Regione Autonoma Valle d’Aosta

Assessorato sanità, Salute e Politiche Sociali

Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO DISABILI

                                                                                                                                                                                   

Proposta di deliberazione

          all’esame della Giunta regionale nella seduta del                                    

          oggetto n.:         PROSECUZIONE, FINO AL 31 DICEMBRE 2009, A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2007, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VITA INDIPENDENTE RIVOLTO A PERSONE ADULTE CON DISABILITA’ FISICA E/O SENSORIALE, TRAMITE L’ASSISTENTE PERSONALE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3111 IN DATA 25 AGOSTO 2003.

 

        Data, 17/8/2007                                                                   IL COMPILATORE

                                                                                                      - Graziella ARNOD -                             

                                                                                                                                                                                   

Parere di legittimità del dirigente

 

                                         

                   

                                                                                       

                                                                                                                                

        Data, 17/8/2007                                                                                 LA DIRIGENTE

                                                                                                           - Dott.ssa Paola DAVICO -  

                                                                                                                                                                                   

assessorato bilancio, Finanze, programmazione e partecipazionI regionalI

 

                        ESERCIZIO FINANZIARIO __________             CAPITOLO ___________

 

                                       COMPETENZA

      GESTIONE                                                                               IMPORTO EURO

                                                                                             ____________________________

                                       RESIDUI

 

                                           PRENOTATA CONTABILITà AL N. _____

Data,                                                                                               L’INCARICATO

LA GIUNTA REGIONALE

 

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ed, in particolare, l’articolo 3, comma 3, l’articolo 4, l’articolo 9, l’articolo 39, comma 2, nonché l’articolo 41 - ter;

vista la legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave”;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge – quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l’articolo 2, l’articolo 8, l’articolo 14, l’articolo 16, nonché l’articolo 25;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;

vista la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 “Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS”;

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano Socio - Sanitario regionale per il triennio 2002/2004“, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 4 e l’articolo 5;

vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed, in particolare, il principio ivi contenuto concernente la promozione dell’autonomia della persona ed il suo diritto ad una vita autodeterminata;

richiamati, in particolare, l’obiettivo n. 20 e l’obiettivo n. 23 della citata legge regionale         n. 13/2006, correlati rispettivamente al completamento della definizione degli standard delle prestazioni sociali e al consolidamento e all’estensione dell’utilizzo di strumenti atti a garantire l’equità di accesso a prestazioni e a servizi, nonché allo sviluppo degli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, attraverso una peculiare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza;   

richiamate le proprie deliberazioni:

-                n. 1106 in data 10 aprile 2000 “Approbation de la participation de l’Assessorat de la Santé, du Bien – Etre et des Politiques Sociales – Direction des Politiques Sociales – au projet de formation pour les assistants auprès des personnes handicapées intitulé “ConForMass”. Engagement de la dépense y afférente”;

-                n. 4639 in data 30 dicembre 2000 concernente l’approvazione delle modalità organizzative, gestionali e finanziarie della sperimentazione del progetto “ConFormAss”, di cui alla DGR. n. 1106/2000, ai sensi della quale è stato realizzato un corso sperimentale rivolto alla formazione di assistenti personali alla persona adulta, disabile fisica e/o sensoriale, della durata di 56 ore;

-                n. 2206 in data 30 maggio 2003, concernente l’approvazione di due manuali denominati ”Linee guida per una formazione rivolta ad assistenti personali all’attenzione di ideatori di formazione e di formatori” e “Gli assistenti personali: compiti, attività e competenze”;

-                n. 2207 in data 30 maggio 2003 concernente l’istituzione di un servizio sperimentale di assistenza alla vita indipendente della durata di un anno, a decorrere dal primo luglio 2003 e parzialmente revocata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3111 in data 25 agosto 2003, facendo salvi gli effetti delle domande presentate in vigenza della medesima ed il punto 7°) relativo al finanziamento del servizio stesso;

-                n. 3111 in data 25 agosto 2003 concernente l’istituzione di un servizio sperimentale di assistenza alla vita indipendente per la durata di un anno, a decorrere dal 2 settembre 2003, la revoca parziale della deliberazione della Giunta regionale n. 2207 del 30 maggio 2003 sopra citata, nonché il relativo finanziamento di spesa;

-                n. 4169 in data 10 novembre 2003, n. 1072 in data 9 aprile 2004 e n. 1586 in data 23 maggio 2005 concernenti l’istituzione di tre specifici corsi di formazione per assistenti personali, nonché la nomina dei docenti e dei testimoni privilegiati;

-                n. 2947 in data 30 agosto 2004 concernente la prosecuzione del servizio per la durata di un anno a partire dal 1° settembre 2004;

-                n. 2871 in data 2 settembre 2005, concernente la prosecuzione del servizio per la durata di due anni, a decorrere dal 1° settembre 2005;

-                n. 1266 in data 11 maggio 2007 “Approvazione dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui all’articolo 4 della Legge regionale 18/2001 e all’obiettivo 20 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008”;

-                n. 1581 in data 8 giugno 2007 “Applicazione dal 1° luglio 2007 del criterio della riparametrazione delle aggiuntive regionali negli interventi economici assistenziali alternativi all’istituzionalizzazione previsti dalla legge regionale 22/1993”;

considerato che, ad oggi, sono trentaquattro le persone adulte con disabilità fisica e/o sensoriale, in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 104/92, che hanno presentato la domanda, corredata dal programma individualizzato, ai competenti uffici regionali per usufruire del servizio di assistenza alla vita indipendente;

considerato che i corsi di formazione per assistenti personali, di cui alle deliberazioni n. 4639/2000, n. 4169/2003, n. 1072/2004 e n. 1586/2005 hanno avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione e che l’elenco delle persone che sono in possesso dei requisiti richiesti per la figura dell’assistente personale comprende sessantacinque nominativi, ossia coloro che hanno partecipato ai corsi istituiti con le deliberazioni di cui sopra ed ottenuto un attestato finale di frequenza;

considerato che uno dei fondamenti del servizio di assistenza alla vita indipendente è la completa libertà di scelta della persona disabile, protagonista della propria esistenza e, di conseguenza, unico gestore della propria assistenza, libertà che legittima la possibilità di scelta del proprio assistente personale, sia tra le persone iscritte nell’elenco sopracitato che non, purché lo stesso frequenti il primo corso di formazione utile;

preso atto, a seguito di un’approfondita analisi in itinere compiuta dai competenti uffici regionali, che il servizio di assistenza alla vita indipendente ha permesso alle persone disabili che ne hanno usufruito di passare dalla posizione di utenti di servizi a datori di lavoro e da quella di assistiti a persone a tutti gli effetti, sia nell’ambito privato che nel contesto sociale;

considerato che la posizione di datore di lavoro postula una capacità giuridica e la capacità di organizzare e di gestire la propria assistenza e, quindi, l’operato del proprio assistente personale, si ritiene opportuno che le persone disabili ammesse ad usufruire del servizio appartengano ad una fascia d’età compresa fra i diciotto ed i sessantacinque anni; 

considerato che gli articoli n. 4 e n. 5 della legge regionale n. 18 del 2001, sopra citata, assegnano in capo alla Giunta regionale la definizione delle soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio – educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;

considerato che l’articolo n. 4 della legge regionale n. 18/2001 prevede che la condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell’indicatore regionale della situazione economica;

ritenuto che tra gli scopi delle politiche regionali in materia di servizi sociali vi sono la realizzazione e la garanzia dell’equità dei trattamenti dei cittadini valdostani, indipendentemente dall’ente erogatore dei servizi, e la promozione alla autoresponsabilizzazione delle famiglie;

considerato che il punto 6) della propria deliberazione in data 11 maggio 2007, n. 1266 stabilisce che nella definizione dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica deve essere favorito il ricorso a soluzioni alternative all’istituzionalizzazione ai cittadini non autosufficienti, riconoscendo anche la cura e l’assistenza resa dal nucleo familiare al quale appartengono nelle situazioni di domiciliarizzazione, tenendo in considerazione la possibilità di introdurre ulteriori elementi per sostenere le situazioni di grave non autosufficienza nell’ambito della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni a livello regionale;

ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti e per un principio di equità che deve uniformare i criteri di accesso dei cittadini alle prestazioni agevolate ed ai servizi, applicare le nuove disposizioni di calcolo dell’IRSE, consistente nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata dagli utenti, Dichiarazione Sostitutiva Unica, e nella relativa certificazione I.S.E.E., l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del loro nucleo anagrafico, al quale vanno aggiunti, riparametrati alla scala di equivalenza, le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 1999, le pensioni, gli assegni e le rendite a qualsiasi titolo percepiti dai beneficiari, non soggetti ad IRPEF, nonché i redditi prodotti all’estero non compresi nell’I.S.E.E., all’erogazione dei vouchers per il servizio di assistenza alla vita indipendente, a partire da quelli relativi al mese di settembre 2007;        

ritenuto opportuno, in relazione all’esperienza maturata ed a quanto sopra esposto, prorogare il servizio di assistenza alla vita indipendente, per il periodo che va dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2009, secondo i principi stabiliti dalla propria deliberazione di Giunta n. 3111 in data 25 agosto 2003;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

richiamata la propria deliberazione n. 230 in data 9 febbraio 2007 concernente la variazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal fondo regionale delle politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione;

visto il parere favorevole sulla legittimità della presente deliberazione rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Disabili dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) - e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 153203 “Gestione degli interventi per lo sviluppo e l’integrazione sociale delle persone disabili”;

su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

 

1°)     di proseguire, fino al 31 dicembre 2009, a decorrere dal 1° settembre 2007, il servizio di assistenza alla vita indipendente rivolto a persone adulte, di età compresa fra i diciotto ed i sessantacinque anni, con disabilità fisica e/o sensoriale, tramite l’assistente personale, secondo i principi stabiliti dalla propria deliberazione di Giunta n. 3111 in data 25 agosto 2003;

2°)     di prevedere l’assegnazione di “vouchers” pari al 50% del costo complessivo lordo del servizio di assistenza alla vita indipendente alle persone che usufruiscono del servizio e che presentano un IRSE pari o superiore ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila) e pari all’80% per tutti che coloro che presentano un IRSE inferiore alla cifra indicata,  e comunque in misura non superiore a 13.000,00 Euro annui per il periodo che va dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e di adeguare tale somma all’indice ISTAT sui prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato al 1° gennaio per l’anno 2009;

3°)     di stabilire che i “vouchers” verranno erogati periodicamente, previa presentazione di specifica richiesta da parte delle persone disabili che usufruiscono del servizio di assistenza alla vita indipendente, controfirmata dall’assistente personale, nonché di idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge;

4°)     di stabilire che nel caso in cui un beneficiario del servizio si rifiuti di presentare la dichiarazione sostitutiva unica e l’autocertificazione delle aggiuntive regionali non sarà concesso alcun contributo sulla spesa concernente il servizio in questione;

5°)   di stabilire che le persone disabili ammesse a fruire del servizio di assistenza alla vita indipendente possano continuare ad assumere come assistenti personali sia persone iscritte nell’elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti che non, purché queste frequentino il primo corso di formazione utile;

6°)     di stabilire che le persone che usufruiscono del servizio di assistenza alla vita indipendente non possono godere dei benefici di cui alla Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 ai fini della remunerazione dell’assistente personale;

         

7°)     di integrare i fondi necessari per l’erogazione, nel periodo compreso fra il   1° settembre ed il 31 dicembre 2007, dei vouchers  a favore delle persone disabili ammesse a fruire del servizio di assistenza alla vita indipendente, per un importo complessivo di Euro 65.000,00 ( sessantacinquemila/00),

8°)  di impegnare la spesa  di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) sul capitolo 61314 “Provvidenze a favore delle famiglie) richiesta 13836 “vouchers per assistenza alla vita indipendente”, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 che presenta la necessaria disponibilità;  

9°) di dare atto che le spese derivanti dall’applicazione della presente deliberazione per gli anni 2008/2009 graveranno sul capitolo 61314 richiesta 13836 del bilancio Pluriennale 2007/2009 e saranno impegnate con successivi atti, una volta effettuata la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali.

 

 

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