Emendamenti alla Finanziaria del Movimento Politico dei Cittadini,
presentati il 18/10/07 in Commissione Bilancio dal Sen. Fernando Rossi
A)
Dopo l’art. 2, inserire il seguente:
“Art. 2 bis
(Omogeneizzazione aliquote delle rendite)
A decorrere dal 1 gennaio 2008 l’aliquota sulle diverse tipologie di rendite è omologata ad un tasso del 20%, che cancella le pregresse aliquote variabili, in base alla tipologia, dal 12,5% al 27%.
Le maggiori entrate derivanti dall’operazione sono destinate ad un apposito fondo per la defiscalizzazione di salari e stipendi, da impiegarsi in base ad un apposito regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e del Tesoro entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”
B)
Prima dell’art. 3, inserire il seguente:
“Art. 2 ter
(Impiego parziale delle riserve auree)
La riserva aurifera dell'Italia è ridotta del 50 per cento del suo ammontare.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, entro 3 mesi a partire dall’entrata in vigore della presente legge, le procedure di immissione graduale di 500 tonnellate annue di oro, come consentito dagli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea, per il periodo 2008-2010.
Le maggiori risorse derivanti dalla vendita sono destinate alla riduzione del debito pubblico.”
C)
Dopo l’art. 9, inserire il seguente:
“Art.9 bis
(Contenimento dei compensi agli amministratori di Società partecipate dai Ministeri)
1. All’articolo 1, il comma 465 della legge 296 del 2006 è così modificato:
“465. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dai Ministeri e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società”.
2. All’articolo 1, il comma 466 della legge 296 del 2006 è così modificato:
“466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo
degli emolumenti degli eletti al Senato della Repubblica. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità”.”
D)
All’art. 12, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. Gli Enti Locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell’Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine”.
[Firmato anche dal Sen. Raffaele Tecce - PRC]
E)
All’art. 22 (Sviluppo professionale delle Forze Armate), il comma 2 è sostituito da:
“La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1238 della legge 296 del 2006 è ridotto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
I risparmi derivanti da tale adeguamento andranno a rimpinguare proporzionalmente i singoli importi della Tabella C.”
[Fondo per rifinanziamento esercito e partecipazione a missioni di "pace"]
F)
Dopo l’Art. 23, aggiungere il seguente:
“Art. 23 bis
(Dipendenti Enti Locali comandati presso gli Uffici del Giudice di Pace)
I dipendenti degli Enti Locali comandati da almeno due anni, presso l’Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località, sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della Giustizia, con pari categoria giuridica ed economica e per l’esercizio delle funzioni per le quali sono stati comandati.
Le spese sostenute per l’entrata in vigore della presente norma sono a carico del Ministero della Giustizia. Conseguentemente ridurre i relativi importi nella tabella C”.
[Firmato anche dal Sen. Raffaele Tecce - PRC]
G)
Dopo l’art.25, inserire il seguente:
“Art.25 bis
(Piano triennale per le attività di contrasto della criminalità organizzata)
E’ prevista la predisposizione di un piano triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2008, per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli addetti alle attività di contrasto della criminalità organizzata e dell’elusione ed evasione fiscale.
Conseguentemente all’onere derivante, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C”
H)
All’art. 30 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili), il comma 2 è soppresso.
[Uso improprio CIP 6]
I)
Dopo l’art. 30 è aggiunto il seguente:
“Art. 30 bis
(Preparazione di un Piano Energetico Nazionale)
Per la progressiva riduzione delle immissioni di inquinanti in atmosfera, è prevista la predisposizione di un Piano triennale per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di polveri ultrafini, a decorrere dal 1 gennaio 2008, congiuntamente all’adozione di un Piano Energetico Nazionale, per la modulazione di scelte produttive e di approvvigionamento.
Conseguentemente all’onere derivante di 500.000 euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C”.
L)
Dopo l’art. 31, inserire il seguente:
“Art. 31 bis
(Finanziamento missioni militari all’estero)
Al comma 1240 della Legge 296 del 2006, l’importo per gli anni 2008 e 2009 è ridotto del 33%.
M)
All’articolo 47 (Personale della Croce Rossa Italiana), il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana nonché con corrisposto un contributo a carico del “ Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. e per l’Occupazione” pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.”
N)
Dopo l’Art. 53, inserire il seguente:
“Art. 53 bis (Fondo per l’autosufficienza)
E’ prevista la costituzione di un “Fondo Nazionale Vita Indipendente” di 500.000.000 di euro per l’anno 2008 per contribuire alle attività delle Regioni che pianificano, finanziano e realizzano progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti.
Conseguentemente all’onere di 500.000.000 di euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.”
O)
Prima dell’art. 54, inserire il seguente:
“Art. 53 ter
(Garanzia dei diritti dei cittadini)
Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti e consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legge sulla introduzione in Italia della Class Action, e di vigilare permanentemente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi dei prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.
Conseguentemente agli oneri derivanti dall’istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C”.
