NUOVO CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DOMESTICO
2 marzo 2007:
ROMA - Badanti addio. Arriva l'assistente familiare
o 'l'addetta alla cura della persona': nel nuovo contratto delle colf viene
eliminata la parola badante ancora usata nel linguaggio comune e sui permessi di
soggiorno e si chiariscono i profili delle collaboratrici domestiche. L'intesa
per il rinnovo del contratto nazionale del settore lavoro Domestico, è stata
ratificata oggi da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, alla presenza del
ministro del Lavoro, Cesare Damiano, chiudendo, così, una trattativa durata
circa 2 anni.
"Ci auguriamo - spiega Laudina Zonca numero uno di Federcolf - che la parola
badante sparisca dalle carte d'identità, dai permessi di soggiorno e dalle
dichiarazioni all'Inps: nel contratto abbiamo definito per i diversi livelli di
cura della casa e di assistenza alle persone diversi livelli retributivi".
Così, se per un collaboratore familiare fisso in casa con meno di 12 mesi di
esperienza non addetto all'assistenza di persone lo stipendio base mensile è di
550 euro, per un lavoratore che fa assistenza a persone autosufficienti (anziani
e bambini) lo stipendio base mensile passa a 750 euro. Se la mansione di
vigilanza di bambini è occasionale ed esclude "qualsiasi prestazione di cura" lo
stipendio base è di 650 euro.
Nel contratto si chiarisce che, nel caso di assistenza a persone non
autosufficienti (livello C super), per il lavoratore che conviva con l'anziano o
la persona non autosufficiente lo stipendio base è di 850 euro. E se la
badante è una parola che tenderà a scomparire (non è mai citata nel contratto),
l'accordo riporta invece termini che rimandano a tempi passati.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DOMESTICO
13 FEBBRAIO 2007
Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011
Il giorno 1
febbraio 2007 le sottoindicate Parti si obbligano a sottoscrivere avanti al
ministro del lavoro il seguente
Art.
1 – Sfera di applicazione
Art.
2 – Indiscindibilità della presente regolamentazione
Art.
3 – Condizioni di miglior favore
Art.
4 – Documenti di lavoro
Art.
5 – Assunzione
Art.
6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art.
7 – Assunzione a tempo determinato
Art.
8 – Lavoro ripartito
Art.
9 – Permessi per formazione professionale
Art.
10 – Inquadramento dei lavoratori
Art.
11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art.
12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art.
13 – Periodo di prova
Art.
14 – Riposo settimanale
Art.
15 – Orario di lavoro
Art.
16 – Lavoro straordinario
Art.
17 – Festività nazionali ed infrasettimanali
Art.
18 - Ferie
Art.
19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art.
20 – Permessi
Art.
21 – Assenze
Art.
22 – Diritto allo studio
Art.
23 – Matrimonio
Art.
24 – Tutela delle lavoratrici madri
Art.
25 – Tutela del lavoro minorile
Art.
26 – Malattia
Art.
27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art.
28 – Tutele previdenziali
Art.
29 – Servizio militare
Art.
30 – Trasferimenti
Art.
31 – Trasferte
Art.
32 – Retribuzione e prospetto paga
Art.
33 – Minimi retributivi
Art.
34 – Vitto e alloggio
Art.
35 – Scatti di anzianità
Art.
36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del
vitto e dell’alloggio
Art.
37 – Tredicesima mensilità
Art.
38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art.
39 – Trattamento di fine rapporto
Art.
40 – Indennità in caso di morte
Art.
41 – Permessi sindacali
Art.
42 – Interpretazione del Contratto
Art.
43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
Art.
44 – Commissione paritetica nazionale
Art.
45 – Commissioni territoriali di conciliazione
Art.
46 – Ente bilaterale
Art.
47 – Cassa malattia Colf
Art.
48 – Previdenza complementare
Art.
49 – Contributi di assistenza contrattuale
Art.
