21 novembre 2007

 

Schema di disegno di legge recante norme relative alle persone non autosufficienti, alle politiche sociali e alla famiglia

 

Art. 1

(Delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti)

1. Con l’obiettivo di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscano un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti sulla base dei principi generali di universalità nell’accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata, di sostegno alla scelta della persona non autosufficiente di poter rimanere nel suo domicilio, di coinvolgimento delle comunità locali e della società civile nella definizione, attuazione e valutazione degli interventi. I decreti assicurano che le finalità della presente legge siano conseguite in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei criteri e delle modalità di accertamento e valutazione della condizione di non autosufficienza attraverso:

1) la definizione della condizione di non autosufficienza con riferimento alla perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto rilevante di altre persone;

2) l’articolazione della condizione di non autosufficienza in diversi livelli di gravità in rapporto all’entità e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona non è in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell’autonomia cognitiva e della mobilità ed alla complessità, intensità e durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia e a promuovere e sostenere la piena espressione delle capacità della persona non autosufficiente;

3) l’accertamento della condizione di non autosufficienza attraverso strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona, uniformi su tutto il territorio nazionale, rispondenti alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed ispirati ai principi generali della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), tenuto conto della facilità di gestione e delle modalità di accertamento già sperimentate nei diversi ambiti regionali; l’accertamento è effettuato da Unità di valutazione multidisciplinari in cui è assicurata la partecipazione, tra gli altri, del medico di medicina generale della persona non autosufficiente, di personale sanitario dell’area infermieristica e riabilitativa e delle figure professionali socio-assistenziali dei Comuni. Agli adempimenti derivanti dal presente criterio di delega le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità delle medesime amministrazioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, lettera m), alle persone non autosufficienti, con l’obiettivo di favorire la loro permanenza all’interno del proprio domicilio o del nucleo familiare, mediante:

1) la previsione o il rafforzamento di “punti unici di accesso” che garantiscano l’accoglienza e l’informazione sulle opportunità e le tipologie di assistenza disponibili, anche in funzione della prevenzione dell’aggravamento della condizione di non autosufficienza, e che agevolino e semplifichino l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, incluso il percorso di ricovero o dimissione dall'ospedale ovvero da strutture residenziali, anche qualora il ricovero si renda necessario per ragioni di temporaneo sollievo dei familiari o conviventi;

2) la definizione delle modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso la formulazione di un piano personalizzato di assistenza che individui le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sanitarie a cui la persona ha diritto in base ai bisogni accertati, assicurando la partecipazione dell’assistito e dei suoi familiari o conviventi alla definizione del piano, nonché dei soggetti del Terzo settore coinvolti nell’attuazione del piano, e favorendo il mantenimento e il recupero di condizioni di autonomia anche attraverso l’uso di ausili e nuove tecnologie;

3) la previsione che per le persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il piano personalizzato di cui al punto 2) sia predisposto, in coerenza con l’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare la loro piena integrazione nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro e la previsione che per le persone anziane non autosufficienti il piano sia volto, in coerenza con l’articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a sostenere e a favorire l’autonomia e la permanenza nell’ambiente familiare;

4) la previsione, previa ricognizione delle risorse destinate a tali fini dalle Regioni, dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale per quanto riguarda sia la componente sociale che quella sociosanitaria della spesa, in via aggiuntiva rispetto alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 4), che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto, trascorsi i quali il decreto è emanato anche in assenza del parere, nonché sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore, siano contestualmente determinate:

                               i.      le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

                             ii.      le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;

                           iii.      i costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli relativi alla componente sociale posti a carico del Comune, con l’eventuale compartecipazione dell’assistito ai sensi della successiva lettera d), per ciascuna tipologia di prestazione, ad esclusione di quelle ad elevata integrazione sanitaria, comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e interamente a carico del Servizio sanitario nazionale;

5) la definizione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, in relazione alla complessità, intensità e durata dell’assistenza, al livello di non autosufficienza accertato ai sensi della lettera a) e alle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza dell’assistito, nonché di standard quantitativi dell’offerta di servizi in relazione alle caratteristiche della popolazione e del territorio;

6) il recepimento e l’integrazione degli standard di cui al precedente punto 4) nei criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture concernenti il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, nonché nella definizione dei profili professionali delle figure professionali sociali ai sensi dell’articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

