Articolo 1 – gennaio 2005
CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – Legge 13/1989
Il 1° Marzo 2005, scadrà il termine per la presentazione delle domande di contributo regionale a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (le domande presentate dopo non decadono, ma entrano nella graduatoria dell’anno successivo). Hanno diritto al contributo i seguenti soggetti:
- I disabili che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori.
- Le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile.
- I condomini ove risiedano i soggetti (solo per le spese di adeguamento relative a parti comuni).
- I centri o gli istituti residenziali per l’assistenza a persone handicappate.
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere presentata dalla persona disabile o da chi ne esercita la potestà o tutela al Sindaco del Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’intervento. IMPORTANTISSIMO: la domanda deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e previa autorizzazione dell’intervento da parte dell’Ufficio Tecnico, altrimenti si perde il diritto ad avere il contributo. Nel caso vi sia la necessità di un intervento all’esterno dell’abitazione (ascensore, montascale, rampe, ecc.) ed uno all’interno, (allargamento di porte, adeguamento del bagno o della cucina, ecc.) è possibile presentare, contemporaneamente, due richieste distinte di contributo. Per ulteriori informazioni e ritiro della modulistica per la domanda, rivolgersi all’Ufficio competente del proprio Comune. Per il Comune di Carmagnola l’ufficio competente è: Ufficio Urbanistica, edilizia privata, settore eliminazione barriere architettoniche, presso l’Ufficio Tecnico – Piazza Manzoni, 10/12 – Tel: 011 9724254 – Lunedì/Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 Giovedì dalle 9.00 alle12.00 e dalle 14.30 alle16.30. Responsabile geometra Walter Tesio.
Inoltre, per informazioni, ci si può rivolgere anche a: Regione Piemonte Direzione dell’Edilizia Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia Via Lagrange, 24 – 10123 Torino – Tel. 011 4323172-4323203.
Articolo 2 – febbraio 2005
L’INVALIDO AL SICURO. AL VIA LA SANATORIA DELLE SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE.
Gli invalidi civili non devono restituire neanche un centesimo di euro delle somme che hanno eventualmente percepito indebitamente negli anni passati, almeno fino al 1° ottobre 2003. Lo stabilisce la Finanziaria 2004 (articolo 42) e lo chiarisce l’Inps con una recente circolare. Fanno parte delle partite irrecuperabili anche gli indebiti relativi alle verifiche operate alla fine dell’anno scorso dal Ministero delle Finanze sulle dichiarazioni relative agli anni dal 1996 al 2000. L’Inps, inoltre, senza necessità di presentazione di alcuna domanda o istanza da parte degli interessati, attiverà d’ufficio la rinuncia delle somme indebitamente percepite dagli invalidi che, in epoca precedente la verifica, erano già state notificate e poste in fase di recupero. E’ opportuno ricordare che il decreto del Ministero dell’Interno del 31/10/92 n. 553, stabilisce che ai fini dell’accertamento dell’esistenza del requisito reddituale per un determinato anno si deve considerare il reddito dell’anno precedente, però, al limite di reddito fissato per lo stesso anno preso in esame. Per esempio, per l’erogazione della prestazione in conto 2004 si considera il reddito del 2003 ma nei limiti fissati per il 2004. Qualora i limiti reddituali vengano superati per eventi eccezionali che, però, non incidono durevolmente sul patrimonio dell’interessato (liquidazione di arretrati, Tfr ecc.), la prestazione sospesa viene ripristinata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui i redditi rientrano nei limiti previsti. Non occorre, in questo caso, un nuovo accertamento dei requisiti sanitari che hanno dato luogo al riconoscimento dell’invalidità civile. Coloro che dovessero ricadere in questa evenienza possono stare tranquilli perché saranno assistiti direttamente dall’Inps. Al ricevimento dell’avviso da parte dell’Ente o di propria iniziativa, gli interessati dovranno presentare entro la fine dell’anno una domanda di ripristino della provvidenza, con effetto valido dal primo giorno dell’anno successivo. La richiesta va corredata dalla dichiarazione dei redditi per accertare che si rientra nei limiti stabiliti per l’anno considerato. Toccherà poi al Ministero delle Finanze verificare la situazione reddituale. Diverso è il caso delle prestazioni che vengono definitivamente revocate per motivi di reddito. Questo perché incidono in maniera costante sul patrimonio del titolare del trattamento: per esempio, è uno dei casi più frequenti, ci potrebbe essere la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell’Istituto previdenziale o da parte di un Ente che faccia superare i limiti reddituali. In questo caso, in cui l’assegno viene revocato, è ancora possibile presentare un’istanza di riesame, ma sarà come effettuare una nuova richiesta e sarà necessario ripetere gli accertamenti sanitari.