50 – Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007
Parti
stipulanti
FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia rappresentata dal Presidente Sig.ra Laura Besozzi Pogliano, dal Vice Presidente Ing. Lelio Casale, dal Segretario nazionale Geom. Adolfo Gardenghi, e dai Sigg. ri: dott.ssa Teresa Benvenuto, sig.ra Paola Bianchi, Rag. Luigi Massimo Carriero, Ing. Lelio Casale, Cav. Tiziano Casprini, dott. Gino Cipriani, sig.ra Angela Filippi, dott. Renzo Gardella, dott, Dario Lupi, sig. Stefano Rossi, avv. Alfredo Savia, sig.ra Flavia Tettamanti, avv. Michele Zippitelli;
costituita da:
Nuova
Collaborazione, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Laura Besozzi Pogliano;
Assindatcolf, qui rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Gardella;
Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici qui rappresentata dal
Presidente, Sig.ra Paola Bianchi
Associazione Datori Lavoro Domestico qui rappresentata dal Vice Presidente, Rag.
Luigi Massimo Carriero.
e
DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO rappresentata da………………………….
da una parte,
e
la
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL)
rappresentata da…………………….
la
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL
TURISMO (FISASCAT-CISL) rappresentata da…………………….
la
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL)
rappresentata da…………………….
FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO,
rappresentata da ………….
dall’altra parte
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il
presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
-
Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a
Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione
Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, Associazione Datori Lavoro
Domestico,
-
Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a
Federcasalinghe,
da
una parte,
e
Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto
di lavoro domestico.
2. Il
contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana
o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e
delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali
caratteristiche del rapporto.
3.
Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in
tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68,
ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le
norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di
ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né
quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti
complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti
collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1.
Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4 - Documenti di lavoro
1.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i
documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in
visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento
sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge
vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o
attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti
di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente
rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in
possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro
subordinato.
Art. 5 – Assunzione
1.
L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1.
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di
assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole
specifiche:
a)
data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b)
livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12
mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone,
l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007,
nella ex terza categoria;
c)
durata del periodo di prova;
d)
esistenza o meno della convivenza;
e) la
residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli
effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore
dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza,
a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli
effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza
purché in costanza di rapporto di lavoro;
f)
durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g)
eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h)
collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla
domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
i)
retribuzione pattuita;
l)
luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di
eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari
(trasferte);
m)
periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n)
indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e
custodire i propri effetti personali;
o)
applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro,
dovrà essere scambiata tra le parti.
Art. 7- Assunzione a tempo determinato
1.
L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa
vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra
le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni
giustificatrici.
2. La
forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il
termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore
a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione
che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la
durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore,
compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
4. A
titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per
l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se
ripetitivo;
- per
sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del
rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria
famiglia residente all’estero;
- per
sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti
istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di
handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per
sostituire lavoratori in ferie;
- per
l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in
ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5.
Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di
lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
Art.
8 - Lavoro ripartito
1. E’
consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento
di un’unica obbligazione lavorativa.
2.
Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le
parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente
responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il
contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella
lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto
collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da
ciascuno dei due lavoratori.
4.
Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori
hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento,
sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione
temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio
dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei
coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e
normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di
entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6.
Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei
lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o
su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile
ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso
il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al
lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di
lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso,
l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo
contrattuale.
Nota
a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 44 predisporrà il
regolamento per l’attuazione del riproporzionamento di cui al comma 4 del
presente articolo.
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I
lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il
datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di
40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione
professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
1. I
prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali
corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito
“super”:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti
all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con
esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non
superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria
esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili
lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore
di lavoro.
Profili :
Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non
addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei
collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima
formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà
inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico
polifunzionale;
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della
casa;
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
Aiuto
di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica
del/dei cavallo/i;
Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali
domestici;
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie,
sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A
super
Profili:
a) Addetto
alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone
autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b)
Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini
in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione
di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della
necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni,
ancorché a livello esecutivo.
Profili:
Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale
andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di
pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla
lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito
del livello di appartenenza;
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del
datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella
proprietà, di custodia;
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di
manutenzione;
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche
complessi, di manutenzione;
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di
persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria
manutenzione e pulizia;
Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone
ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il
collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere
e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone
(anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di
specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo
svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e
responsabilità.
Profilo:
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di
assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono
gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei
necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro
caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
Maggiordomo.
Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze
connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere
di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
Capo
cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della
cucina e della dispensa;
Capo
giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di
manutenzione;
Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il
nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di
assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono
gli assistiti;
b)
Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a
tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
Note a
verbale:
1) Il
lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto
all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2)
Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più
importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di
relazione.
