degli anziani
Articolo 36 - Politiche per l'accessibilità alle strutture e al territorio


Titolo V
ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

...omissis...
Articolo 39 - Le attività di integrazione per il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili
...omissis...
Articolo 44 - Il sistema di telesoccorso e telecontrollo


Titolo VI
GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capo I
Tipologie degli interventi

Articolo 45 - Tipologie e modalità degli interventi socio-assistenziali
Articolo 46 - Interventi di sostegno economico
Articolo 47 - Servizi domiciliari e di supporto all'attività domiciliare
Articolo 48 - Assistenza sociale ed educativa
Articolo 49 - Aiuto personale
...omissis...
Articolo 51 - Inserimenti lavorativi
Articolo 52 - Presidi residenziali e semiresidenziali

Capo II
Destinatari di interventi specifici

...omissis...
Articolo 55 - Interventi a favore dei disabili
...omissis...

Capo III
Oneri degli interventi e sistema di valutazione

Articolo 59 - Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalità per anziani e adulti inabili
...omissis...
Articolo 61 - Concorso al costo delle prestazioni
...omissis...

Titolo VII
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI
E NORME SUL PERSONALE DEI SERVIZI

...omissis...
Articolo 63 - La Commissione regionale per le politiche sociali
...omissis...

Titolo VIII
NORME FINALI

...omissis...
Articolo 67 - Abrogazioni
Articolo 68 - Norma finanziaria
Articolo 69 - Norma transitoria
Articolo 70 - Norma finale




Titolo I
PRINCIPI ISPIRATORI E DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1
Finalità


1. La Regione Toscana, con la presente legge, intende promuovere e coordinare gli interventi di politica sociale, anche con apposite reti di protezione sociale, attraverso la loro integrazione con quelli sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale.

...omissis...

3. In particolare, la presente legge disciplina:
...omissis...
b) l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione e relative a:
...omissis...
2. le funzioni amministrative relative ai servizi sociali spettanti al Comune ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/90, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze;
...omissis...

4. Per i fini di cui ai precedenti commi il sistema socio-assistenziale della Regione si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo;
b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
l) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture.



Articolo 2
Il sistema socio-assistenziale e i suoi obiettivi


1. Il sistema socio-assistenziale della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie.

2. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del privato sociale, delle reti anche informali di persone e di famiglie favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge.

3. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono attività assistenziali, anche a fini di lucro, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed utilizza il loro contributo nell'ambito della programmazione regionale e locale.

4. La Regione incentiva l'integrazione dei programmi di intervento promossi da soggetti pubblici e privati in reti di servizio orientate a fornire prestazioni personalizzate come risposta a problemi omogenei.

5. In particolare, il sistema socio-assistenziale persegue i seguenti obiettivi:
a) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari quale metodo obbligatorio di lavoro tra servizi ed Enti indipendentemente dalle diverse modalità di gestione, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona;
...omissis...
e) l'erogazione di un omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale, con definizione dei livelli minimi garantiti;
...omissis...
h) la valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona attraverso attività di sostegno e supporto avvalendosi della metodologia della relazione tra operatori e cittadini;
i) la promozione e la valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei cittadini e delle formazioni ed organizzazioni sociali all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettività e degli obiettivi della programmazione, nonchè alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi;

...omissis...



Articolo 4
Diritto all'informazione e interventi di promozione sociale

1. Il cittadino utente del sistema sociale e assistenziale della Regione ha diritto:
a) ad essere informato, anche da parte dei responsabili individuati ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R. 20 gennaio 1995, n. 9, sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle possibilità di scelta, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e relative procedure, nonchè sulle modalità di erogazione e delle prestazioni stesse;
b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, con particolare riferimento alle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;
c) ad ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell'eguaglianza sostanziale;
...omissis...
e) alla riservatezza e al segreto professionale da parte degli operatori addetti ai servizi;
f) a partecipare alla scelta delle prestazioni compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio-assistenziale;
g) ad essere garantito nella riservatezza e nella sua facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonché ad ottenere le debite risposte motivate.

2. L'intervento di informazione riguarda:
a) attività diretta a fornire al cittadino informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni erogate dai servizi;
b) attività di informazione rivolta alla collettività o mirata ad offrire forme di conoscenza in termini di servizi e risorse disponibili a gruppi omogenei, anche attraverso lo strumento della "Carta dei servizi".
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Titolo II
SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE



Capo I
Soggetti istituzionali



Articolo 5
La Regione

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, approva il piano integrato sociale regionale, di seguito denominato piano sociale regionale.

