"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave"
(Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123)
Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;
b) all'articolo 39, comma 2,all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti:
«, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio»;
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera 1), sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, allistituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;
d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».(1)
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), dei presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) si veda il Decreto 6 agosto 1998
Art. 2.
Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi
1.Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n.. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri. 4.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 maggio 1998