3) La
formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica,
si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello
specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o
all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata
minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1.
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue
prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti
autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e
conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue
prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e
conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D
super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia
ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione
prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di
inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il
personale non convivente, l’obbligo di corresponsione della prima colazione,
della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
2.
Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni
caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3.
L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto
sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e
quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione
discontinua.
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1. Al
personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà
corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente
contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa
tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al
lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza,
queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite
aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non
conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali
maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le
parti.
Art. 13 - Periodo di prova
1. I
lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30
giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super,
e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il
lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta
s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di
prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in
qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento,
a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze
accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione,
senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non
avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di
3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
Art. 14 - Riposo settimanale
1. Il
riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica,
mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della
settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la
propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che
costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale,
esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%,
a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana
diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il
riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste
prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere
altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non
retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così
lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione
globale di fatto.
4.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione
in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla
sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra
giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi
precedenti.
Art. 15 - Orario di lavoro
1. La
durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e
comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
10
ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i
lavoratori conviventi;
8 ore
giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite
su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I
lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti
di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei
quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti
pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30
ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle
seguenti tipologie:
interamente
collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive,in
non più di tre giorni settimanali.
A questi
lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato
nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella
prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando
l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali
prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato
nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la
retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno
della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate
temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con
la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art.
16.
3.
L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e
sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario
effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle
articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti
si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente
contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata
normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere
trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il
lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive
nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e
le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore
pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non
lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La
collocazione dell'orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro, nell'ambito
della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a
servizio intero per il personale convivente con servizio ridotto o non
convivente è concordata fra le parti.
6.
Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è
considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che
è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione
globale di fatto oraria o, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale
orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16.
7. Le
cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno
effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al
lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle
6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta
la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al
suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in
quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le
parti e non retribuito.
Art. 16 - Lavoro straordinario
1. Al
lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario
stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di
impedimento.
2. È
considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o
settimanale massima fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia
stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo
straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così
maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del
50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del
60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17.
4. Le
ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino
alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore
6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria
maggiorazione del 10%.
5. Le
ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di
preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In
caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e
diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al
prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di
assoluta episodicità e imprevedibilità.
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali
1.
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione
vigente; esse attualmente sono:
1° gennaio,
6
gennaio,
lunedì di Pasqua,
25
aprile,
1°
maggio,
2
giugno,
15
agosto,
1°
novembre,
8
dicembre,
25
dicembre,
26
dicembre,
S.
Patrono.
In tali
giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
2. In
caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di
fatto maggiorata del 60%.
3. In
caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore
avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al
pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
4.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno
retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le
giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai
sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il
riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività
di cui al comma 1.
Art. 18 – Ferie
1.
Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di
ferie di 26 giorni lavorativi.
2. Il
datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del
lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di
diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
3. Il
diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di
servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso
previsto al comma 8.
4. Le
ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in
non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione
delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due
settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane,
entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
5.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per
ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di
fatto mensile.
6. Al
lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle
ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il
compenso sostitutivo convenzionale.
7.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di
godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio
non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è
possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in
deroga a quanto previsto al comma 4.
8. In
caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento
del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio,
spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale
ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
9. Le
ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di
licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
1.
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di
lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi
compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il
compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante
tale periodo di dette corresponsioni.
Art. 20 – Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per
l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche
parzialmente con l'orario di lavoro.
I
permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
-
lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui
all’art. 15, comma 2;
-
lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12
ore annue.
Per i
lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore
saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
2. I
lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra
le parti.
3. Il
lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti
entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni
lavorativi.
4. Al
lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita
di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al
lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per
giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In
caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto
e dell'alloggio.
Art. 21 - Assenze
1. Le
assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate
al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 26 e per
quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 27.
2. Le
assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di
forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la
relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento
saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come
previsto dall’art. 6, lett. e) del presente contratto.
Art. 22 - Diritto allo studio
1.
Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro
favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del
diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale; un
attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le
ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno
essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro
l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli
esami stessi.
Art. 23 – Matrimonio
1. In
caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di
calendario.