2. La Regione inoltre svolge le seguenti funzioni:
a) ripartisce le risorse del fondo regionale per l'assistenza sociale secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge e per gli obiettivi del piano sociale;
b) coordina e verifica l'attuazione del piano sociale regionale;
c) promuove, indirizza e coordina il sistema informativo quale strumento dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64;

3. La Regione, sentiti i Comuni interessati procede direttamente alla realizzazione di progetti speciali di interesse regionale nel rispetto dell'art. 4, comma 2, della L.R. 19 luglio 1995, n. 77, che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.



Articolo 6
La Provincia


1. La Provincia, nelle materie di cui alla presente legge ed ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 142/90, concorre alla elaborazione del piano sociale regionale. In particolare, la Provincia:
a) concorre alla definizione e all'attuazione dei piani zonali di assistenza sociale approvati dall'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, al fine di coordinare gli interventi di propria competenza;
b) partecipa alle sedute delle Conferenze di zona per l'assistenza sociale di cui al successivo art. 12;
c) elabora ed attua progetti e interventi in materia di orientamento, preformazione e formazione professionale, inserimenti lavorativi rivolti a soggetti in condizione di disagio sociale;
d) elabora progetti integrati nel settore sociale per problematiche riferite ad area vasta, con particolare riferimento agli strumenti di cui al Titolo IV ''Politiche sociali integrate'';
e) raccoglie ed elabora dati nell'ambito dello sviluppo e del potenziamento del sistema informativo sociale, nonchè cura la realizzazione nell'ambito provinciale dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64.
2. La Provincia, per gli interventi di propria competenza, partecipa alle sedute dell'Articolazione zonale della Conferenza di zona, al fine dell'adozione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, la Provincia stipula apposite convenzioni con i Comuni, che gestiscono le attività conformemente a quanto previsto dal successivo art. 7, anche in rapporto a quanto stabilito dalla L.R. 23 marzo 1994, n. 25.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lett. c), a favore dei soggetti disabili sono attuati sulla base del piano individualizzato di intervento conseguente all'accertamento della condizione di handicap ed alla presa in carico da parte dei soggetti socio-sanitari che formulano il progetto abilitativo riabilitativo globale di cui all'art. 39.



Articolo 7
Il Comune


1. Il Comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale.

2. Il Comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi di assistenza sociale di propria competenza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/90. In particolare, può gestire il complesso degli interventi o i singoli settori in uno dei modi seguenti:
a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla legge 142/90;
b) in associazione, con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria mediante convenzione, ovvero mediante la costituzione di consorzi ovvero attraverso tutte le altre forme previste dalla legge n. 142/90 e successive modificazioni;
c) mediante delega e relativa convenzione all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, previa associazione con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria;
d) mediante delega e relativa convenzione alla Comunità Montana nelle ipotesi di cui all'art. 8.
e) mediante accordo di programma con la Provincia, per particolari servizi.

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6. I Comuni, per l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati ed autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio. La predetta attività deve essere disciplinata da apposito regolamento comunale, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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Capo II
Strumenti e procedure della programmazione



Articolo 9
Il piano integrato sociale regionale


1. Il piano sociale regionale è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce, coordina e razionalizza le politiche in materia di assistenza sociale, favorendo l'integrazione con gli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Con esso, in particolare, la Regione:
...omissis...
c) ripartisce e assegna le risorse finanziarie;
d) specifica le forme di raccordo e di integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli in campo sanitario ai sensi del Titolo V "Attività di integrazione socio-sanitaria";
e) specifica le forme di integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28;
f) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione degli interventi, nonchè gli standard cui devono attenersi i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per una generale tutela del cittadino, della famiglia e della collettività;
g) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle entità del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
h) individua i livelli minimi garantiti, stabilisce e specifica le modalità di verifica per il rispetto di applicazione sul territorio e informa il piano all'obiettivo della omogeneità delle prestazioni;
i) definisce gli indirizzi e i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di tutti gli operatori impegnati nelle attività sociali e nei servizi, individuando gli standard di qualificazione professionale degli stessi.

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4. Il programma finanziario consta di due atti di riparto annuali, definiti in base a parametri oggettivi. Con il primo atto la Regione ripartisce e assegna ai Comuni una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse recate dal bilancio regionale per gli interventi degli Enti locali; con il secondo, la Regione ripartisce e assegna alle Province per le attività di cui all'art. 51, comma 3, ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Aziende unità sanitarie locali la quota rimanente destinata al finanziamento dei progetti recati dai piani di zona, approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5.

5. Il piano di indirizzo comprende:
a) la specificazione, ai sensi dell'art. 17, dei parametri oggettivi in base ai quali si effettua il riparto delle risorse di cui al precedente comma 4;

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7. La seconda sezione del piano, relativa agli interventi diretti della Regione di cui al comma 2 comprende:
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b) la ripartizione, tra i progetti di cui alla precedente lettera a), delle risorse finanziarie per essi recate dal bilancio regionale;
...omissis...



