Casella di testo: MO.V.I. “Onlus”
MOvimento per la Vita Indipendente
delle Persone con disabilità
                                           

                                                                                 

 

Proposta di legge Regionale

(Interventi regionali per la vita indipendente)

 

Relazione

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge dello Stato in data 24 febbraio 2009, sancisce tra i diritti inalienabili dell’individuo il rispetto per la dignità individuale, l’indipendenza delle persone, le pari opportunità, l’assenza di forme di discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società.

E’ necessario sposare l’idea che il disabile sia il protagonista della propria vita e non il soggetto passivo di piani e cure predisposti da altri; chi fa assistenza, deve adattarsi non tanto ai desideri del disabile, quanto al suo modo di vivere: il suo lavoro viene pianificato sulla base delle esigenze della persona.

L'esigenza di autodeterminazione intesa, come possibilità di tornare a compiere i gesti della quotidianità, seppur in modo indiretto attraverso il proprio assistente, per esprimere la propria progettualità, restituisce alle persone con disabilità, la capacità di effettuare le scelte che riguardano la propria vita, affinchè esse "compongano" il servizio nel modo che ritengono più confacente ai loro bisogni.

La negoziazione dei progetti con le persone interessate, rappresenta al meglio questo processo      e riconosce un ruolo di primo piano alla persona, restituendole dignità. La Regione Molise, in osservanza del dettato degli artt. 2, 3 e 118 della Costituzione, nonché dell’articolo 39, comma 2, lettera l-ter), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162,  “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, la Regione favorisce l’auto­gestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all’istitu­zio­nalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l’in­tegrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità. Per “Vita Indipendente” si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro e si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovverosia con l'assunzione di uno o più assistenti personali, anche familiari, in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla stessa persona con disabilità.

II guadagno in autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituisce l'obiettivo di valutazione di efficacia degli interventi.


 

 

PROPOSTA  DI LEGGE REGIONALE

 

 

 

«INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE»

 

 

 

 

 

 

 

 

d'iniziativa dei Consiglieri  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

(Finalità)

1.                La Regione Molise, in osservanza del dettato degli artt. 2, 3 e 118 della Costituzione, dell’articolo 39, comma 2, lettera l-ter), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162, “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, nonché dell’art. 19 della Convenzione delle Nazioni unite sui Diritti delle persone con Disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.

2.                La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l’auto­gestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all’istitu­zio­nalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l’in­tegrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.

3.                La Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla Vita Indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento  di progetti di assistenza personale  autogestita, finalizzata a contrastare  l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità  e all’integrazione con il proprio ambiente sociale

4.                Per “Vita Indipendente” si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.

5.                La “Vita Indipendente” si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovverosia con l'assunzione di uno o più assistenti personali, anche familiari, in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla stessa persona con disabilità.

Articolo 2

(Destinatari)

1.                L’intervento è rivolto esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, residenti nella Regione, con età dai 18 fino ai 65 anni, nonché ai familiari dei predetti soggetti nel caso dei disabili psico-relazionali.

2.                Il servizio di aiuto personale ai sensi dell'art. 9 della Legge 104/92, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

3.                A tale fine il soggetto si può avvalere della collaborazione  del rappresentante legale o dell’amministratore di sostegno qualora esistente.

4.               Nell’individuazione degli obiettivi, metodi e interventi il soggetto con disabilità è parte integrante dell'équipe di valutazione: il modello proposto è quello della condivisione.

5.               Qualora nell’elaborazione di un progetto emerga un’incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria, l’Equipe multidisciplinare esprimerà parere negativo alla domanda, proponendo l’utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.

6.               Sono esclusi dagli interventi regionali le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi dell’invecchiamento, potendo permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni, purché ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti.

7.               Sono altresì esclusi gli interventi  realizzati ai sensi della Legge 17/1999 e quelli di natura tipicamente sanitaria.

 

Articolo 3

(Tipologie di programmi)

1.        Sono ammessi a contributo i progetti di Vita Indipendente con le seguenti caratteristiche:

a)   progetti personalizzati per la Vita Indipendente che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l’emarginazione sociale;

b)   progetti personalizzati che prevedono anche l’assunzione di un familiare qualora assolutamente necessario, previa valutazione dell’Equipe multidisciplinare.

Articolo 4

(Interventi regionali)

1.                La Regione, su richiesta degli Ambiti Territoriali individuati dal Piano Sciale Regionale interviene mediante l’erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.

2.                Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla competente Direzione della Giunta regionale.

Articolo 5

(Organizzazione del servizio)

1.                Il servizio di assistenza personale è reso attraverso l’attuazione di programmi di aiuto sulla base di progetti personalizzati presentati e gestiti dai destinatari, con cadenza annuale, agli Ambiti Territoriali di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza . Le modalità di svolgimento del servizio di assistenza personale, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite dalla competente Direzione  della Giunta regionale.