2. Al
lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del
congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il
compenso sostitutivo convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della
documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Si
applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le
limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È
vietato adibire al lavoro le donne:
durante i 2
mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi
previsti dalla normativa di legge;
b)
per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del
parto;
c)
durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti
periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3.
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di
lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può
essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non
comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni,
ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa
di licenziamento della lavoratrice.
4. In
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto
il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta
al preavviso.
5. si
applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e
sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate
Dichiarazione a verbale:
Le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i
limiti della legislazione vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da
parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le
dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D.
Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte
le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti,
organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali
firmatarie del presente contratto.
Dichiarazione a verbale:
Le
Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra
affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per
quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele.
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
1.
Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16.
2. E’
ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n.
977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purchè
sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non
comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. E’
vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4.
Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958,
n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere
con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una
dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del
Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il
datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo
ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Art. 26 – Malattia
1. In
caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di
lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario
contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il
lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo
certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della
malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve
essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due
giorni dal relativo rilascio.
3.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico,
salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo
della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia
intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano
presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
4. In
caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la
conservazione del posto per i seguenti periodi:
1)
per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
2)
per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3)
per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I
periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno
solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6.
Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la
retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi
nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella
seguente misura:
fino
al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
dal
4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
7.
Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si
riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
8.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il
personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il
lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore
di lavoro.
9. La
malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Nota
a verbale:
Le
Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena
sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. In
caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore,
convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1)
per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
2)
per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
3)
per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I
periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno
solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al
lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano
le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Le
prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve
denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
-
entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
-
entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di
malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre
giorni;
-
entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per
gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti
entro tale termine.
5. La
denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte
di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere
rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il
datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi
tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il
personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il
lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di
lavoro.
8. L’
infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso
sospendono la decorrenza degli stessi.
Art. 28 - Tutele previdenziali
1. Il
lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali
previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di
non convivenza.
2.In
caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme
assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di
lavoro.
3.E’
nullo ogni patto contrario.
Art. 29 – Servizio militare e richiamo alle armi
Si fa
riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art. 30 – Trasferimenti
1. In
caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato,
per iscritto, almeno 15 giorni prima.
2. Al
lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di
assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della
retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.
3. Al
lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non
provveda direttamente il datore di lavoro.
4. Il
lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva
del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 31 –Trasferte
1. Il
lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal
datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o
la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune
e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi
settimanali.
2.
Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le
eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali
occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari
al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A,
per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in
soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo
obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga
1. Il
datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della
retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il
lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro,
firmata dal lavoratore.
2. La
retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
retribuzione
minima contrattuale di cui all’art. 33, comprensiva per i livelli D e D super di
uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b)
eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c)
eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d)
eventuale superminimo.
3. Nel
prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui
alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad
personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di
cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività
nonché le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una
dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate
nell'anno.
Art. 33 - Minimi retributivi
1. I
minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al
presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art.
36.
Art. 34 - Vitto e alloggio
1. Il
vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e
sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e
morale dello stesso.
2. Il
datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a
salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I
valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F
allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del
successivo art. 36.
di
Art. 35 - Scatti anzianità
1. A
decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima
contrattuale.
2. A
partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale
superminimo.
3. Il
numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Art. 36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio
1. Le
retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e
dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della
Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 43,
secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed
operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La
Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima
convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo
la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato dalle Organizzazioni
ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della
retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80%
della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai
rilevate dall’ ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e
in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.
3. Le
retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e
dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno
decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle
Parti.
Art. 37 - Tredicesima mensilità
1. In
occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore
una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa
compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle
note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno
corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto
di lavoro.
3. La
tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di
conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
1. Il
rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza
dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
fino a 5
anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre
i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di
calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2
anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre
i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di
calendario.
2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
30 giorni di
calendario, sino ad un anno di anzianità,
60
giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla
scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e
da cose non di proprietà del datore di lavoro.
3. In
caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente
un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non
concesso.
4.
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non
consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il
licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere
incorso il lavoratore.
5. Al
lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato
preavviso.
6. In
caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il
rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
7. I
familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in
solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio
1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive
del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le
quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della
citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75%
dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della
quota maturata nell'anno in corso.