Articolo 10
Elaborazione ed approvazione del piano sociale regionale


1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'art. 63, convoca la Conferenza sanitaria regionale integrata di cui all'art. 13 che esprime parere obbligatorio sulla proposta di piano sociale regionale. La Giunta regionale, acquisiti tutti gli atti relativi, adotta il piano sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione entro tre mesi dalla sua scadenza. Il piano ha validità triennale ed è a scorrere con aggiornamento annuale. Fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento è prorogata l'efficacia del precedente.

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3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in via preventiva e con cadenza annuale, definisce le modalità di raccordo generale e di integrazione del piano sociale regionale con il piano sanitario regionale e con gli strumenti della programmazione settoriale.

4. Nel rispetto dei diritti di informazione e consultazione, la Giunta regionale convoca le parti sociali ai fini di cui al comma 1.



Articolo 11
Il piano zonale di assistenza sociale


1. Il piano zonale di assistenza sociale è l'atto in cui sono contenuti i programmi e i progetti di intervento dei Comuni, della Provincia e degli altri soggetti pubblici o privati selezionati in sede di conferenza di zona di cui all'art. 12, con il quale si realizza l'integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28.

2. Il piano individua l'entità dei finanziamenti messi a disposizione per ciascun progetto dai Comuni o da altri soggetti pubblici o privati, di quelli messi a disposizione dalle Aziende unità sanitarie locali ai sensi del D.P.C.M. 8 agosto 1985, l'entità delle eventuali risorse regionali aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dello stesso progetto. Per ciascun progetto sono inoltre indicati i soggetti attuatori di cui all'art. 9, commi 4 e 5 le modalità di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione e i parametri di verifica dell'efficacia degli interventi.

3. I finanziamenti regionali sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 9, comma 4, che provvedono all'erogazione ai soggetti attuatori dei progetti approvati con il piano zonale di assistenza sociale.

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Articolo 13
Conferenza sanitaria regionale integrata
e modifiche all'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49

1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi 6 bis e 6 ter:
''6 bis. Ai fini della programmazione in materia di assistenza sociale, la Conferenza sanitaria di cui al comma 6 espleta funzioni consultive esprimendo pareri sul piano sociale regionale, sui criteri di ripartizione delle risorse e sugli atti riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria. I Presidenti delle Province partecipano alla Conferenza per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di loro competenza.

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Articolo 15
Incentivi per la forma associata tra Comuni


1. Nella ripartizione dei contributi del fondo a parametro di cui all'art. 9, comma 4, il piano sociale regionale prevede di riservare una quota del fondo compresa fra il dieci per cento e il venti per cento per i Comuni che adottano la forma di gestione associata, comunque prevista dall'art. 7, comma 2, con tutti i Comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria per la parte prevalente dei servizi socio-assistenziali.

2. Per ciascuno dei Comuni, la maggiorazione di cui al comma 1 non può superare la metà dell'importo del fondo a parametro ordinario assegnato.



Articolo 16
Ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale

1. Il fondo regionale per l'assistenza sociale viene determinato annualmente con legge di bilancio.

...omissis...



Articolo 17
Criteri per la parametrazione del fondo


1. I parametri oggettivi in base ai quali la Regione effettua il riparto delle risorse di cui all'art. 9, comma 4, sono rivolti a definire, oltre alla dimensione degli interventi e dei servizi in atto, quella dei bisogni di assistenza sociale rilevabili con le analisi condotte nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale e in base alle indicazioni emerse dai soggetti titolari delle funzioni.



Capo III
Organizzazione territoriale



Articolo 18
Le Aziende unità sanitarie locali


1. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 49/94 è sostituito dal seguente:
''2. Le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla gestione:
a) delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;
b) delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull'organizzazione e promozione delle politiche sociali e sul riordino dei servizi socio-assistenziali;
c) delle attività di assistenza sociale la cui gestione è ad esse attribuita, in base a delega da parte degli Enti locali, che assicurano un finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto delegato.".

2. Ferma restando la titolarità delle funzioni di carattere sanitario e sociale attribuite rispettivamente alle Aziende unità sanitarie locali e ai Comuni ai sensi delle vigenti norme, attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 14 viene stabilita la gestione delle attività di assistenza sociale che integrano gli interventi sanitari, di cui al Titolo V "Attività di integrazione socio-sanitaria", di norma da parte di tutti i Comuni associati della stessa zona socio-sanitaria, ovvero da parte dell'Azienda unità sanitaria locale, secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 4.



Articolo 19
La zona socio-sanitaria


1. La zona socio-sanitaria è la sede in cui confluiscono i vari momenti della programmazione delle attività sociali gestite dall'Azienda unità sanitaria locale, dai Comuni e dalla Provincia ed è la sede di:
a) elaborazione e predisposizione dei piani zonali;
b) progettazione integrata di sostegno di cui all'art. 28;
c) progettazione dell'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 37;
d) stesura dei protocolli operativi da demandare al coordinamento del distretto.