Tratto dall’articolo, a firma di Roberto Urciuoli, pubblicato sul mensile “Club3” di gennaio 2005.
Articolo 3 – marzo 2005
PIÙ AIUTI A CHI ASSISTE I NON AUTOSUFFICIENTI
Decorre dal 2005 il nuovo bonus fiscale per le spese sostenute pagando stipendi e oneri contributivi ai dipendenti che si prendono cura delle persone non autosufficienti, assistendole nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'ultima finanziaria ha infatti introdotto una nuova deduzione, che comunque non può superare € 1.820,00, e che, ricordiamo, al pari di quelle previste per oneri famigliari (articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi), riduce la base imponibile su cui calcolare le imposte del contribuente.
Tale riduzione non si applica in via automatica, ma mediante un meccanismo di calcolo molto simile a quello che abbiamo già affrontato per il conteggio della no tax area nella scorsa dichiarazione dei redditi. Si tratta quindi dell'ormai solito meccanismo per cui la deduzione spettante si va a ridurre, fino anche ad annullarsi, con l'aumentare del reddito. Vediamo però ora nel dettaglio chi può beneficiare dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 2/2005, che sono considerati <<non autosufficienti nel compimento degli atti delle vita quotidiana>> i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di camminare e vestirsi. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continua. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. L'Agenzia ha chiarito che la deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa a un soggetto ricoverato in una casa di cura o riposo, purché la spesa per l'assistenza personale sia certificata distintamente rispetto a quella relativa alle altre prestazioni fornite dal luogo di ricovero. La disposizione non prevede che il famigliare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza, ma che deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Da ricordare infine che la deduzione in commento non pregiudica la possibilità di dedurre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Tuir, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai sevizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.594,37 sul Modello 730 o UNICO-Persone fisiche.
Tratto dall'articolo pubblicato su "Tuttosoldi" de la Stampa del 31/12/2004
Articolo 4 – aprile 2005
L’INVALIDITÀ “CONTA”, PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE, SOLO PRIMA DEI 65 ANNI
A volte succede che, per pigrizia o mancanza di tempo, uno rimanda la presentazione della domanda di riconoscimento d’invalidità salvo poi venire a sapere (ma è troppo tardi ormai) che c’è un’età fissata dalla legge oltre la quale si perde il diritto alla prestazione economica legata al solo reddito annuo individuale. A questo proposito, su “TuttoSoldi” de “La Stampa” del 28/02/2005, è stata pubblicata l’illuminante storia di una signora di 67 anni che vi proponiamo.
Una nostra lettrice di 67 anni ha chiesto alla propria ASL di riferimento di accertare il grado della sua invalidità. Il risultato della commissione medica è stato: 80% di riduzione delle sue capacità. Forte di questa “patente”, la signora chiede la liquidazione dell’assegno mensile pagato dall’INPS, dal momento che non ha redditi e vive con il marito di 71 anni pensionato Inpdap.