7) l’individuazione di idonee modalità di compensazione tra regioni e autonomie locali dei costi sostenuti per l’assistenza semiresidenziale e residenziale nell’ipotesi di beneficiari non residenti nel territorio di erogazione della prestazione, nonché per l’assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale nel caso di cambio di residenza anagrafica;

c) definizione delle modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della cornice finanziaria indicata all’articolo 1, comma 2, lettera b), punto 4), attraverso:

1) un piano biennale per gli anni 2008 e 2009 per la protezione sociale dei soggetti non autosufficienti, che individui una progressione graduale, nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con riferimento ai livelli di cui alla lettera b), punti 1), 2) e 4), alinea i), da garantirsi su tutto il territorio nazionale nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili; il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto, trascorsi i quali il decreto è emanato anche in assenza del parere, nonché sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore; 

2) la previsione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, di criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria definite dal piano personalizzato di cui alla lettera b), punto 2), tenuto conto della gravità della condizione di non autosufficienza, del tipo di patologia o disabilità, delle condizioni economiche come definite alla lettera d);

3) la previsione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali e per le sole prestazioni residenziali non rivolte a persone in condizione di non autosufficienza particolarmente grave, da definire con le modalità di cui alla lettera a), che nella determinazione dei criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni, di cui alla successiva lettera d), possano rilevare le condizioni economiche del coniuge e dei soli parenti in linea retta di primo grado, entro limiti definiti rispetto al loro reddito, ai loro carichi familiari e alla quota di compartecipazione richiesta;

4) la previsione che il FNA sia ripartito, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di indicatori che tengano conto della distribuzione regionale delle persone non autosufficienti accertate ai sensi della lettera a), integrati da indicatori demografici e socio-economici su base territoriale, con l’individuazione delle risorse necessarie a finanziare il sistema informativo di cui alla lettera e), punto 1);

5) l’individuazione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, di quote destinate a garantire un’offerta di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle diverse situazioni regionali e di quote destinate al raggiungimento di obiettivi specifici da parte di ciascuna regione e provincia autonoma nell’ambito dei livelli essenziali di cui alla lettera b);

6) la previsione che il Piano biennale sia definito in coerenza con misure volte a favorire l’assunzione da parte dei soggetti non autosufficienti o dei loro familiari di addetti all’assistenza personale o familiare stabilite nell’ambito delle politiche coordinate dalla cabina di regia nazionale di cui all’articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

7) la previsione che le risorse del FNA sono finalizzate alla copertura dei costi della componente sociale delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti e sono aggiuntive rispetto alle risorse finalizzate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria incluse le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, nonché a quelle già iscritte sui bilanci di competenza dell'esercizio finanziario 2007 già destinate da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. In particolare, sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore eventualmente già riconosciuti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali;

8) la promozione di forme di accompagnamento, supporto e partenariato, in relazione alle specifiche situazioni regionali, finalizzate al raggiungimento di una maggiore uniformità nel sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti;

9) il recupero delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome che, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato ai sensi della lettera e) risultino non utilizzate; il recupero è disposto anche quando sia accertata una riduzione dell’ammontare di risorse proprie regionali destinate ai servizi per la non autosufficienza;

d) definizione dei principi e delle modalità sulla cui base può essere richiesta agli assistiti la compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), punto 3), del presente comma, in coerenza con la cornice finanziaria ivi prevista, mediante:

1) l’utilizzo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

2) con riferimento alla componente sociale delle prestazioni per i non autosufficienti, la revisione delle modalità di calcolo dell’indicatore ISEE relativamente alle componenti economiche con evidenziazione della situazione economica della sola persona assistita;

3) la previsione di una soglia di ISEE al di sotto della quale non può essere richiesta alcuna compartecipazione al costo delle prestazioni e di una soglia al di sotto della quale la compartecipazione non può essere pari all’intero costo della prestazione, fatte salve le soglie più elevate definite a livello regionale e locale;

4) l’individuazione di modalità con cui, nei casi di valori ISEE inferiori alle soglie di cui al punto 3), possano rilevare nella compartecipazione al costo della componente sociale delle prestazioni anche le condizioni economiche delle persone beneficiarie di donazione da parte della persona assistita nei cinque anni antecedenti l’accertamento della condizione di non autosufficienza, entro limiti definiti rispetto al valore della donazione stessa;