2. Nella zona socio-sanitaria, quale ambito territoriale di cui alla LR 49/94 e alla LR 28/95, si realizza la gestione associata degli interventi sociali a prevalente integrazione sanitaria e costituisce l'ambito di associazione tra i Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

3. Ai fini delle attività di integrazione socio-sanitaria previste del piano sanitario regionale e dal piano sociale regionale, l'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 12, determina i relativi progetti, alla cui elaborazione partecipa l'Azienda unità sanitaria locale, e ne verifica l'attuazione.

4. La zona socio-sanitaria è l'ambito territoriale nel quale l'Azienda unità sanitaria locale, tramite accordi di programma ai sensi dell'art. 14, provvede all'attuazione dei progetti adottati ai sensi del comma 3 dall'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, garantendo le risorse funzionali in termini di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione delle attività e per il conseguimento degli obiettivi determinati ai sensi del comma 3.

5. All'attuazione dei progetti adottati dall'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci possono provvedere altresì tutti i Comuni associati della stessa zona socio-sanitaria attraverso accordo di programma con l'Azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 14.

6. La Giunta regionale svolge annualmente verifiche sui progetti finalizzati di cui ai commi 3, 4 e 5, e ne riferisce al Consiglio regionale, anche per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti .



Articolo 20
Il distretto socio-sanitario


1. Il distretto socio-sanitario è la sede di organizzazione, integrazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dei Comuni e delle Aziende unità sanitarie locali.

2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali sulla base del piano zonale è assicurata a livello del distretto di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 49/94. I servizi di assistenza sociale dei Comuni e delle Aziende unità sanitarie locali garantiscono mediante il distretto la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni.

3. Ai fini della rilevazione, della valutazione e dell'organizzazione degli interventi per soddisfare i bisogni socio-sanitari emergenti nel territorio, devono essere costituiti, presso la sede del distretto, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni sanitarie di primo livello con le prestazioni di assistenza sociale gestite dall'Azienda unità sanitaria locale e dai Comuni, cui concorrono i medici di cui all'accordo collettivo nazionale per la medicina generale e la pediatria, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 484/96.

4. Il piano zonale definisce, per le sedi distrettuali, l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali gestiti direttamente dai Comuni e l'erogazione delle relative prestazioni. Il piano zonale prevede, altresì, l'informazione unica ai cittadini sulle modalità di accesso ai servizi sanitari e sociali anche attraverso l'uso del sistema del centro unico di prenotazione (CUP).

5. Presso ogni distretto deve essere costituito l'Ufficio di coordinamento di cui fanno parte il Coordinatore sanitario del distretto, il Coordinatore sociale per le attività sociali gestite dall'Azienda unità sanitaria locale.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della L.R. 1/95, in caso di attività gestite direttamente dal Comune, fa parte dell'Ufficio di coordinamento del distretto anche il responsabile dei servizi socio-assistenziali nominato dal Comune.

7. Attraverso appositi accordi di programma i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali possono concordare modalità per individuare un unico coordinatore sociale referente per tutte le attività sociali con valenza sanitaria e socio-assistenziali.

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Titolo III
LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE



Articolo 22
Le famiglie


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2. La Regione finalizza i propri interventi verso il potenziamento delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, tenendo conto dei bisogni, dei diritti e dei rapporti fra i singoli soggetti nelle famiglie e fra famiglie e società nel suo complesso.

3. Il piano sociale regionale e il piano sociale zonale contengono le forme di promozione e di realizzazione di specifici progetti ed iniziative nell'ambito dei principi stabiliti dal presente articolo ed, in particolare, volti a:
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e) promuovere e sostenere l'armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, nonché dei rapporti fra le generazioni, specie fra genitori e figli;

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Articolo 26
Le organizzazioni private


1. I soggetti che nelle varie forme organizzative e imprenditoriali collaborano alla produzione di servizi di pubblica utilità, volti ad assicurare un sistema di aiuto e di promozione umana, nel quadro dei piani di zona, sono autorizzati dai Comuni a svolgere attività di servizio sulla base della verifica dei requisiti di idoneità a funzionare e di standard di qualità stabiliti dal piano sociale regionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata per la perdita dei requisiti di idoneità e degli standard di qualità.

3. La fruizione delle prestazioni offerte dai soggetti di cui al presente articolo è definita da apposita convenzione con la quale vengono stabiliti obblighi e diritti dei contraenti.

4. Nell'ambito delle prestazioni offerte dai soggetti autorizzati e convenzionati è consentito l'esercizio della libera scelta da parte degli utenti ammessi alla fruizione delle stesse con oneri a totale o parziale carico della spesa pubblica.

