Proposta base per una legge sull’assistenza personale autogestita ed autodeterminata

 

Premesso che gli Articoli 2,3,4,10,13,16,32,35,51,117 (Terzultimo Comma) della Costituzione trovano riscontro tematico nella  “Convenzione dell’O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità”. La Costituzione riconosce l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte. Da tutto questo discende che le buone pratiche della vita indipendente attengono alla difesa e promozione dei diritti umani e soggettivi. Ogni intervento in termini di stato sociale deve ottemperare a detti orientamenti generali.

Che l’art. 3, lettera a) della “Convenzione dell’O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità” individua tre i principi generali “Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone”;

che l’art. 4, lettera a), della succitata Convenzione impegna, tra l’altro, gli Stati Parti “ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione”;

che l’art. 19, della succitata Convenzione riconosce, tra l’altro, “… a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone …”, prevedendo nella lettera b) che “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione”;

che l’art. 39 della legge n. 104/92, come modificato dalla legge n. 162/98, prevede interventi di assistenza personale in favore della persona con disabilità gestiti direttamente dalla persona stessa;

che l’art. 22, lettera della legge 328/2000 individua alcuni interventi quale il livello essenziale delle prestazioni sociali;

che l’art. 22, comma 2, lettera b) prevede misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

Visti

L’art. 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter), della legge n. 104/92;

l’art. 22, comma 2, lettera b), della legge n. 328/2000;

l’art. 19, lettera b), della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità;

emana la seguente legge:

 

Articolo 1.

1. Lo Stato italiano garantisce alle persone con disabilità grave il diritto Costituzionale alla Vita Indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento diretto di progetti di assistenza personale autogestita finalizzati a contrastare l’isolamento e la discriminazione, a garantire le pari opportunità, la vita all’interno della comunità e all’inclusione nel proprio ambiente sociale.

2. Destinatari del presente provvedimento sono le persone con disabilità grave, riconosciute ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, in condizioni di non autosufficienza certificata dai competenti uffici territoriali, in ottemperanza ai criteri impartiti dall’ICF dell’OMS. Sono escluse le situazioni di disabilità derivanti da patologie causate dall’età anziana, in quanto destinatari di interventi derivanti da altri provvedimenti..

 

Articolo 2.

1. Il progetto individuale di vita indipendente può essere realizzato in attuazione dell'art. 14 legge 238/2000 e l'art. 39 bis legge 104/'92. Detto progetto prevede il finanziamento, erogato dal competente ente locale, direttamente alla persona con disabilità, per beneficiare di un servizio di assistenza personale, da realizzare mediante l’instaurazione di uno più rapporti di lavoro a norma di legge, con assistenti scelti direttamente dalla persona con disabilità stessa o mediante l’acquisto di prestazioni fornite da organismi di fiducia della persona con disabilità stessa.

2. Il finanziamento è soggetto a rendiconto da parte del beneficiario, mediante esibizione dei documenti comprovanti le spese sostenute.

3. Al fine di realizzare una rete nazionale per la Vita Indipendente, una quota di finanziamento non superiore al 10% potrà essere utilizzata dagli enti locali per promuoveranno la creazione di centri per la vita indipendente organizzati e gestiti da persone con disabilità sulla base di un criterio di auto mutuo aiuto, in attuazione dell'art. 1 co 5 della legge 328/2000. Tali centri potranno offrire informazione e orientamento rispetto all'utilizzo di strumenti, servizi e ausili per l'autonomia, attività di empowerment rivolte a persone con disabilità ed alle loro famiglie, servizi di supporto nella gestione del servizio di assistenza personale.  

4. Per verificare l’efficacia e l’efficienza del servizio di assistenza autogestita viene istituita presso il Ministero della Solidarietà Sociale una commissione di monitoraggio e valutazione del progetto, nella quale dovrà essere garantita la partecipazione di organismi rappresentativi delle persone con disabilità.

 

Articolo 3.

1. A tal fine è istituito il Fondo Nazionale per la Vita Indipendente delle persone con disabilità grave, per finanziare  i progetti della presente legge nel modo seguente: per l’anno 2008 per euro                   , per il 2009 per euro                  e per il 2010 per euro

2. Le Regioni per ottenere la quota parte del Fondo di cui al comma precedente, debbono presentare al Ministero della Solidarietà Sociale una richiesta corredata dal fabbisogno e dal progetto generale che la Regione intende attuare con i fondi stanziati, ai sensi della presente legge.

3. Detto fondo può essere ulteriormente alimentato dalle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza e dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

 

 


 

 

  NEWS HOME