COSTITUZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE VITA INDIPENDENTE
L’assemblea approva a maggioranza la costituzione formale del Coordinamento Nazionale per la Vita Indipendente ed indica le linee guida per la realizzazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Da mandato ad un rappresentante di ciascuna regione tra i presenti all’assemblea.
Approva le seguenti linee guida per la predisposizione dello statuto:
1) Va costituito prima il Coordinamento nazionale e successivamente i Comitati regionali;
2) Il Coordinamento è costituito esclusivamente da persone fisiche;
3) Possono essere soci del Coordinamento tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione;
4) Sono previsti i seguenti organi:
a) Assemblea composta da delegati dei Comitati regionali
b) Consiglio Direttivo, composto da 1 rappresentante per ciascun Comitato regionale
c) Giunta esecutiva composta da almeno 5 persone
d) Presidente
e) Tesoriere
f) Segretario
5) Tutti gli organi sociali del Coordinamento debbono essere composti almeno per il 70% da persone con disabilità.
6) Il documento costitutivo finale dovrà essere predisposto entro 6 mesi.
7) Viene considerato documento finale quello approvato almeno dai due/terzi dei delegati alla sua realizzazione.