2.                I destinatari della presente legge, per l’attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, mediante l’instaurazione di uno o più rapporti di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari.  Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

(Finanziamento dei piani personalizzati)

1.                Gli Ambiti Territoriali, per la realizzazione dei progetti personalizzati previamente ammessi ai benefici della presente legge, corrispondono agli aventi diritto un finanziamento annuale comprensivo di ogni onere correlato al servizio di assistenza personale autogestita. Il finanziamento annuale, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale, è concedibile entro gli importi massimi di cui all’arti­co­lo 8.

2.                Il finanziamento annuale concorre con l’erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonchè con i sussidi e le indennità previste dalle vigenti leggi.

3.                I destinatari della presente legge, con la cadenza e le modalità determinate dal Regolamento attuativo della presente legge, sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute.

4.                La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno e con valenza dal primo gennaio successivo, ha facoltà di aggiornare l’importo massimo del finanziamento individuale ammissibile, sulla base dell’aumento indicizzato del costo della vita.

Articolo 7

(Livelli di intensità assistenziale)

1.                La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell’ambito degli indicatori di cui all’articolo 8, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.

2.                Sono distinguibili, per l’accesso ai benefici della presente legge, i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale:  alto, medio-alto, medio-basso, basso.

Articolo 8

(Determinazione dei livelli di intensità assistenziale)

1.                Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:

Livello ALTO: Importo annuale massimo del progetto € 24.000,00 (ventiquattromila/00)

-         Persone pluriminorate e/o non autosufficienti

-         Assenza di familiari che convivono o presenza esclusiva di familiari con disabilità grave

-         Assenza di una rete familiare e sociale esterna

Livello MEDIO-ALTO: Importo annuale massimo del progetto € 18.000,00 (diciottomila/00)

-         Persone pluriminorate e/o non autosufficienti

-         Presenza di familiari che convivono anziani o con disabilità

-         Presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile .

Livello MEDIO-BASSO: Importo annuale massimo del progetto € 12.000,00 (dodicimila/00)

-         Persone pluriminorate e/o non autosufficienti

-         Presenza di familiari che convivono

-         Presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile

Livello BASSO: Importo annuale massimo del progetto € 6.000,00 (seimila/00)

-         Persone non autonome, parzialmente autosufficienti

-         Assenza di familiari che convivono

-         Presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile.

Articolo 9

(Rapporti Ente -Regione)

1.                Gli Ambiti Territoriali, entro il 30 aprile di ciascun anno, inviano le richieste di finanziamento alla Direzione competente della Giunta regionale. Le richieste di finanziamento, in sede di prima applicazione della presente legge, sono inviate entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

2.            Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:

a.       descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;

b.      indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;

c.      indicazione di eventuale co-finanziamento mediante fondi propri dell’ente richiedente;

d.      definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;

e.      dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di  disabilità grave.

 

Articolo 10

(Spese ammissibili)

1.      La spesa ammissibile per un progetto di Vita Indipendente deve tenere conto dei seguenti aspetti:

a)      il costo del progetto di Vita Indipendente (assistente, oneri previdenziali e assicurativi, spese vive anche di vitto e alloggio se dovute, fornitori di beni e servizi);

b)     una quota pari a 1/10 del progetto per spese di rendicontazione.

 

Articolo 11

(Formazione degli operatori sociali e dell’Equipe multidisciplinare)

Al fine di favorire la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sociali, la Regione promuove l’organizzazione di corsi annuali di formazione ed aggiornamento.

 

Articolo 12

(Monitoraggio e verifica)

1.                Gli Ambiti Territoriali, in collaborazione con  le Equipe di valutazione  multidisciplinare dei Distretti Sanitari, pongono in essere, in linea con i progetti di vita indipendente, misure di  monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti, nell’ambito di armonizzazione del sistema dei servizi territoriali.

2.                 Gli esiti di tali verifiche sono comunicati, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, alla Direzione competente della Giunta regionale.

Articolo 13

(Ripartizione dei fondi)

1.                I fondi disponibili sono assegnati  annualmente agli Ambiti Territoriali per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita, sulla base dei progetti personalizzati previamente ammessi al finanziamento.

Articolo 14

(Clausola valutativa)

1.      La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’en­tra­ta in vigore della presente legge, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 11, presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dalla quale emergano:

-        il numero delle domande ammesse a contributo, differenziate secondo le classi di assistenza;

-        il numero delle domande ammesse a contributo e non finanziate;

-        il numero delle domande ammesse a contributo e finanziate;

-        il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;

-        a decorrere dall’annualità successiva alla prima applicazione della presente legge, una sintesi dei risultati delle azioni di monitoraggio e verifica degli effetti prodotti, in conseguenza dell’attività di assistenza personale autogestita, sul sistema dei servizi territoriali.