All’apparenza, la lettrice sembra avere tutti i requisiti per percepire l’assegno. Tuttavia, gli uffici gli hanno risposto in modo negativo: <<Lei non ha titolo alla pensione d’invalidità civile>>. E questo perché la richiesta è stata presentata avendo superato i 65 anni. La signora se ne fa un cruccio: <<ma come, sono riconosciuta invalida, non ho redditi, e l’assegno non mi viene dato?>>. Purtroppo per la signora la procedura è assolutamente regolare. In tema di invalidità civile, c’è la “barriera” dei 65 anni di età: – fino a 64 anni e 11 mesi la domanda di assegno o pensione può essere accolta (sempreché la persona sia riconosciuta invalida) ed è subordinata al solo reddito individuale (quest’anno e di € 4.017,26) e tale diritto acquisito vale anche in seguito; – dai 65 anni in poi la domanda è bocciata (anche se dichiaratamente invalidi) perché lo Stato, in sostituzione, riconosce al cittadino l’assegno sociale dell’INPS. Questo diverso “indirizzo” della domanda, però, ha un risvolto negativo: l’assegno sociale, oltre al reddito personale (quest’anno e di € 4.874,61), è subordinato anche al cumulo dei redditi del coniuge (quest’anno è di € 9.749,22). Siccome il marito della signora ha una pensione che supera i limiti ammessi di reddito coniugale, l’interessata non ha diritto ad alcuna prestazione economica: – ne come invalida civile perché la domanda di assegno è stata presentata oltre i 65 anni di età; – ne come assistenza dall’INPS (assegno sociale) perché il reddito del marito supera i limiti posti dalla legge. Pertanto, chi fosse in prossimità di compiere i 65 anni e dovesse presentare la domanda, lo faccia senza indugio per evitare brutte sorprese.
Articolo 5 – maggio 2005
DISABILI SULLE PISTE DI SCI. NON È SOLO SVAGO
Protesi di ogni tipo, speciali attrezzi adattati caso per caso, sussidi elettronici per l’udito: è lungo l’elenco delle tecnologie che negli ultimi decenni hanno facilitato l’accesso dei disabili agli sport invernali (e di riflesso, a molte altre attività). Oggi possono sciare persone paraplegiche, amputate di una gamba o anche di entrambe e persone prive della vista. Una finestra su questa realtà ancora poco conosciuta l’ha aperta l’Aviph, – Associazione di volontariato per l’inserimento e la professionalità degli Handicappati – (tel. 011 882089; 338 9109 183; assaviph@virgilio.it ) organizzando un incontro con la partecipazione di giovani disabili provenienti da gran parte dell’Europa, e in particolare dalla Russia e dalla Polonia. Guardando alle Paraolimpiadi di Torino (10-19 marzo 2006), una giornata del convegno si è svolta a Bardonecchia, dove le nuove tecnologie sono state messe alla prova sulle piste di Campo Smith. Sono monosci montati su appositi sedili avvolgenti: l’atleta agisce spostando il peso del corpo esattamente come fa un normale sciatore gravando ora su uno sci ora sull’altro, due stabilizzatori aiutano a mantenere l’equilibrio. Per imparare si usano sedili simili ma più inclinati all’indietro, sostenuti da due sci affiancati e forniti di una maniglia posteriore per permettere all’istruttore di addestrare l’allievo e insieme garantirne la sicurezza. A Sauze d’Oulx l’associazione SciAbile ha già iniziato a questa attività una cinquantina di portatori di Handicap di ogni età (fino a 70 anni!). Testimonial è Alessandro Zanardi, lo sfortunato e coraggioso pilota di Formula 1 che in un terribile incidente ha perso entrambe le gambe sul circuito di Dresda il 15 settembre 2001.
La psicologa Claudia Gambarino fa parte del gruppo di maestri del <<Sauze Project>> che insegnano l’uso degli sci per disabili. Allo sport praticato dai portatori di handicap ha dedicato la sua tesi di laurea. “Per queste persone – spiega – è una straordinaria opportunità non solo perché si divertono e provano la soddisfazione di riuscire a svolgere un’attività che a prima vista sembra ianaccessibile a un portatore di handicap motori così gravi, ma anche perché questo esercizio migliora l’umore e perché può avere un effetto riabilitativo più o meno rilevante. Lo si è verificato anche con la risonanza magnetica funzionale: certe connessioni cerebrali possono almeno in parte ristabilirsi sotto lo stimolo di un’attività sportiva di questo genere”.