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Titolo IV
POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

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Articolo 32
Politiche per l'occupazione

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2. Sono considerate prioritarie le azioni concernenti:
a) attività di servizio e cura della persona con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, alle donne, agli anziani, alla riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
b) interventi di risanamento e valorizzazione ambientale;
c) interventi di risanamento e valorizzazione dei beni culturali;

3. Le proposte relative agli interventi di cui al comma 2 sono contenute nei progetti integrati di sostegno di cui all'art. 28.

4. Al fine di promuovere la costituzione e l'avvio di nuove imprese per sviluppare l'imprenditoria femminile e giovanile, fatti salvi gli interventi previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 26 aprile 1993, n. 27, il piano di indirizzo ivi previsto assicura forme incentivanti per attività di servizio alla persona e per soggetti svantaggiati. Il piano sanitario regionale e il piano sociale regionale specificano le forme di integrazione come previsto agli artt. 9 e 10.

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Articolo 34
Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

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2. La Regione promuove e sostiene le attività educative e sociali tese a:
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b) prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale;
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g) assicurare la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali, formativi e sanitari per il raggiungimento di obiettivi complessi di tutela e qualità della vita dei minori e dei giovani;
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Articolo 35
Politiche a favore degli anziani


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2. Il piano sociale regionale definisce specifici interventi a favore della popolazione anziana. Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, i Comuni erogano l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle Aziende unità sanitarie locali. L'assistenza domiciliare è attuata, oltrechè nella forma diretta, mediante l'erogazione di 'assegni per l'assistenza'' riconosciuti a favore degli anziani non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente, che sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali e che rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni:
a) parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.

3. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali disciplinano, nei propri regolamenti relativi alle prestazioni, le modalità e le procedure di ammissione agli interventi, basate sui criteri del riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno di assistenza e, ove possibile, del consenso del soggetto non autosufficiente secondo il piano terapeutico di cui al comma 2 nonché dei limiti di reddito stabiliti dai regolamenti stessi. Ai fini del presente comma per reddito si intendono tutte le risorse finanziarie e patrimoniali di cui il cittadino ha la piena disponibilità. I predetti regolamenti devono altresì individuare criteri e modalità per correlare la posizione reddituale con il tenore di vita.

4. Le forme di intervento riguardano sia l'assistenza domiciliare sia l'erogazione di un assegno di assistenza.

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6. Alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 5 devono partecipare anche i Comuni che abbiano esercitato la facoltà di delega all'Azienda unità sanitaria locale delle funzioni in materia assistenziale.

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Articolo 36
Politiche per l'accessibilità alle strutture e al territorio

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità, per le relazioni umane e la fruibilità generale degli ambienti di vita, la Regione promuove interventi attraverso il piano sociale regionale volti a garantire l'accessibilità a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani e alle infrastrutture di trasporto pubblico, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, e della L.R. 9 settembre 1991, n. 47 e successive modificazioni.

2. Nel piano zonale di assistenza sociale i progetti integrati di sostegno comprendono il coordinamento dei programmi comunali previsti ai sensi di legge.



Titolo V
ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

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Articolo 39
Le attività di integrazione per il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili


1. Nell'area del recupero e della rieducazione funzionale dei disabili, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare:
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b) l'erogazione di attività di assistenza domiciliare socio-sanitaria, la fornitura di particolari ausili per l'autonomia personale, l'assistenza nell'inserimento scolastico preformazione e formazione professionale e inserimento lavorativo, attraverso le risorse necessarie;

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2. L'Azienda unità sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, è attivato secondo i criteri di cui all'art. 61.

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Articolo 44
Il sistema di telesoccorso e telecontrollo


1. Al fine di assistere a domicilio le persone anziane o inabili a grave rischio socio-sanitario, il piano sociale regionale individua e regola forme di attività di prevenzione e tutela tramite strumenti organizzati con il sistema del telesoccorso e telecontrollo, alle quali devono conformarsi anche le iniziative già avviate.

2. Le attività di telesoccorso e telecontrollo devono valorizzare la piena integrazione tra i servizi pubblici sociali e sanitari e le Associazioni del volontariato e contribuire a realizzare il monitoraggio permanente degli utenti a grave rischio di non autosufficienza.

3. Le attività sono attuate dalle Aziende unità sanitarie locali su proposta dei servizi sociali e devono coordinarsi con l'organizzazione del dipartimento emergenza urgenza (DEU).

4. Le attività sono altresì promosse ed attuate dai Comuni sulla base di accordi di programma con le Aziende unità sanitarie locali, al fine di rendere certo il concorso integrato delle competenze sanitarie con quelle sociali e di quelle del volontariato.