Articolo 15

(Agenzia per la Vita Indipendente)

     Allo scopo di realizzare le condizioni concrete  che rendano  attuabile la vita indipendente , la Regione  destina il 10% delle risorse  del Fondo destinato alla Vita Indipendente alla  costituzione ed al successivo funzionamento dell’ “Agenzia per la Vita Indipendente”  per tutto il territorio regionale.

Compiti dell’Agenzia  sono:

-         informazione ed orientamento anche legale al funzionamento del tipo di assistenza richiesta;

-         predisposizione dei progetti personalizzati;

-         gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall’instaurazione del rapporto di lavoro, nonché in sede di rendicontazione delle spese;

-         gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito;

-         training di rafforzamento delle responsabilità personali e familiari;

-         interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell’assistenza personale autogestita;

-         attività di consulenza fra persone disabili che fanno o intendono fare vita indipendente;

-         formazione per assistenti personali , disabili e loro familiari;

-         istituzione elenco di Assistenti personali e ricerca di persone disponibili a lavorare come assistenti personali.

Articolo 16

(Norma finanziaria)

1.                All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2009 in € 650.000,00 (ottocentocinquantamila) si provvede mediante istituzione sul bilancio regionale  di uno specifico capitolo di spesa denominato "Interventi regionali per la Vita Indipendente".

2.                Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.

 

 

Casella di testo:  

 

Casella di testo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Proposta di legge regionale

“Interventi regionali per la vita indipendente”

 

 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO

 

Finalità

 

La Regione Molise, al fine di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici e, allo scopo di garantire il mantenimento nell'ambiente familiare, l’autonomia nella famiglia e dalla famiglia e l'integrazione sociale, promuove, la programmazione e l'attuazione del servizio di aiuto alla persona  realizzato in forma autogestita, mediante piani personalizzati predisposti dai disabili, o, dai legali rappresentanti ivi incluso l’amministratore di sostegno, in situazione di gravità, come definita dall'art. 3 - comma 3 - della legge 104/92, che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

La sperimentazione di questa forma di assistenza, integrativa e non sostitutiva degli interventi già realizzati dagli enti locali, avrà la durata di due anni, al termine della quale in base ai risultati ottenuti, la Regione Molise deciderà l’eventuale istituzione del servizio in attuazione ed applicazione della legge 162/98.

Premesso che :

con il termine Disabilità si intende qualsiasi limitazione o perdita (conseguente ad una menomazione) della capacità di compiere un’attività, nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano, superabile per mezzo di ausili tecnici, informatici, meccanici, e tramite l’Assistente Personale per la Vita Indipendente)

la disabilità rappresenta l’oggettivazione della menomazione e come tale riflette disturbi a livello della persona,

per Handicap invece, si intende la condizione di svantaggio vissuta da una persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità, che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo proprio di quella persona,

1.      L'obiettivo centrale del programma è il mantenimento del disabile nel proprio contesto di vita ed il suo inserimento sociale.

2.      Sono ammessi a contributo i progetti di Vita Indipendente con le seguenti caratteristiche:

a)      progetti personalizzati per la Vita Indipendente che possono migliorare qualitativamente la vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica, l'emarginazione sociale e la dipendenza economica;

b)     progetti personalizzati che prevedono anche l’assunzione di un familiare, a  seguito di valutazione da parte dell’unità di valutazione multidimensionale;

c)     progetti per promuovere l’esercizio del diritto di scelta responsabile della persona con disabilità, favorendo l’inclusione sociale finalizzato ad ottenere il controllo della propria vita;

d)     progetti per sostenere e riconoscere il ruolo della famiglia nella funzione di progettazione sociale, nelle situazioni  di disabilità cognitiva, introducendo il concetto di “indipendenza possibile”

Destinatari

L’intervento è rivolto esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, residenti nella Regione , con età dai 18 fino ai 65 anni, nonché ai familiari dei predetti soggetti nel caso dei disabili psico-relazionali.

Il servizio di aiuto personale ai sensi dell'art. 9 della Legge 104/92, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

A tale fine il soggetto si può avvalere della collaborazione dell’amministratore di sostegno o del rappresentante legale qualora esistente.

La condizione di portatore di handicap di particolare gravità, deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate individuate dall'art. 4 della Legge 104 del 1992.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Sono inoltre esclusi gli interventi realizzati ai sensi della L. 17/1999 e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

L’intervento è diretto a persone con capacità di autodeterminazione ed univoca determinazione di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte. I destinatari devono essere consapevoli che l’assunzione di assistenti personali, individuati e formati direttamente, li vede impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. Pertanto devono manifestare una chiara volontà di sperimentare e vivere il percorso di Vita indipendente.

D’altro canto, l’assunzione di assistenti personali è finalizzata a garantire il  raggiungimento/mantenimento del livello occupazionale e la piena integrazione sociale promuovendo così il diritto alle pari opportunità, all’indipendenza, alla partecipazione.

Organizzazione del servizio

1)               Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l’attuazione di programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti personalizzati presentati dai destinatari, con cadenza annuale, agli Enti locali e da essi ritenuti ammissibili.

2)               Il soggetto identifica un monte ore mensile ed annuale  di assistenza personale, ad un costo orario come disciplinato dai vigenti contratti collettivi di lavoro domestico.

3)               Le modalità di svolgimento del servizio di assistenza personale, anche della durata di 24 ore compresi i festivi e le sostituzioni,  per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida, sono stabilite dalla Direzione competente della Giunta regionale.

4)               I beneficiari per l’attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere uno o più assistenti direttamente o indirettamente, per mezzo di organismi fiduciari.  Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.

5)               Sono a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, gli adempimenti amministrativi relativi agli oneri previdenziali ed assicurativi dell’assistente personale, previsti e finanziati dal Progetto personalizzato.

6)               A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli assistenti impiegati nel servizio, sollevando il Comune interessato da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione.

7)               Dal momento dell’attribuzione, l’assegno per l’assistenza personale costituisce un diritto soggettivo perfetto ed il suo importo mensile è dato dal monte ore moltiplicato la somma oraria, dagli oneri previdenziali ed assicurativi tutti, oltre che dalle eventuali spese di  mantenimento dell’assistente  personale eventualmente  necessarie per l’effettuazione del servizio,  fuori dalla sede di residenza.

8)               L’assegno viene erogato al richiedente sino a revoca, aggiungendosi ad altri assegni, pensioni o indennità previsti dalla normativa ed il suo importo è adeguato nel gennaio di ogni anno in base all’incremento percentuale ISTAT. L’assegno non costituisce reddito.

9)               Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all’assegno per avvalersi esclusivamente dell’assistenza fornita direttamente dagli enti territoriali  preposti dandone comunicazione.

Assistente personale

a)         L’Assistente personale è un operatore che si prende cura della persona, disabile, anche a sostegno dei familiari, contribuendo a sostenere e promuovere l’autonomia e il benessere psico-fisico in funzione dei bisogni della persona e del suo contesto di riferimento. L’assistente personale, che interviene a favore della persona disabile fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e durante il tempo libero, agendo in base alle indicazioni del beneficiario (suo diretto datore di lavoro), al fine di raggiungere la sua completa autonomia, compensando le difficoltà che incontra, permettendogli di realizzare delle attività, di integrarsi e di partecipare alla vita sociale.

b)     Per necessità del soggetto si intendono le condizioni fisiche, psichiche, mentali o sensoriali dell’avente diritto, anche  coesistenti tra loro, correlate con le forme e di modi  attraverso cui intende esercitare  le proprie libertà inviolabili e sviluppare la propria personalità.

c)         E’facoltà insindacabile del soggetto disabile istruire direttamente e /o i propri assistenti personali.

Gli assistenti personali sono tenuti ad affrontare a necessità del soggetto, rispettando le sue indicazioni, anche circa i luoghi, i modi, i tempi e gli orari di operatività, dovendo effettuare soltanto le prestazioni concordate con il soggetto.

L’assistenza personale riguarda tutte le attività  di vita dell’avente diritto, tempo libero, attività lavorativa, anche nei  giorni festivi, durante le vacanze, e comunque quanto utile e necessario affinché si realizzi l’integrazione sociale e la piena partecipazione a tutte le attività, quali  a titolo esemplificativo:

Cura ed assistenza della persona beneficiaria:

·  Cura dell’igiene personale anche nell’espletamento di tutte le funzioni fisiche, supporto alla vestizione, anche per uscire di casa.

·  Gestione della persona a letto e sua mobilizzazione (alzarla, farla camminare, metterla a sedere).

·  Supporto alla persona nell’esecuzione delle terapie fisiche prescritte (p.es. ginnastica e fisioterapia).

·  Supporto all’applicazione delle terapie medico-sanitarie prescritte, anche attraverso la somministrazione dei farmaci nelle modalità indicate da chi di competenza (il medico).

·  Accompagnamento della persona in uscite all’esterno, anche per sbrigare piccole commissioni p.es posta, spesa..) o recarsi presso i servizi socio-sanitari del territorio (p.es. per fare esami, sbrigare pratiche, prendere appuntamenti, portare documentazione,…).

·  Realizzazione di attività per gestire la giornata, favorirne la socializzazione e favorire il mantenimento dell’autonomia (p.e. uscire, tenere compagnia alla persona, ascoltare, parlare, guardare la TV, leggere).

Contesto e Profilo della figura

L’assistente personale opera autonomamente o tramite un rapporto di lavoro dipendente (p. es. cooperativa, società o committente del servizio) in regime di convivenza o a ore presso il domicilio della persona disabile, anche nei luoghi in cui la stessa debba o intenda recarsi. Tipologia, modalità e tempi dell’attività, definiti contrattualmente a partire dalle esigenze della persona disabile, sono variabili, potendo comprendere anche la notte ed il fine settimana.