5) la previsione che l’articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sia modificato in coerenza con i criteri di identificazione delle persone tenute a partecipare, direttamente o indirettamente, al costo della componente sociale delle prestazioni ai sensi della lettera c), punto 3) e della lettera d), punti 2), 3) e 4);

6) il rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE anche attraverso le misure di cui alla successiva lett. e);

e) definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi sociali e sociosanitari in favore delle persone non autosufficienti attraverso:

1) la predisposizione di un sistema informativo degli interventi di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (SINA) che rilevi le persone prese in carico dal sistema, nonché l’offerta e i costi dei servizi, inclusi i punti unici di accesso di cui alla lettera b), punto 1), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all’articolo 71, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con riferimento agli interventi previsti nel Piano biennale di cui alla lettera c), punto 1);

2) le modalità di integrazione tra il SINA e il sistema informativo dell’ISEE di cui dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

3) le modalità di integrazione del SINA con il sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e il Nuovo sistema informativo sanitario, nell’ambito della cornice tecnico normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

4) la previsione che il monitoraggio degli interventi collegato al Piano biennale, sulla base delle risultanze del SINA, sia illustrato mediante la presentazione di una relazione al Parlamento alla fine del biennio;

5) l’individuazione di modalità di valutazione della progettazione e dell’attuazione dei servizi relativi alla presente legge a livello nazionale e regionale, con articolazione a livello locale, anche con riferimento all’efficacia degli standard di cui alla lettera b) punto 5), delle cui conclusioni dia conto la relazione di cui al punto precedente;

6) la previsione che ad ogni articolazione territoriale corrispondano idonei strumenti volti ad assicurare la partecipazione attiva nella valutazione degli interventi da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di tutela dei cittadini non autosufficienti, in armonia con i principi di partecipazione richiamati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dei Ministri della solidarietà sociale e della salute di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

4. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti all’articolo 2.

Art. 2

(Delega per l’adeguamento del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al fine di completare il sistema di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo di adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tenendo conto delle esigenze organizzative e del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, secondo i  seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina dei congedi di cui al citato testo unico n. 151 del 2001 nei confronti di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, nonché dei soggetti ad essi equiparati;

b) piena attuazione dei principi di eguaglianza di genere e di pari opportunità tra uomini e donne nella materia dei congedi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso meccanismi di rimodulazione o di alternanza tra  lavoratrice e lavoratore;

c) introduzione di meccanismi di flessibilità che consentano di usufruire dei congedi di cui al citato testo unico n. 151 del 2001 nei periodi di effettiva necessità personale o familiare, ferma restando la durata massima dei congedi;

d) introduzione della fruizione oraria del congedo parentale nel limite massimo della metà dell’orario giornaliero, con esclusione della cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dalla legge;

 

e) facoltà per le lavoratrici madri, nel caso di decesso del bambino all’atto della nascita o durante il periodo di astensione obbligatoria, di riprendere anticipatamente l’attività lavorativa, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro  salute;

 

 f) previsione della possibilità di partecipazione della lavoratrice a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione in carriera, a corsi di formazione professionale, a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, nel periodo del congedo di maternità, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro  salute;

 

g) previsione che il divieto di licenziamento di cui al comma 9 dell’articolo 54 del testo unico si applichi, oltre che nel caso di adozione e di affidamento, anche nel caso di affidamento preadottivo, e che abbia durata pari al periodo complessivamente previsto per i genitori biologici;

 

h) previsione che la lavoratrice, o il lavoratore, per la cura di ciascun figlio minore di età, anche nel caso di adozione o affidamento di minori, abbia diritto, alternandosi con l’altro genitore, su istanza e con preavviso al datore di lavoro di almeno tre mesi, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura non superiore al cinquanta per cento, verificando con il datore di lavoro le modalità di articolazione della prestazione, per un periodo della durata massima di dodici mesi, al termine del quale è prevista l’automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

 

 i) previsione che al rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla lettera  h) non si applichino le norme in materia di lavoro supplementare, lavoro straordinario,  clausole elastiche di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorsi i termini previsti  il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

 

Art. 3

(Conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro)

1. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 9.  (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro) -1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il cinquanta per cento destinati a soggetti che impiegano fino a cinquanta lavoratrici o lavoratori, in favore di datori di lavoro privati iscritti in pubblici registri o albi professionali, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, ed in particolare i progetti che prevedano di applicare, contestualmente, sistemi innovativi per la valutazione della produttività;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città e dei piani triennali per l’applicazione delle buone pratiche in materia di pari opportunità.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 possono essere lavoratrici o lavoratori con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o  non autosufficienti, ovvero soggetti affetti da documentata grave infermità.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono inoltre impiegate per l’erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, laddove esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori limitino, in tutto o in parte, la prosecuzione  dell’attività lavorativa, di avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l’importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.”

