LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate", ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4,

l'articolo 9, l'articolo 39, comma 2, nonché l'articolo 41 - ter;

vista la legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,

concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave";

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge - quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali";

vista la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 "Provvidenze a favore di persone anziane e

handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS";

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 "Approvazione del Piano Socio - Sanitario

regionale per il triennio 2002/2004 ", ed, in particolare, l'articolo 5;

richiamate le proprie deliberazioni:

n. 1106 in data 10 aprile 2000 "Approbation de la participation de l'Assessorat de la

Santé, du Bien — Etre et des Politiques Sociales — Direction des Politiques Sociales — au

projet de formation pour les assistants auprés des personnes handicapées intitulé

"ConForMass". Engagement de la dépense y afférente";

n. 4639 in data 30 dicembre 2000 concemente l'approvazione delle modalitá

organizzative, gestionali e finanziarie della sperimentazione del progetto "ConforMass",

di cui alla DGR. n. 1106/2000, ai sensi della quale é stato realizzato un corso

sperimentale rivolto alla formazione di assistenti personali alla persona adulta, disabile

fisica e/o sensoriale, della durata di 56 ore;

n. 2206 in data 30 maggio 2003, concernente l'approvazione di due manuali denominati

"Linee guida per una formazione rivolta ad assistenti personali all'attenzione di ideatori

di formazione e di formatori" e "Gli assistenti personali: compiti, attivitá e

competenze";

n. 2207 in data 30 maggio 2003 concernente l'istituzione di un servizio sperimentale di

assistenza alla vita indipendente della durata di un anno, a decorrere dal primo luglio

2003 e parzialmente revocata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n.

3111 in data 25 agosto 2003, facendo salvi gli effetti delle domande presentate in

vigenza della medesima ed il punto 7°) relativo al finanziamento del servizio stesso;

n. 3111 in data 25 agosto 2003 concernente l'istituzione di un servizio sperimentale di

assistenza alla vita indipendente per la durata di un anno, a decorrere dal 2 settembre

2003, la revoca parziale della deliberazione della Giunta regionale n. 2207 del 30

maggio 2003 sopra citata, nonché il relativo finanziamento di spesa;

n. 4169 in data 10 novembre 2003 e n. 1072 in data 9 aprile 2004 concernenti

l'istituzione di due specifici corsi di formazione per assistentí personali, nonché la

nomina dei docenti e dei testimoni privilegiati;

considerato che durante la sperimentazione sono state ventidue le persone adulte con

disabilitá fisica e/o sensoriale, in possesso del certificato di handicap in situazione di gravitá

rilasciato ai sensi delParticolo 4 della Legge 104/92, a presentare la domanda, corredata dal

programma individualizzato, ai competenti uffici regionali per usufruire del servizio di

assistenza alla vita indipendente;

considerato che i corsi di formazione per assistenti personali, di cui alle deliberazioni n.

4639/2000, n. 4169/2003 e n. 1072/2004, hanno avuto un ottimo riscontro in termini di

partecipazione e che l'elenco delle persone che sono in possesso dei requisiti richiesti per la

figura dell'assistente personale comprende, ad oggi, cinquantadue nominativi, ossia coloro

che hanno partecipato ai corsi istituiti con le deliberazioni di cui sopra ed ottenuto un attestato

finale di frequenza;

considerato che uno dei fondamenti del servizio di assistenza alla vita indipendente é la

completa libertá di scelta della persona disabile, protagonista della propria esistenza e, di

conseguenza, unico gestore della propria assistenza, libertá che legittima la possibilitá di

scelta del proprio assistente personale, sia tra le persone iscritte nell'elenco sopracitato che

non;

preso atto, a seguito di un'approfondita analisi in itinere compiuta dai competenti uffíci

regionali, che il servizio di assistenza alla vita indipendente ha permesso alle persone disabili

che lo hanno sperimentato di passare dalla posizione di utenti di servizi a datori di lavoro e da

quella di assistiti a persone a tutti gli effetti, sia nell'ambito privato che nel contesto sociale;

ritenuto opportuno, in relazione all'esperienza maturata durante la sperimentazione ed a

quanto sopra esposto, prorogare il servizio di assistenza alla vita indipendente, per il periodo

che va dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, secondo i principi stabiliti dalla propria

deliberazione di Giunta n. 3111 in data 25 agosto 2003;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003

concemente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione

alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di

disposizioni applicative;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 79 in data 26 gennaio 2004 concemente

la variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e a quello pluriennale per

il triennio 2004/2006 per il prelievo dal Fondo regionale per le Politiche Sociali al fine

dell'iscrizione in pertinenti capitoli di spesa e conseguente modifica al bilancio di gestione;

visto il parere favorevole di legittimitá rilasciato dal Capo Servízio del Servizio Disabili e

Anziani dell'Assessorato Sanitá, Salute e Politiche Sociali ai sensi del combinato disposto

degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) - e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 sulla

presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla Sanitá, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;

ad unanimitá di voti favorevoli

DELIBERA

1°)  di proseguire, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° settembre 2004, il servizio di

assistenza alla vita indipendente rívolto a persone adulte con disabilitá fisica e/o

sensoriale, tramite l'assistente personale, secondo i principi stabilití dalla propria

deliberazione di Giunta n. 3111 in data 25 agosto 2003;

2°)  di approvare l'allegato A "Assistente Personale: definizione, ruolo, requisiti, compiti e

limiti", che costituisce parte integrante e sostanzíale del presente atto, che sostituisce

opportunamente modificato l'allegato alla DGR 3111/2003;

3°)  di prevedere l'assegnazione di "vouchers" pari all'80 del costo complessivo lordo del

servizio di assistenza alla vita indipendente, e comunque in misura non superiore a

10.000,00 euroannui;

4°)  di stabilire che i "vouchers" verranno erogati periodicamente, sulla base di appositi

prowedimenti dirigenziali, previa presentazione di specifica richiesta da parte dellevfyr45gh jl

persone disabili che usufruiscono del servizio di assistenza alla vita indipendente,

controfirmata dall'assistente personale, nonché di idonea documentazione comprovante

l'awenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge;

5°)  di stabilire che le persone che usufruiscono del servizio di assistenza alla vita

indipendente non possono godere dei benefici di cui alla Legge regionale 3 maggio

1993, n.22 ai fini della remunerazione dell'assistente personale;

6°)  di dare atto che alla copertura della spesa derivante dalla prosecuzione del servizio si

proweda utilizzando lo stanziamento previsto dal punto 7°) della deliberazione della

Giunta regionale n. 2207 del 30 maggio 2003 (Residuo Passivo 61530 - Impegno n.

8222/018/2002 - Richiesta n. 10262).

GA/

 

 

 

 

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