In particolare per le persone adulte disabili, fisiche e /o sensoriali, il servizio di aiuto può effettuarsi anche presso l’ambiente di lavoro, gli ambienti di vacanza e/o del tempo libero, le strutture che frequenta o in cui deve recarsi, sulla base delle caratteristiche del contratto stipulato con il beneficiario, configurato come datore di lavoro a tutti gli effetti o committente del servizio.

Gli assistenti personali sono tenuti ad una stretta riservatezza in relazione alla vita privata  del soggetto  e possono dare comunicazione ad altri , solo previa autorizzazione  espressa del medesimo.

Richiesta di finanziamento per l’istituzione del servizio di assistenza autogestita per la vita indipendente

Il finanziamento dei progetti individuali viene richiesto dall’Ambito sociale territoriale di riferimento, anche per il tramite del comune di residenza della persona con disabilità grave.

Gli  ambiti territoriali sono quelli individuati dal piano sociale regionale triennale.

Gli interventi progettati e finanziati  dovranno confluire nei piani di zona elaborati da ciascun ambito.

Definizione del livello di intensità assistenziale e determinazione del finanziamento individuale

Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, si stabiliscono, nell’ambito degli indicatori di seguito indicati, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e per la quantificazione del finanziamento annuale personale.

Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:

Livello ALTO: Importo annuale massimo del progetto € 24.000,00 (ventiquattromila/00)

-                Persone pluriminorate e/o non autosufficienti

-                Assenza di familiari che convivono o presenza esclusiva di familiari con disabilità grave

-                Assenza di una rete familiare e sociale esterna

Livello MEDIO-ALTO: Importo annuale massimo del progetto € 18.000,00 (dociottomila/00)

-                Persone pluriminorate e/o non autosufficienti

-                Presenza di familiari che convivono anziani o con disabilità

-                Presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile

Livello MEDIO-BASSO: Importo annuale massimo del progetto € 12.000,00 (dodicimila/00)

-                Persone pluriminorate e/o non autosufficienti

-                Presenza di familiari che convivono

-                Presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile

Livello BASSO: Importo annuale massimo del progetto € 6.000,00 (seimila/00)

-                Persone non autonome, parzialmente autosufficienti

-                Assenza di familiari che convivono

-                Presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile.

Modalità di accesso

1.                   Gli Ambiti territoriali, per la realizzazione ed attuazione dei progetti personalizzati,  corrispondono agli   aventi diritto un finanziamento annuale comprensivo di ogni onere, correlato al servizio di assistenza personale autogestita.

2.                   Il finanziamento annuale è graduato sulla base dei livelli di intensità assistenziale.

3.                   La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno e con valenza dal primo gennaio successivo, potrà aggiornare l’importo massimo del finanziamento individuale ammissibile, sulla base dell’aumento indicizzato del costo della vita.

4.                   L’Ambito territoriale della funzione socio-assistenziale sottopone il piano personalizzato presentato alla valutazione dell’Unità di valutazione Multidisciplinare che ne concerta il contenuto, la fattibilità e l’impegno economico  in contraddittorio e condivisione con l’interessato.

5.                    L’Unità di valutazione  Multidisciplinare assume la decisione entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dall’interessato.

6.                   L’Ambito territoriale corrisponde all'utente un contributo periodico nell'anno previamente concordato sulla base del  piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio.

7.                   L'utente è tenuto a presentare all’Ambito territoriale, con cadenza semestrale, una rendicontazione delle spese sostenute, corredata di copia dei documenti giustificativi.

Sono ammesse al finanziamento le seguenti voci di spesa:

a)        le somme corrisposte al lavoratore per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato;

b)      i contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge;

c)      la polizza RC..;

d)     eventuali spese di vitto/alloggio  nel caso di effettuazione del servizio fuori della sede  di residenza;

Inoltre, sono ammessi al finanziamento per una quota massima del 10% di ciascun progetto:

a)       le spese per la tenuta della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro;

b)     gli oneri relativi ai servizi di selezione e ricerca degli assistenti;

c)      i servizi di mediazione sociale ed affiancamento dell’utente al servizio (es.: servizi di mutuo aiuto per la responsabilizzazione personale, mediazione criticità con assistenti personali).

L’Ambito territoriale esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspicate.

La regolamentazione ed i contenuti del contratto di lavoro tra l’assistente ed il disabile sarà oggetto di adeguata disciplina attuativa di concerto tra le organizzazioni del privato sociale e l’Unità Multidisciplinare.

Unità di valutazione multidisciplinare

1.       La UVM del Distretto sanitario, nel perseguire gli obiettivi, le finalità ed i principi di cui al presente regolamento,   deve ascoltare la  persona oggetto della valutazione e, nel caso in cui non sia possibile, il tutore, il curatore  o l’amministratore di sostegno.  In tali ultimi casi l’Associazione di riferimento maggiormente rappresentativa sul territorio potrà, per mezzo del legale rappresentante, effettuare mediante accesso agli atti e diritto di intervento, durante l’istruttoria e dopo la conclusione del procedimento, verifiche finalizzate alla realizzazione dell’indipendenza della persona disabile .

2.       La UVM è di volta in volta integrata dalla figura professionale indicata dall’utente nella domanda per il progetto Personalizzato per la Vita Indipendente, (es. fisiatra, neuropsichiatra, psichiatra, otorinolaringoiatra, terapista occupazionale etc.).

3.      Il richiedente, parte integrante dell’UVM, può essere assistito, da un professionista di fiducia (medico e/o esperto di diritto) con facoltà di presentare anche a mezzo di quest’ultimo memorie, deduzioni e/o documenti utili, dei quali l’UVM dovrà tenere conto, fatto salvo il motivato dissenso.

4.      La UVM svolge le seguenti funzioni:

1.           effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del  richiedente;

2.           valuta il Progetto personalizzato presentato fornendo indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;

3.           verifica l’indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione/relazionale del richiedente;

4.           condivide il Progetto con il richiedente;

5.           effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel Progetto e procede, nei casi previsti, all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.

I progetti di vita indipendente, sono sottoposti a verifica per mezzo di una relazione annuale, prodotta dalla persona beneficiaria, relativa alle spese sostenute e all’andamento delle attività progettuali.

Domande di contributo

Gli utenti dovranno presentare la domanda per il Progetto personalizzato  per la Vita Indipendente con la richiesta di  finanziamento all’Ambito territoriale di riferimento, anche  per il tramite del comune di residenza, entro il 30 settembre  di ciascun anno,  utilizzando i modelli di  Domanda e di Progetto, allegati alle presenti Linee guida corredate da:

-       certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92;

-       piano economico generale di spesa preventivato in base al monte di assistenza    preventivato.

La persona con disabilità, o il familiare, nel caso dei disabili psico-relazionali, di concerto con l’Ambito territoriale, predispongono e sottoscrivono il progetto individuale assistenziale concordato, presentandolo direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. L’ambito territoriale dovrà dare avviso al richiedente del giorno e dell’ora nel quale la domanda sarà valutata dall’UVM al fine di nominare il professionista di fiducia.

Le richieste idonee saranno valutate e discusse entro 30 giorni dall’Unità di valutazione Multidisciplinare, della quale il richiedente è componente, che stilerà una graduatoria di priorità in base ai seguenti criteri:

a)  livello di intensità del bisogno;

b)  rapporto di economicità tra livello di intensità del bisogno e finanziamento richiesto.

L’assistenza personale per la vita indipendente, non può ancorarsi al cosiddetto “indicatore della situazione economica”,  che in presenza di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992, eliminerebbe in radice l’accesso all’assistenza personale e quindi ogni prospettiva  di vita indipendente.

L’assistenza personale è complementare e non alternativa, ad altri servizi  o interventi e connessi alla domiciliarità e ad altri  sussidi economici.

Erogazione del Finanziamento

Il finanziamento viene erogato alla persona beneficiaria entro 30 giorni dalla liquidazione all’Ambito territoriale del contributo regionale. 

La somma eventualmente non spesa al termine dell'anno solare, per l’assistenza personale, e non impegnata per l’assistenza personale nell’anno seguente, viene restituita dal soggetto entro il mese di febbraio dell'anno successivo senza che ciò comporti la revisione del monte ore complessivo di assistenza personale.

Il finanziamento viene erogato al richiedente sino a revoca, aggiungendosi ad altri assegni, pensioni o indennità ed il suo importo è adeguato ogni anno in base all’incremento percentuale ISTAT. L’assegno non costituisce reddito.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione, il richiedente dovrà far pervenire all’Ente di  copia dei documenti afferenti:

a)                  Contratto di lavoro;

b)                 prestazioni occasionali;

c)                 buste paga ed oneri previdenziali  ed assicurativi;

d)                 fatture di fornitori di servizi ;

e)                rimborsi spese carburante;

f)                 spese trasporto e taxi dell’assistente

Esclusioni

In caso di mancato accoglimento del progetto, il motivato diniego dovrà essere comunicato in forma scritta all'interessato nel termine perentorio di 30 giorni  dalla data di valutazione dell’UVM.

Revoca e rideterminazione del contributo

In caso di omessa rendicontazione nel termine è disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite.

In riferimento all’anno di rendicontazione, nel caso in cui la spesa documentata risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo.  Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il Servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo, riconoscendo a rendiconto, solo le spese direttamente riferibili al conseguimento del risultato utile, e provvede invece alla revoca negli altri casi.

I progetti di Vita indipendente hanno durata annuale, tacitamente rinnovati, salva la facoltà di rideterminare i finanziamenti annuali successivi, sulla scorta delle verifiche dei requisiti di accesso al finanziamento o della rinegoziazione del progetto.

In ogni caso gli Ambiti territoriali sono tenuti a contestare per iscritto al richiedente le inadempienze, concedendo un termine per la presentazione di deduzioni ed osservazioni.

Servizi di supporto all’autogestione

La Giunta regionale, prima dell’avvio del Programma, prevede la realizzazione di momenti formativi/informativi sia in favore delle persone con disabilità interessate, che in favore del personale dei servizi degli ambiti sociali e delle AsreM.

La Giunta regionale può, altresì, individuare enti e/o organismi delle persone con disabilità, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di vita indipendente, di cui avvalersi per lo svolgimento dell’attività di affiancamento in favore dei destinatari della presente sperimentazione.

L’attività di affiancamento è diretta a sostenere le persone con disabilità:

a)      nell’informazione e orientamento al funzionamento del tipo di assistenza richiesta;

b)     nell’illustrazione di come vanno predisposti i progetti personalizzati;

c)     nella gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall’instaurazione del rapporto di lavoro, nonché in sede di rendicontazione delle spese;

d)     nella gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito;

e)     nel training di rafforzamento delle responsabilità personali e familiari;

f)      in tutti gli interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell’assistenza personale autogestita.

Per i predetti servizi la Regione può impegnare una somma non superiore al 10% dell’intero stanziamento.

Riparto del fondo

Le graduatorie delle richieste degli utenti verranno trasmesse da ciascun Ambito territoriale alla competente direzione della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Giunta Regionale procederà, sulla base dell’esame istruttorio dei progetti individuali, all’assegnazione dei fondi a ciascun Ambito territoriale.

 


 

DOMANDA (allegato 1)

 

                                                               All’Ente gestore del Servizio sociale

                                                                                              dei Comuni

                                                                                              ______________________________

                                                                                              per il tramite del Comune di

                                                                                              ______________________________

 

 

Oggetto: richiesta predisposizione progetto individuale per la Vita Indipendente o per il sostegno al nucleo familiare.

 

 

Dati del richiedente:

 

Lo/a scrivente…………………………………………….nato /a……………………………………..

Il……………………………….residente a ………………………………….via/p.zza……………...

…………………………..tel…………………………..CF…………………………………………...

 

Composizione nucleo familiare:

Nominativo

Grado di parentela

Data di nascita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati del titolare del progetto:

 

Cognome…………………………….Nome………………………….nato/a a………………………

Il…………………residente a …………………………….via………………………………..n…….

Tel………………………CF………………………………………………………………………….


 

 

 

Attuale situazione occupazionale del titolare del progetto:

 


 

q       Studente   

q       Lavoratore/trice

q       Disoccupato

 

 


 

q       Pensionato/a

q       altro

 


 

Attuale situazione abitativa del titolare del progetto:


 

 

q       da solo                 

q       in famiglia

q       in comunità

q       altro

 


 

 

Usufruisce dei seguenti servizi:

 


 

Tipologia servizi

Pubblico/privato

Ore settimanali

q       servizio assistenza domiciliare

 

 

q       assistenza infermieristica

 

 

q       assistenza domiciliare integrata

 

 

q       servizio di aiuto alla persona

 

 

q       assegno di cura e assistenza

 

 

q       trasporto

 

 

q       buoni servizio

 

 

q       disponibilità di obiettori di coscienza/volontariato

 

 

q       centro diurno/laboratorio

 

 

q       inserimento lavorativo e/o formativo

 

 

q       servizio socio-assistenziale scolastico e/o servizio socio-educativo scolastico e/o extrascolastico

 

 

q       altro

 

 

 

Assistenza e cura svolta dai familiari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Obiettivi del progetto individuale:

 

q       promozione del programma di aiuto alla persona per la Vita Indipendente

q       sostegno al nucleo familiare nelle responsabilità di cura e assistenza domiciliare

 

Breve descrizione del progetto:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

in particolare i bisogni riguardano le seguenti aree:


 

 

Area autonomia personale e domestica

q       alzarsi dal letto e coricarsi

q       uso del wc o comoda

q       lavarsi il viso

q       lavarsi le mani

q       lavarsi i capelli e pettinarsi

q       igiene intima

q       fare il bagno o doccia

q       vestirsi o spogliarsi

q       assistenza notturna

q       altro

q       semplici interventi sanitari della vita quotidiana

q       gestione catetere

q       gestione degli ausili

q       altro

q       pulire la casa

q       preparare i pasti

q       fare la spesa

q       gestire la presenza di ospiti

q       altro


 

 