6. I commi 1254, 1255 e 1256 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

 

 

Art. 4

(Carta della famiglia)

 

1.E’istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori.

 

2. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

3. La carta dà diritto a sconti sull’acquisito di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concordati con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. I partner che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Il Dipartimento per le politiche della famiglia predispone ed aggiorna sul sito istituzionale l’elenco dei soggetti convenzionati.  Le attività di promozione e di diffusione dell’iniziativa poste in essere da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri rientrano tra quelle previste, per il Fondo delle politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dall’articolo1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 5

(Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

 

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni nonché dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale. I componenti dell’Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a 40,  nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro della solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il concerto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione ed attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali, gli istituti di previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L’Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro della solidarietà sociale in numero non superiore a cinque.

4. L’Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro della solidarietà sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell’organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

 

5. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a)     predisporre un programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale;

b)    predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)     promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d)    promuove l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della Convenzione;

e)     promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

 

6. Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500 mila euro, a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riduzione  sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre  2000, n. 328.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti parole: «ogni due anni, entro il 15 aprile»”.

 

ART.  6

(Istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme)

1. Per favorire il rilancio e la promozione di iniziative di contrasto alle più gravi forme di disagio sociale, di assistenza e presa in carico delle persone che versano in stato di grave emarginazione e delle persone senza fissa dimora, anche allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di caduta nei circuiti dell’illegalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per la lotta alle povertà estreme", finalizzato all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m, con riferimento alle persone che vivono in condizione di povertà estrema.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota delle risorse del Fondo definita dal comma 6 del presente articolo é riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato in particolare alla realizzazione sul territorio di azioni e progetti di carattere sperimentale ed innovativo, fondati su un approccio multidimensionale, sulla costruzione di reti di partenariato tra soggetti pubblici e del privato sociale e finalizzati principalmente alla prima accoglienza, al ripristino di condizioni primarie di dignità della persona, all’accompagnamento ed al reinserimento sociale. Nei comuni di cui al comma 3 del presente articolo il Fondo è destinato anche alla realizzazione di interventi per la lotta al degrado delle periferie e dei quartieri sensibili.

5. Al fine di favorire il monitoraggio, la diffusione delle conoscenze, lo scambio delle buone prassi e la qualità degli interventi, il Ministero della solidarietà sociale attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità del presente articolo. Il servizio opera in raccordo con il sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è assegnata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 10 milioni di euro, di cui  5 milioni di euro riservati ai 15 comuni individuati dal comma 3 del presente articolo e 500 mila euro per il finanziamento del servizio, di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo ai comuni di cui al comma 3 del presente articolo nella misura del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per gli stessi comuni per l’anno in corso ai sensi del comma 6. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio. L’anticipo è assegnato a ciascun comune sulla base della quota ad esso assegnata nel riparto dell’anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli stessi comuni.

 

Art. 7

(Istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l’acquisto della prima casa)

1. Al fine di sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per la prima casa, è istituito il “Fondo di solidarietà sui mutui per l’acquisto della prima casa”. Il funzionamento del fondo sarà disciplinato, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  con decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  La dotazione del Fondo è pari 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009, 2010.

 

Art. 8

(Ulteriori norme in materia di politiche sociali)

 

1. Al comma 1258 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “è determinata” sono aggiunte le seguenti parole: “, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1”.

2. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l’anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L’anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell’anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l’anticipo.

4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l’articolo 21, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

 5. All’articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole «nonché a non vedenti» sono aggiunte le seguenti parole «e sordi»”.

6. Per il potenziamento delle attività di indagine, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche in ambito sociale, è attribuito all’Istituto italiano di medicina sociale, di cui alla legge 10 febbraio 1961, n. 66, un finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008”.

 

 

Art. 9

(Copertura finanziaria)

 

1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 6, 7 e 8, pari a euro 17 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e a euro 2 milioni annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

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