5. L'utenza del servizio di telesoccorso e telecontrollo è individuata tra le persone anziane o inabili parzialmente o totalmente dipendenti e, in via prioritaria, tra quelle che vivono sole o fanno parte di nuclei familiari i cui componenti risultano essere a loro volta persone anziane o inabili. Gli interventi di telesoccorso e telecontrollo devono essere strettamente correlati con i piani individualizzati conseguenti all'applicazione dei criteri propri dell'accertamento di handicap e alla valutazione della condizione di non autosufficienza e relativa presa in carico del soggetto.



Titolo VI
GLI INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI



Capo I
Tipologie degli interventi



Articolo 45
Tipologie e modalità degli interventi socio-assistenziali


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2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignità.

3. Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

4. I Comuni devono definire tramite propri regolamenti i criteri per l'erogazione dei servizi, i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione al costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di coloro che sono tenuti agli alimenti.

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6. La Regione stabilisce con il piano sociale regionale i criteri di indirizzo per l'omogeneità delle prestazioni, con l'individuazione dei livelli minimi garantiti che devono essere attivati su tutto il territorio regionale in conformità di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 77/95.

7. Gli interventi consistono in:
a) interventi di sostegno economico;
b) prestazioni di assistenza domiciliare;
c) prestazioni di assistenza socio-educativa;
d) interventi di aiuto personale;
e) interventi socio-terapeutici;
f) inserimenti lavorativi;
g) servizi semi-residenziali;
h) servizi residenziali.

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Articolo 46
Interventi di sostegno economico


1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere straordinario, temporaneo o continuativo.

3. I Comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di cui al comma 2 nell'ambito dei criteri e priorità definiti dal piano sociale regionale.

4. I provvedimenti specifici, realizzati a favore di esigenze particolari di assistiti, quali assegni per l'assistenza e cura di anziani non autosufficienti, interventi per la vita indipendente o aiuto personale per persone con gravi disabilità ed altri interventi sono attuati nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3.



Articolo 47
Servizi domiciliari e di supporto all'attività domiciliare


1. Le prestazioni di assistenza domiciliare sono finalizzate a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative/riabilitative di cittadini in temporaneo o permanente stato di non autosufficienza, di dipendenza o emarginazione.

2. Le prestazioni devono essere attivate secondo un sistema d'interventi integrati del settore e degli altri settori di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I servizi di supporto sono organizzati per facilitare la permanenza del cittadino nel proprio domicilio e sono attivati tramite servizio mensa o forniture di pasti, servizio di lavanderia, podologia e trasporto sociale. Devono essere altresì previsti servizi di supporto consistenti in offerta di prestazioni che afferiscano ai bisogni della vita di relazione.



Articolo 48
Assistenza sociale ed educativa


1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative presenti nella comunità locale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 53/81 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi sono predisposti progetti complessivi e sono attivati in collaborazione, secondo la specificità dei casi, con i servizi sanitari, educativi, scolastici, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivati dagli interventi stessi.



Articolo 49
Aiuto personale


1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno.

2. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto del principio della libera scelta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), tramite gli strumenti previsti dagli artt. 46, 47, e 48 finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.

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Articolo 51
Inserimenti lavorativi

1. Gli enti titolari delle funzioni assistenziali promuovono percorsi per facilitare l'inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacità lavorative, attivando modi di coordinamento con le Province per l'attività formativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed in armonia con la legislazione nazionale e regionale in materia, gli interventi consistono in:
a) attività di orientamento e qualificazione professionale per adolescenti a rischio, soggetti disabili o con problematiche psico-fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali l'inserimento lavorativo sia previsto durante o al termine del trattamento terapeutico, soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà;
b) attuazione di inserimenti di persone con gravi disabilità;
c) individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) attivazione e incentivazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per la costituzione di cooperative sociali di cui alla legge 381/91, e per l'inserimento di persone disabili.

3. Per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale con diminuzione della capacità lavorativa non inferiore a 2/3, la Regione definisce nel piano sociale regionale le modalità di finanziamento per progetti di orientamento, preformazione, formazione professionale e inserimento lavorativo. A tale fine il piano prevede interventi per le seguenti tipologie:
a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazioni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo;
b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente;
c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclusione di quelle per azioni, salvo il caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati impiegati non sia inferiore al venti per cento;
d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dall' assunzione di handicappati e per contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi;
e) integrazione fino ad un massimo del trenta per cento della retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti di cui al punto precedente.

4. I soggetti attuatori stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese e le cooperative per stabilire le condizioni a cui è subordinata l'attivazione degli interventi.



Articolo 52
Presidi residenziali e semiresidenziali

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi di cui alla presente legge.

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CAPO II
Destinatari di interventi specifici

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Articolo 55
Interventi a favore dei disabili

1. Le azioni a favore delle persone disabili debbono essere rivolte a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, materiale, strutturale per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia.