Area autonomia socio-lavorativa

q       spostarsi in carrozzina fuori

q       guida del mezzo a disposizione

q       utilizzo dei mezzi pubblici accessibili

q       nuotare al mare o piscina

q       viaggi in Italia o all’estero

q       partecipazione attività culturali

q       attività di tempo libero

q       altro

q       disbrigo di pratiche burocratiche

q       piccole riparazioni domestiche

q       piccoli lavori di giardinaggio

q       altro

q       scrivere con il computer

q       accompagnamento al lavoro

q       aiuto sul posto di lavoro

q       altro


 

 

 


 

Lo/a scrivente è consapevole che dovrà presentare regolare documentazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi di Vita Indipendente. Dichiara, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art.76 del succitato D.P.R. e dall’art.495 del codice penale, che è persona in stato di handicap grave certificato ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge n. 104/92;


 

 

Eventuale Associazione di riferimento

________________________________________________________________________________


 

 

Modalità di pagamento

 

Conto corrente n°_________________ Codice CAB _______________Codice ABI_____________

q       Conto corrente postale n°________________________intestato a ________________________

q       Assegno bancario intestato a______________________________________________________

 

Data                                                                           firma__________________________

Casella di testo: Consenso al trattamento dei dati sensibili
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________, acquisite le informazioni di cui all’art.10 della legge 675/96, acconsente al trattamento dei dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art.22 della citata legge.
 
____________________,____________                                                                            
                                   (data)                                                                          (firma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ELABORAZIONE DEL PROGETTO (allegato 2)

 

TITOLARE DEL PROGETTO:

 

Cognome e nome __________________________________ Nato il ______________

Residente a _______________________ Indirizzo_______________________________________

Tel. _______________________________  C.F._________________________________________

 

Professionista da nominare nell’UVM:  ____________________________________

________________________________________________________________________________

DIAGNOSI FUNZIONALE:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BISOGNI RILEVATI:


 

Area autonomia personale e domestica

q       alzarsi dal letto e coricarsi

q       uso del wc o comoda

q       lavarsi il viso

q       lavarsi le mani

q       lavarsi i capelli e pettinarsi

q       igiene intima

q       fare il bagno o doccia

q       vestirsi o spogliarsi

q       assistenza notturna

q       altro

per un totale di ore settimanali_______

 

q       semplici interventi sanitari della vita quotidiana

q       gestione catetere

q       gestione degli ausili

q       altro

per un totale di ore settimanali_______

 

q       pulire la casa

q       preparare i pasti

q       fare la spesa

q       gestire la presenza di ospiti

q       altro

per un totale di ore settimanali______

 

Area autonomia socio-lavorativa

q       spostarsi in carrozzina fuori

q       guida del mezzo a disposizione

q       utilizzo dei mezzi pubblici accessibili

q       nuotare al mare o piscina

q       viaggi in Italia o all’estero

q       partecipazione attività culturali

q       attività di tempo libero

q       altro

per un totale di ore settimanali______

 

q       disbrigo di pratiche burocratiche

q       piccole riparazioni domestiche

q       piccoli lavori di giardinaggio

q       altro

per un totale di ore settimanali____


 

◊  ATTIVITA’ IN CARICO ALLA FAMIGLIA:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

◊  SERVIZI PUBBLICI/PRIVATI ATTIVATI:

 

Tipologia servizi

Pubblico/privato

frequenza

q       servizio assistenza domiciliare

 

 

q       assistenza infermieristica

 

 

q       assistenza domiciliare integrata

 

 

q       servizio di aiuto alla persona

 

 

q       assegno di cura e assistenza

 

 

q       trasporto

 

 

q       buoni servizio

 

 

q       disponibilità di obiettori di coscienza / volontariato

 

 

q       centro diurno/laboratorio

 

 

q       inserimento lavorativo e/o formativo

 

 

q       servizio socio-assistenziale scolastico e/o servizio socio-educativo scolastico o extrascolastico

 

 

q       altro

 

 

 

IL PIANO OPERATIVO:

 

Azioni individuate

Personale richiesto e modalità di reperimento

Frequenza

Durata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OPERATORE DI RIFERIMENTO:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:

·       Definizione dei tempi e dei modi per il monitoraggio, condivisi con il soggetto o con chi lo rappresenta : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

·       Indicatori di risultato previsti (in relazione al miglioramento e/o al mantenimento e/o al rallentamento del problema): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

·       Indicatori di soddisfacimento del servizio da parte del titolare del progetto:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RISORSE COINVOLTE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

◊  COSTO DEL PROGETTO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data _________________

 

 

 

Il titolare del progetto e/o suo familiare       _______________________________________

                                                         _______________________________________

 

 

Il Responsabile dell’Équipe

Multidisciplinare dell’handicap                     _______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo

dell’Ente Gestore                                   _______________________________________

 

 

 

 

Domenico Costantino

(Presidente Associazione MO.V.I.)

 

 

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