Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 64-6596
Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita’ e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2007.
A Relazione dell’Assessore Migliasso:
La L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 42, comma 1, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.
Successivamente la L. 162/98 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.
Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall’art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, vengono ripartiti annualmente alle regioni specifici finanziamenti.
I finanziamenti di cui alle leggi 162/98 e 284/97 confluiscono ora nel Fondo Nazionale di cui all’art. 20 della l. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Nel rispetto dei principi della l.r. 1/2004, art. 9, che riconosce nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni, vengono individuati quali beneficiari dei finanziamenti regionali e delle risorse trasferite dallo Stato per l’attuazione di specifici interventi e progetti a sostegno delle persone con disabilità e i loro nuclei familiari, gli Enti gestori della funzione socio assistenziale.
Tali enti, come peraltro già avvenuto negli scorsi anni, dovranno programmare d’intesa con tutte le realtà istituzionali, del privato sociale, pubbliche e private dei rispettivi ambiti territoriali, interventi articolati e flessibili adeguati ai bisogni dei cittadini, nel rispetto dei principi di cui all’ art. 17 della l.r. 1/2004, assicurando nel contempo la continuità delle azioni a suo tempo avviate.
Gli interventi promossi negli anni hanno consentito la costruzione di una rete di risposte articolate, continuative, dinamiche rivolte a persone disabili, a disabili in stato di gravità in ogni fascia di età, con l’intento di assicurarne la permanenza al proprio domicilio e nel contesto familiare e relazionale, nonché di sperimentare risposte residenziali rispondenti al modello di vita familiare.
A fianco di progetti ed interventi consolidati, sono stati promossi percorsi di autonomia nel concetto della “vita indipendente”, percorso in fase di sperimentazione anche in altre Regioni, finalizzati alla definizione di linee guida omogenee su tutto il territorio regionale, anche nel rispetto degli indirizzi sul diritto alla mobilità sancito dall’Unione Europea.
Tra i suddetti interventi rientra il consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità, che oltrechè la messa in rete di tutte le informazioni acquisite in materia, ed essere quindi oggi un sicuro riferimento, non soltanto per le persone con disabilità che vi accedono in numero significativo, ma anche per gli operatori interessati, ha conseguito un proficuo trasferimento di “buone prassi” ed è veicolatore delle informazioni e facilitatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti nonché, a sua volta, strumento per la mappatura dei flussi per la rilevazione della disabilità ed elaborazione dei dati acquisiti.
I criteri di ripartizione e di assegnazione dei finanziamenti specificati nell’allegato, parte integrante del presente provvedimento, sono stati concordati, in apposita riunione, dal Gruppo di Lavoro interassessorile sull’handicap in data 6 luglio 2007.
Pertanto, la Giunta regionale,
viste le LL: 104/92 e 162/98;
vista la L. 284/97
vista la L. 328/2000;
vista la l.r. 1/2004;
vista la l.r. 7/2001;
vista la l.r. 9/2007;
vista la l.r. 7/2005;
visto il d.lgs. 165/2001;
vista la l.r. 51/97,
unanime,
delibera
- di approvare per l’anno 2007 i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti Gestori della funzione socio assistenziale di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004 e alle Aziende Sanitarie Locali A.S.L. per la realizzazione delle azioni e dei piani progettuali e per l’attività di consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità, così come indicato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi gli accantonamenti sui relativi capitoli di spesa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92
AZIONI FINANZIABILI
I finanziamenti sono erogati per l’attivazione di piani progettuali rivolti a:
1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno e residenziale.
Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso formali accordi, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.
2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili e di educativa territoriale;
3) interventi propedeutici all’inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al complemento di programma di competenza della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro.
4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici e di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico anche svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche eventualmente nell’ambito dei Piani dell’offerta formativa ed integrazione socio-educativa per l’inserimento negli asili nido. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio (trasporto ed assistenza all’autonomia personale) finanziabili con la l.r. 49/85;
5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;
6) consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra loro complementari sotto specificate:
- sviluppo e mantenimento dell’Informadisabile regionale ora Abile/Disabile;
- monitoraggio della mappatura dei flussi esistenti e loro verifica per la rilevazione della disabilità - “Passaporto delle Abilità-PABI”;
- elaborazione dei dati e loro divulgazione al fine di acquisire ogni elemento necessario ad una più puntuale programmazione regionale e locale inerente l’area socio sanitaria.
Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5), per lo svolgimento di tali attività gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane e dalle aziende sanitarie locali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell’attivazione di nuovi interventi, quali, tra l’altro, quelli riguardanti l’integrazione dei minori non udenti. L’attività progettuale dovrà rientrare negli indirizzi e linee guida di cui alla d.g.r. 51-11389 del 23.12.2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”.
Relativamente all’azione di cui al punto 6), verranno coinvolte le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell’ambito di percorsi informatizzati concernenti l’analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche.
ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE
L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale.
Il budget complessivo è così ripartito:
- 97,37% del budget è ripartito agli enti gestori di cui all’art. 9 della l.r. 1/04, per l’attuazione delle azioni 1) - 2) - 3) - 4) e 5), sulla base dei seguenti elementi:
* 35% sulla base della media storica dei finanziamenti erogati negli anni 2005 e 2006;
* 10% sulla base della popolazione stimata al 2006 prendendo in considerazione la fascia d’età 0-64;
* 50% sulla base del numero dei soggetti disabili in carico ai servizi medesimi;
* 5% agli enti gestori con l’indice di dispersione territoriale della popolazione 0-64 uguale o superiore a 0,011;
qualora i valori ottenuti si discostino dai finanziamenti relativi all’anno 2006 per un ammontare maggiore al 2%, i finanziamenti assegnati saranno incrementati fino alla misura massima del 2%; qualora, invece, i valori ottenuti siano inferiori, i finanziamenti rimarranno invariati rispetto a quelli relativi all’anno 2006;
l’eventuale avanzo di risorse derivante dalla suddetta ripartizione andrà ad incrementare il budget per l’attuazione dell’azione 6;
- 2,63% del budget per l’attuazione dell’azione 6.
Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2008 al Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione per personale socio assistenziale - Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.
Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.
Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.
PROGETTI SPERIMENTALI “VITA INDIPENDENTE”
Con la d.g.r. n. 32-68686 del 5 agosto 2002 è stata approvata e finanziata la sperimentazione di progetti di “Vita indipendente” a sostegno di persone portatrici di grave disabilità motoria.
Con la successiva d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003 sono stati definiti ulteriori criteri più rispondenti ai principi ispiratori della sperimentazione medesima, finalizzata alla definizione di linee guida da utilizzare su tutto il territorio piemontese.
Attualmente è in fase di conclusione il monitoraggio sui progetti in essere che consente di valutare le modalità di intervento utilizzate dai singoli enti gestori, al termine del quale sarà possibile predisporre delle linee guida che puntualizzino meglio il concetto di Vita indipendente e che permettano di superare la fase sperimentale, riconoscendo i progetti di Vita indipendente quale adeguata risposta a persone con grave disabilità motoria con una forte capacità e volontà di autodeterminarsi.
Pertanto, nelle more del perfezionamento delle suddette linee guida, si garantisce anche per l’anno 2007/2008 la continuità dei progetti attivati, sempre che ne permangano i requisiti ed in caso di sostituzioni che le medesime rispondano ai requisiti di cui alla d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003.
Entro il mese di luglio 2008 gli enti gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire una relazione sullo sviluppo dei progetti in essere e sull’attuazione dei nuovi progetti, comprensiva del piano economico.
Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.
FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98
AZIONI FINANZIABILI
I finanziamenti sono erogati per l’attivazione di piani progettuali rivolti a:
1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale;
3) interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.
Qualora i destinatari dell’intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, la gravità dovrà essere attestata dall’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso formali accordi,, le modalità di realizzazione del progetto.
Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.
ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE
L’individuazione dell’entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:
- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all’anno 2006, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili
- 5% del budget sulla base dell’incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari
- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio.
Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2008 al Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione per personale socio assistenziale - Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.
Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.
Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.
FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 284/97
In attuazione dei principi della L. 284/97 la Giunta regionale aveva destinato fin dall’anno 2001 le risorse assegnate dallo Stato agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti, nella fascia di età 0-65 anni, affetti da pluripatologie residenti nei rispettivi ambiti territoriali e non inseriti in strutture residenziali.
Gli interventi sono finalizzati all’inserimento sociale delle persone cieche pluriminorate e al recupero e mantenimento delle loro capacità residue per cui pare opportuno ripartire le risorse disponibili per assicurare la continuità degli interventi promossi.
L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:
- l’80% delle risorse disponibili in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni e a seguito del monitoraggio effettuato.
- il 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.
Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2008 al Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione per personale socio assistenziale - Direzione Politiche Sociali e della Famiglia - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.
Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.
Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.