2. Gli interventi debbono avere come finalità l'inserimento sociale in senso ampio, l'integrazione scolastica e lavorativa, la valorizzazione delle capacità.

3. Le forme assistenziali, da attuarsi sulla base di piani individualizzati di intervento, debbono tradursi in prestazioni che assicurino la costante valorizzazione dell'individuo, il rispetto dei diritti della persona, il sostegno alle cure familiari, alle forme di auto-aiuto e agli interventi per la vita indipendente.

4. Il ricorso ai servizi residenziali deve scaturire da un coerente piano di intervento che abbia verificato in via prioritaria l'esperibilità di forme alternative di tipo domiciliare e diurno.

5. Gli interventi ed i livelli di assistenza a favore dei disabili sono definiti dal piano sociale regionale e dal piano sanitario regionale.

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Capo III
Oneri degli interventi e sistema di valutazione



Articolo 59
Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalità per anziani e disabili

1. I Servizi di ospitalità per anziani e disabili consistenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o private, sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del Comune nel cui territorio sono ubicati, sulle base delle vigenti norme statali e regionali, nonché dei regolamenti comunali. In ogni Azienda unità sanitaria locale è istituita la Commissione tecnica di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalità per anziani e adulti inabili in quanto presidi socio-sanitari. E' compito di tale commissione esprimere pareri al Comune competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento delle predette strutture e svolgere attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo in ordine al mantenimento dei requisiti necessari al funzionamento.

2. La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalità per anziani e adulti disabili organizza la propria attività con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed è coordinata da un responsabile di Unità Operativa o di Area funzionale del Dipartimento di assistenza sociale.

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Articolo 61
Concorso al costo delle prestazioni

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2. Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali nella percentuale determinata dagli Enti locali istituzionalmente competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri ed a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale regionale e dai rispettivi regolamenti in conformità di quanto previsto dall'art. 35, comma 3.

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Titolo VII

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E NORME SUL
PERSONALE DEI SERVIZI



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Articolo 63
La Commissione regionale per le politiche sociali

1. E' costituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito chiamata Commissione.

2. La Commissione ha funzioni consultive per il Consiglio e per la Giunta regionale in materia di leggi e di atti di programmazione nel settore socio-assistenziale. In particolare:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di settore e sulle deliberazioni di approvazione del piano sociale regionale;
b) formula proposte nelle stesse materie;
c) promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale, sviluppando anche iniziative tematiche.

3. La Commissione è composta da un numero di membri come determinato ai sensi del comma 4 ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione resta in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

4. Ai fini della nomina dei membri della Commissione, alla Giunta regionale sono trasmesse le designazioni dei rappresentanti dei seguenti enti o organismi, secondo il numero a fianco di ciascuno indicato:
a) n. 1 rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali dei medici, degli assistenti sociali e degli psicologi;
b) n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni del volontariato;
d) n. 2 rappresentanti dell'Associazionismo;
e) n. 2 rappresentanti delle Cooperative sociali;
f) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
g) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
h) n. 4 rappresentanti delle Associazioni delle categorie economiche;
i) n. 3 rappresentanti di Associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
l) n. 4 rappresentanti di Associazioni che svolgono attività di tutela degli handicappati e invalidi;
m) n. 4 rappresentanti delle Collettività di immigrati extracomunitari costituite in associazioni regionali.
n) n. 3 rappresentanti delle categorie dei pensionati;
o) n. 3 rappresentanti dei Soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi di assistenza ai sensi della presente legge.

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta inviata dalla Giunta regionale.

6. L'Assessore alle politiche sociali della Giunta regionale, o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto. Sono membri di diritto l'Assessore al ''diritto alla salute'' della Giunta regionale e il Difensore Civico della Regione Toscana.

7. L'articolazione organizzativa della Commissione, prevista anche in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, e le sue modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione consiliare disciplina:
a) le sottocommissioni che si occupano di settori specifici di cui alla presente legge;
b) i rappresentanti di cui al comma 4 che entrano a far parte delle sottocommissioni;
c) gli ulteriori altri soggetti che entrano a far parte delle sottocommissioni;
d) le competenze e le modalità di funzionamento delle sottocommissioni;
e) forme di rimborso spese per i membri della Commissione e delle sottocommissioni.

8. I pareri di cui al comma 2, sono espressi dalla Commissione entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale i provvedimenti possono essere in ogni caso adottati.

9. La Commissione assume le funzioni previste per le consulte e commissioni già istituite ai sensi della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 ''Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana'', della L.R. 9 aprile 1990, n. 36 ''Promozione e sviluppo dell'associazionismo'', della L.R. 28 gennaio 1994, n. 13 ''Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale'', della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 ''Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato'', nonché della deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 1996, n. 798 "Consulta regionale degli anziani: costituzione" e della deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1992, n. 168, paragrafo n. 5.7.

10. La Commissione assume le funzioni della Consulta regionale degli invalidi e handicappati, già istituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 32.

11. Le Consulte di cui alle LL.RR. 9 aprile 1990, n. 36, 26 aprile 1993, n.28 e 28 gennaio 1994, n. 13 restano in carica per i compiti consultivi attinenti a materie diverse dalle attività socio-assistenziali.

12. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla messa a disposizione della Commissione di una sede idonea nonché del materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati. I compiti di segreteria della Commissione ed il raccordo con gli uffici regionali sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa della Giunta regionale.

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Titolo VIII
NORME FINALI



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Articolo 67
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) il Titolo III della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 "Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali";
b) l'articolo 3 della L.R. 12 agosto 1976, n. 45 "Finanziamenti integrativi per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di assistenza sociale";
c) la L.R. 6 settembre 1982, n. 73 "Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate";
d) l'articolo 10 della L.R. 31 dicembre 1982, n. 96 "Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
e) la L.R. 9 aprile 1985, n. 32 "Istituzione della Consulta regionale degli Invalidi e degli Handicappati";
f) la L.R. 2 maggio 1985, n. 42 "Iniziative dirette alla piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche. Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed enti di promozione, tutela e assistenza agli invalidi";
g) la L.R. 26 agosto 1988, n. 63 "Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per l'anno 1988", e successive modificazioni;
h) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della L.R. 22 marzo 1990, n. 22 "Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana";
i) la L.R. 31 marzo 1990, n. 29 "Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986 n. 26 concernenti l'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali";
l) la L.R. 31 marzo 1990, n. 35 "Attività di telesoccorso e telecontrollo";
m) la L.R. 2 settembre 1992, n. 42 "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 13 e 14, come sostituiti dalla della L.R. 28 marzo 1996, n. 25;
n) la L.R. 21 dicembre 1995, n. 108 "Norme a favore della popolazione anziana non autosufficiente.

Articolo 68
Norma finanziaria

1. E' istituito nel bilancio della Regione un fondo destinato al finanziamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali per il conseguimento delle finalità contenute nella presente legge.

2. La legge di bilancio per l'esercizio 1998 prevede l'iscrizione nel bilancio regionale dei pertinenti unici capitoli in corrispondenza dei finanziamenti statali e regionali.



Articolo 69
Norma transitoria

1. Il piano sociale regionale di cui all'art. 9, in sede di prima applicazione della presente legge, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 31 marzo 1998 per la sua approvazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui al comma 1, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 1998, la dichiarazione sulle modalità di gestione di cui all'art. 7. La Giunta regionale esperisce le procedure di cui all'art. 10, comma 1 entro il 1 marzo 1998.

3. Entro il 31 dicembre 1998, i soggetti attuatori dei servizi di cui al Titolo VI "Gli interventi socio-assistenziali" già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguarsi agli standard previsti richiedendo l'autorizzazione. Trascorso inutilmente detto termine le autorizzazioni si intendono decadute.

4. Le procedure di programmazione previste dalla L.R. 26 marzo 1997, n. 24 restano in vigore fino al 31 marzo 1998.

5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e disciplinati dalle norme abrogate dall'art. 67 sono portati a compimento ai sensi delle stesse.


Articolo 70
Norma finale

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge al fine di individuare tipologie omogenee e ambiti distrettuali adeguati per dimensione e qualità sull'intero territorio regionale, tenendo conto delle peculiarità e delle particolari esigenze delle isole e dei territori montani.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge, anche modificativa della L.R. 1/95, per l'adeguamento degli assetti organizzativi ai principi e ai contenuti previsti dalla presente legge, correlando gli stessi allo sviluppo e al consolidamento del ruolo e del funzionamento delle Aziende sanitarie.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge con la quale si prevede l'istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela da attivare a livello regionale, con sedi decentrate in ciascuna zona socio-sanitaria, coordinando la disciplina con le disposizioni contenute nell'art. 3 del DPCM 15 maggio 1995 recante "Schema generale della Carta dei servizi" così come attivate con le normative regionali e con le norme di cui alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 4 "Nuova disciplina del Difensore Civico", al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) la tutela socio-assistenziale dei diritti delle persone dichiarate incapaci e dei minori, anche in collegamento con le norme di cui all'art. 53, comma 1, lett. f) e dell'art. 54;
b) la tutela e la curatela di minori e di persone interdette o inabilitate, in collaborazione con l' Autorità giudiziaria competente;
c) la vigilanza sulle forme assistenziali, sui rischi, sugli abusi alla persona;
d) il reperimento dei tutori e attività di consulenza;
e) la promozione di attività di prevenzione sociale e di sensibilizzazione;
f) la segnalazione di abusi o di bisogni.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 Ottobre 1997

Chiti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16/9/1997 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 29/9/1997.


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