2. I
datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una
volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3.
L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre
1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati
nella seconda e terza categoria.
4.
Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità
è determinata nelle seguenti misure:
A)
Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con
orario settimanale superiore alle 24 ore:
1)
per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al
personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno
d'anzianità;
b) al
personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al
personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al
personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al
personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
b) al
personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per
l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno
d'anzianità;
2)
per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per
ogni anno d'anzianità;
3)
per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per
ogni anno d'anzianità;
4)
per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per
ogni anno d'anzianità.
Le
indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima
retribuzione e accantonate nel T.F.R..
5. Ai
fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si
ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26
l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982.
Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o
tredicesima mensilità.
Art. 40 - Indennità in caso di morte
1. In
caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono
corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai
parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
2. La
ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi
diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
3. In
mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le
norme della successione testamentaria e legittima.
Art. 41 - Permessi sindacali
1. I
componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica
risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza,
rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno
diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni
degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I
lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al
datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso
rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
1. Le
controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al
rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del
presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 44.
2. La
Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
1. È
costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti
contratto.
2.Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei
datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale
delibera all’unanimità.
3.La
Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale
1.
Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una Commissione
paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei
lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di
lavoro, stipulanti il presente contratto.
2.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato
all’art. 42:
a)
esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione
del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni
territoriali di conciliazione;
b)
esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove
figure professionali;
c)
esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei
lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali,
stipulanti il presente contratto.
3. La
Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità
o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il
presente contratto.
4. Le
Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in
concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.
Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione
1.
Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del
presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in
conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive
modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita
Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante
dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di
lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano
mandato.
2.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad
esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui
agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
Art. 46 - Ente bilaterale
1.
L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo
(attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%,
da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a
Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
2.
L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1)
istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al
fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro
Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la
situazione occupazionale della categoria;
- le
retribuzioni medie di fatto;
- il
livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il
grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai
lavoratori immigrati;
- la
situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i
fabbisogni formativi;
- le
analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2)
promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
Art. 47 - Cassa malattia Colf
1. La
Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento
economico di malattia.
2. Le
Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007,
tempi e modalità delle prestazioni.
Art. 48 - Previdenza complementare
1. Le
Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i
lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula
del presente contratto.
2.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti
convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per
cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e
il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della
retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale
1.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e
47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al
servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni
stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza
contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai
sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di
versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità
concordata tra le Parti.
2.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori
di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei
quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le
Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il
rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al
presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore
di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 50 - Decorrenza e durata
1.Il
presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze
previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in
vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In
caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima
della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.
3. Le
Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente
contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
Chiarimenti a verbale.
1) Il
calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della
retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella
settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2)
Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si
considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3)
Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si
considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le
frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando
raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5)
Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità
di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli
elementi fruiti.
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI
TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili) |
||
A |
550,00 |
|
AS |
650,00 |
|
B |
700,00 |
|
BS |
750,00 |
|
C |
800,00 |
|
CS |
850,00 |
|
D |
1.000,00 |
+ indennità 150,00 |
DS |
1.050,00 |
+ indennità 150,00 |
|
|
|
TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2°CO.(valori mensili) |
||
B |
500,00 |
|
BS |
525,00 |
|
C |
580,00 |
|
|
|
|
TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) |
||
A |
4,00 |
|
AS |
4,70 |
|
B |
5,00 |
|
BS |
5,30 |
|
C |
5,60 |
|
CS |
5,90 |
|
D |
6,80 |
|
DS |
7,10 |
|
|
|
|
TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili) |
||
|
AUTOSUFF. |
NON AUTOSUFF. |
BS |
862,50 |
|
CS |
|
977,50 |
DS |
|
1.207,50 |
|
|
|
TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili) |
||
|
|
|
LIV. UNICO |
577,50 |
|
|
|
|
TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri) |
||
pranzo e/o colazione |
|
1,637 |
cena |
|
1,637 |
alloggio |
|
1,416 |
totale |
|
4,69 |
NOTE:
1. I
lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno
inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali
nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici
conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti
afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.
2.
Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam,
superminimi, etc.) saranno riassorbite fino a concorrenza nei nuovi minimi
tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in
atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal
presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto
al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.
3. Le
Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è
complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.