BU n. 22 del 10-8-2000)

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2o, lettere 1-bis) ed 1-ter), introdotte dalla legge 21 maggio 1998, n. 162. Programmazione e approvazione delle modalita` di istituzione dei servizi a favore dei disabili in situazione di gravita` e dei criteri per l`assegnazione agli enti locali di specifici contributi. Capitolo 42154, esercizio finanziario 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell`Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali;

Vista la legge regionale n. 38 del 20 settembre 1996: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", la quale all`art. 23 prevede la realizzazione di servizi di aiuto personale volti a facilitare l`autosufficienza e l`integrazione sociale per le persone in situazione di grave limitazione dell`autonomia personale;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, "Modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l`assistenza, l`integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", che all`art. 39, comma 2, lettere 1-bis) ed 1-ter), introdotte dalla suddetta legge n. 162/98, prevede che le regioni programmino e disciplinino interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilita` in situazione di particolare limitazione dell`autonomia personale;

Dato atto che la Regione Lazio con deliberazione consiliare n. 547 del 14 luglio 1999 ha provveduto a programmare e disciplinare i suddetti interventi, stabilendo anche di utilizzare per tale scopo, i fondi appositamente concessi dal Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo in particolare di utilizzare per l`anno 1999 i fondi assegnati relativamente all`anno 1998 e per gli anni 2000 e 2001 le somme che sarebbero state assegnate rispettivamente per gli anni 1999 e 2000; Dato atto che con determinazione del Direttore del 5o Dipartimento n. 109 del 14 dicembre 1999 e` stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili sul bilancio 1999 (ammontanti a L. 2.733.000.000);

Viste le note del Dipartimento Affari Sociali del 15 settembre 1999, prot. n. DAS/I/2884/S.B., e del 6 aprile 2000, prot. n. DAS/I/1573/S.B., con le quali comunica che sono state assegnate alla Regione Lazio, per gli adempimenti di cui alle misure previste nel suddetto art. 39 della legge 104/92, L. 5.464.886.960 per l`anno 1999, e L. 5.381.576.000 per l`anno 2000;

Vista la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 la quale, in applicazione della legge 241/1990, stabilisce che la concessione di sovvenzioni. contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e` subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalita` a cui l`amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);

Ritenuto di dover rideterminare le modalita` per l`istituzione e la organizzazione da parte degli Enti Locali degli interventi in argomento nonche` i termini per la presentazione delle domande ed i criteri per la ripartizione dei suddetti fondi disponibili per contribuire al finanziamento dei programmi che saranno presentati dagli Enti Locali stessi; anche alla luce dell`esperienza maturata nell`anno precedente, dalla quale e` emersa la opportunita` di apportare alcuni correttivi e precisazioni ai criteri utilizzati, al fine di avere maggior sicurezza di fornire risposte certe e prioritarie alle situazioni piu` gravi;

Dato atto che, ispirandosi ai principi della trasparenza e della partecipazione degli interlocutori interessati alla materia, e in ossequio al disposto dell`art. 1, comma 1, lettera b), della legge 162/1998, sono state indette tre riunioni (nei giorni 10 e 21 maggio e 9 giugno 2000) con le Associazioni delle persone disabili, rappresentanti le varie tipologie di disabilita`, nonche` con l`ANCI Lazio, l`URPL, l`UNCEM e il Comune di Roma, per condividere la fase propedeutica all`assunzione delle scelte operative di cui si propone l`approvazione (e che rappresentano il risultato della intesa raggiunta);

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2000, recante "disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l`esercizio finanziario 2000";

Vista la legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, concernente: Bilancio di previsione della Regione Lazio per l`anno finanziario 2000;

Visto il capitolo 42154 del bilancio per l`esercizio finanziario 2000, sul quale sono stanziate le somme gia` concesse dal Dipartimento Affari Sociali (per un ammontare di L. 8.197.886.960) e nel quale troveranno allocazione le altre somme pure gia` formalmente concesse e altre ancora la cui concessione e` in corso di definitiva formalizzazione, pur essendo state gia` comunicate dal Dipartimento stesso, finalizzate all`attuazione dei vari interventi a favore dei portatori di handicap grave di cui alla legge 162/98;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 31 e 22; Su proposta del 5o Dipartimento - Area 5.B - "Emarginazione"

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che si richiamano: di provvedere ai sensi dell`art. 39, comma 2, lettere 1-bis) ed 1-ter), della legge n. 104/1992, come integrata dalla legge n. 162/1998, a programmare e disciplinare l`istituzione di interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilita` in situazione di particolare limitazione dell`autonomia personale, come prestazioni integrative degli interventi gia` realizzati dagli Enti Locali; di approvare, a tal fine, le modalita` per la realizzazione dei suddetti interventi ed i criteri per l`accesso agli specifici contributi regionali, secondo quanto indicato nell`Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di stabilire che per l`anno 2000 verra` utilizzata la somma di L. 5.464.886.960 assegnata alla Regione Lazio dal Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di riparto dello stanziamento previsto dalla legge 162/1998 per l`anno 1999 e gia` riportata nel capitolo 42154 del bilancio regionale per l`esercizio finanziario 2000, e che per l`anno 2001 verra` utilizzata la somma di L. 5.381.576.000 ufficialmente attribuita alla Regione dallo stesso Dipartimento a valere sullo stanziamento statale per l`anno 2000; di autorizzare il Direttore del Dipartimento 5o ad impegnare e liquidare, con successivi Provvedimenti, i suddetti fondi in favore degli Enti Locali in conformita` ai criteri e alle modalita` fissati con la presente deliberazione. La presente deliberazione non e` soggetta al controllo ai sensi dell`art. 17 comma 22 della legge n. 127/1997 e sara` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
 

22-12-2006 Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

 

 

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