P)
Dopo l’art. 57, inserire il seguente:
“Art. 57 bis
(Recupero prestazioni pensionistiche INPS indebite)
1.Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2007, non si procede al recupero dell’indebito, del quale sia stata accertata l’esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.
2.Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l’anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l’indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell’indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
4. Nei casi di omessa dichiarazione, l’Ente previdenziale procede, dal 1 luglio dell’anno successivo, ad interrompere l’erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l’invalidità, la vecchiaia edc i superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell’indebito.
Conseguentemente al maggior onere per il trasferimento statale all’INPS, si prevede la proporzionale riduzione di tutti gli importi nella Tabella C”.
Q)
Dopo l’art. 58, inserire il seguente :
“art. 58 bis
(Pensioni di invalidità civile)
A decorrere dal 1 gennaio 2008, i trattamenti pensionistici di invalidità civile, il cui importo è attualmente definito in 253 euro mensili, sono adeguati all’importo di 516 euro al mese.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.”
R)
Dopo l’art. 84, inserire il seguente:
“Art. 84 bis
(Fondo di riserva costituito dalla ripartizione del signoraggio)
A decorrere dal 1 gennaio 2008 è costituito un fondo di riserva dell’importo di 2.400.000.000. di euro, per la defiscalizzazione di salari e stipendi e per lo sviluppo della ricerca e della innovazione nelle aziende italiane. La copertura finanziaria del fondo deriva dalla assegnazione allo Stato della ripartizione annuale del signoraggio spettante all’Italia, operata dalla Banca Centrale Europea.
Conseguentemente adeguare in proporzione tutti gli importi della Tabella C”
S)
All’art. 92, al comma 3, dopo il punto 10, aggiungere:
“10 bis (Enti di Ricerca) Per le specifiche esigenze di stabilizzazione del personale degli Enti di Ricerca gli effetti del comma 520 L.296/06 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1 gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 L.296/06 maturati anche con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e con Assegno di Ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 L.296/06 il relativo fondo è elevato a 50 milioni di Euro per il 2008, 70 milioni per il 2009, 90 milioni per il 2010.
10. ter (Università) Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del XX per cento, l’1% del quale è destinato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal c. 519, art. 1 della legge 296/07 così come modificato dall’art.93 comma 1 della presente legge.
Il Ministro dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative . Al fine di garantire l’omogeneità e la corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dell’applicazione delle indicazioni fornite nella Direttiva n° 07 del 30/04/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica relativa Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione, gli Atenei che non hanno adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 519 della Legge Finanziaria 2007 in termini di requisiti e modalità di assunzione dovranno farlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Università, nelle more dell’adeguamento dei propri regolamenti, provvederanno per il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 519 così come modificato dall’art.93 comma 1 della presente legge, con contratto scaduto nell’anno 2007 e non prorogato, al richiamo in servizio sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
A copertura degli oneri derivanti , ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C”
T)
Dopo l’art. 92, inserire il seguente:
“Art. 92 bis
( Stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici)
Le disposizioni di cui all’art.92 non si applicano alle Amministrazioni che adottino i provvedimenti di cui al comma 519 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1 dell’’art. 93 (Assunzioni di personale ) della presente legge e limitatamente al personale non dirigenziale che sia in servizio o abbia prestato servizio nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con contratti non a tempo indeterminato ( Co.Co.Co., Co.Co.pro, interinali, a tempo determinato, LSU) da almeno tre anni, anche non continuativi e anche con tipologie contrattuali differenti, o che consegua tale requisito in virtu` di contratti o di proroghe stipulati anteriormente alla data del 29 Dicembre 2007, anche contratti di diritto privato purchè stipulati dalle Amministrazioni di cui al all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.”
U)
Dopo l’art.93 aggiungere il seguente:
“Art. 93 bis
(Fondo per la stabilizzazione dei lavoratori pubblici)
1. Al fine della copertura economica dei provvedimenti di cui all’93 (assunzioni di personale) il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici” di cui all’art.1 comma 417 e ss. g. della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato per gli anni 2008-2009-210 di Euro 500.000.000 .
2. Al Comma 418 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole “entro il 30 aprile 2007”
sono sostituite dalle parole “entro e non oltre il 31 marzo 2008”.
3. Alla lettera a) del comma 420 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole “venti per cento” sono sostituite con “quaranta per cento”.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C”.
Inoltre il Sen. Fernando Rossi ha firmato per conto dell'M.P.C. alcune interrogazioni del Sen. Franco Turigliatto, aventi per argomento:
- detrazione per l'imposta comunale sull'ICI;
- pagamento ICI immobili di proprietà di enti religiosi;
- benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
- partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre;
- indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari;
- recupero evasione fiscale a beneficio dei Comuni;
- minimo e massimo di pensione;
- prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto;
- programma per uso corretto delle risorse idriche in agricoltura;
- organizzazione del vertice G8 in Italia;
- fondo per le vittime dell'amianto;
- sostegno alle persone affette da più minorazioni;
- agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati