Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2947 del 30 agosto 2004

Assistente Personale:

definizione, ruolo, requisiti, compiti e limiti

DEFINIZIONE

L'assistente personale é colui/colei che interviene accanto ad una persona con disabilitá fisica

e/o sensoriale per aiutarla negli atti quotidiani, compensando i suoi limiti funzionali,

permettendole di realizzare le attivitá che quest'ultima avrebbe realizzato da sé se non fosse

fisicamente o sensorialmente compromessa, nonché di integrarsi e partecipare alla vita

sociale.

RUOLO ED AMBITI IN CUI OPERA

L'assistente personale, nell'ambito di un preciso contratto che tuteli entrambe le parti, ricopre

il ruolo di tramite per l'autonomia della persona con disabilitá fisica e/o sensoriale presso la

quale lavora e presta la sua opera in ogni ambito e circostanza (a domicilio, presso la sede di

lavoro e durante il tempo libero), agisce in base alle direttive della persona disabile, si muove

nell'ambito di una relazione umana tra due persone che esige un rispetto reciproco.

REQUISITI

L'assistente personale, al fíne di essere iscritto presso l'apposito elenco istituíto presso

l'Assessorato regionale alla Sanitá, Salute e Politiche Sociali, ai sensi della delíberazione

della Giunta regionale in data 25 agosto 2003, n. 3111, deve possedere i seguenti requisiti:

• compimento del diciottesimo anno di etá;

• possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

• possesso dell'idoneitá psico-física certiíicata dai competenti servizi sanitari;

• possesso del permesso o della carta di soggiomo da parte dei cittadini extracomunitari;

• superamento con esito positivo dello specifico corso di formazione, organizzato

dall'Assessorato regionale alla Sanitá, Salute e Politiche Sociali o da altri organismi

da esso autorizzati, i cui obiettivi, durata, contenuti, metodologia e tecniche

pedagogiche sono contenuti nelle Linee guida approvate con deliberazione della

Giunta regionale in data 30 maggio 2003, n. 2206.

COMPITI

1 compiti dell'assistente personale possono essere classificati in tre categorie:

• quelli volti alla compensazione delle disabilitá fisiche e/o sensoriali: igiene personale,

abbigliamento, preparazione dei pasti ed alimentazione, mobilitá, manipolazione;

• quelli volti alla realizzazione di attivitá relative alle aree della comunicazione, del

movimento, della cura della persona, della relazione interpersonale;

• quelli volti all'integrazione ed alla partecipazione alla vita sociale da parte della

persona disabile.

LIMITI DELL'INTERVENTO

L'assistente personale deve rispettare i seguenti principi:

• volontá e determinazione della persona disabile;

• non sostituzione ad essa;

•  non sostituzione delle figure professionali preposte all'assolvimento di determinati

compiti relativi ad aspetti sanitari, riabilitativi, educativi, assistenziali.

 

 

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