Tratto dall’articolo di TuttoScienze del 30/03/05.
Articolo 6 – giugno 2005
<<CELIACHIA SILENZIOSA IN AUMENTO>>
Su La Stampa dell’ 8/5/05 è stato pubblicato un interessante articolo in cui si spiega come l’ASL8 ha affrontato tale problema. Eccolo: <<La celiachia è molto più diffusa di quanto si pensi. A volte i sintomi sono poco pronunciati o peggio ancora non ci sono nemmeno e la persona appare assolutamente sana. È per questo motivo che una diagnosi precoce diventa fondamentale prima che tutto degeneri nell’accentuazione dei disturbi fino a forme più gravi come il diabete o la tiroidite>>. Non ha dubbi Umberto de Vonderweid, primario di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri e del San Lorenzo di Carmagnola: <<La celiachia silenziosa è una forma di intolleranza in crescita. In più spesso viene confusa con un mal di pancia, un semplice dimagrimento, una lieve forma di anemia o una crescita un po’ lenta. Sintomi comuni quasi a tutti, ma non sempre indice di un disturbo transitorio>>. Così negli ospedali dell’ASL8 – Moncalieri, Chieri e Carmagnola – e negli studi dei 38 pediatri di famiglia è stata avviata (e si è conclusa nei giorni scorsi) una ricerca sull’intolleranza al glutine nei bambini. Nell’arco dell’ultimo anno sono stati raccolti 890 campioni di sangue e tra questi sono stati identificati 17 bambini che erano celiachi senza saperlo. I numeri confortano il trend nazionale. L’incidenza della celiachia in Italia è stimato in un soggetto ogni 100/150 persone. I celiaci sarebbero, potenzialmente, 400.000, ma ne sono stati diagnosticati solo 35.000. Ogni anno vengono effettuate 5.000 nuove diagnosi e nascono 28.000 nuovi celiaci con un incremento annuo del 9%. Partire prima sembra fondamentale per evitare altre conseguenze oltre quelle classiche che i celiaci devono subire: niente pane, pasta, pizza e cancellazione di ogni traccia di farina da qualsiasi piatto. L’intolleranza alla proteina contenuta in avena, frumento, orzo, farro e segale può è deve essere riconosciuta prima anche in assenza di sintomatologie chiare. All’ASL8 – sempre più un’azienda sperimentale – hanno preparato una scheda coi principali segnali di sospetto distribuita poi a tutti i pediatri di famiglia e ai reparti di pediatria ospedalieri invitandoli – in caso di dubbio – a richiedere il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi presso il laboratorio dell’ospedale di Moncalieri, inviando contemporaneamente la scheda compilata alla pediatria per le analisi del caso. La diagnosi dei 17 bambini celiaci è stata poi confermata con una biopsia intestinale presso il reparto di Gastroenterologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Messi a dieta con cibi privi di glutine i disturbi che questi bambini presentavano si sono risolti, risparmiando loro complicazioni ben più serie che sarebbero sopraggiunte in età adulta.
Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi la sede torinese dell’associazione italiana celiachia: Via Guido Reni 96 int. 99 10138 Torino; www.aicpiemonte.it
Articolo 7 – agosto 2005
DUE IMPORTANTI INIZIATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE
Al via il servizio sperimentale "Sms Help" voluto dalla Regione. Le persone disabili potranno segnalare una situazione di difficoltà premendo un tasto del cellulare. Un call center si informerà sul disagio e avvertirà immediatamente amici o parenti. Ricevere assistenza, in caso di difficoltà, semplicemente premendo un numero sul cellulare: il 5, quello in mezzo alla tastiera, il più facile da usare. Lo potranno fare le persone disabili e gli anziani aderenti al progetto "Sms help" della regione Piemonte. Il dialogo con gli SMS è operativo dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, attraverso le sue otto sedi provinciali. Per iscriversi basta solo un SMS inviato al numero 3404314493. Il servizio, gratuito, è stato presentato nei giorni scorsi alla fiera Euro Pa di Rimini. Il telefono cellulare degli utenti verrà configurato in modo da "settare" una chiamata rapida tramite la pressione prolungata del tasto 5. In caso di emergenza partirà una chiamata verso il numero dedicato al servizio (non ci saranno addebiti per l'utente in quanto il sistema, rilevato il numero che chiama interromperà automaticamente la comunicazione). Poi immediatamente il sistema invierà 3 sms verso i numeri scelti dall'utente in fase di compilazione del modulo di iscrizione (famigliari, amici, etc.) ed una richiesta verso il call-center, attivo 24 ore su 24, che contatterà immediatamente la persona in difficoltà per informarsi sul disagio ed intervenire in modo appropriato. L'iniziativa è solo l'ultima di una serie che lo scorso anno ha portato la regione Piemonte ad essere premiata al Forum Pa di Roma per il servizio "Easy contact", una sorta di "Salvavita Beghelli" degli audiolesi, che presto sarà esteso a tutti i circa 4.500 sordomuti piemontesi. Articolo pubblicato su: http://www.comune.torino.it/pass/php/1/pagina.php?pag=6881
La seconda iniziativa invece riguarda tutti i disabili perché solo una struttura su tre è senza barriere. Infatti soltanto il 32,1% delle strutture del Piemonte risulta accessibile anche ai disabili. Lo afferma il censimento svolto dal progetto <<Piemonte per tutti>> di Regione e Consulta per le persone in difficoltà. È emerso che sui 10.000 siti monitorati in tutto il Piemonte solo 3.196 sono a portata di disabile. Torino e valli olimpiche in primis: in città bar, cinema, musei, hotel e uffici senza barriere architettoniche sono 1.303 su 5.481, mentre nei siti di gara si arriva a 260 su 690. In base a questi risultati, è partita la seconda fase del progetto <<Piemonte per tutti>>, che vede l’attivazione, da dicembre 2005, di un servizio di call-center (al numero verde 800 890 119). Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti consultare: http://www.piemontepertutti.it/
Articolo 8 – settembre 2005
“COSÌ SI CURA IL DOLORE REUMATICO”
Dopo i malti di tumore, anche chi deve combattere contro una patologia reumatica invalidante avrà un sostegno psicologico per affrontare il dolore. Il servizio, primo del genere in Italia, sarà attivato alle Molinette il prossimo settembre, affidato al coordinamento dello psicologo Antonio Ventre, grazie a una collaudata collaborazione fra i reparti di Psichiatria 2 diretta dal dottor Vincenzo Villari e la Reumatologia del dottor Vincenzo Modena. I pazienti (non solo quelli in cura alle Molinette) potranno seguire un ciclo di quindici incontri, durante ai quali apprenderanno semplici e progressive tecniche per migliorare la propria condizione psicofisica: visualizzazioni guidate con l’aiuto della musica, modi di esprimersi con i colori, l’arte di vivere “qui ed ora” con consapevolezza, il tutto per raggiungere un rilassamento e, di conseguenza, una riduzione della percezione del dolore.
Spiega il dottor Ventre: “La soglia del dolore è per ognuno differente. Ma per tutti la sofferenza aumenta l’ansia, provoca in genere l’isolamento del malato dalla vita sociale. Dire “non pensarci” è un errore che non dobbiamo commettere”.
Gli incontri avranno cadenza settimanale. La sede sarà la stanza 7 al secondo piano degli ambulatori di Via Chiabrera, 34. i malati potranno prenotare i colloqui con lo psicologo telefonando al numero 011 633.62.07 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì a partire da giovedì prossimo. Il gruppo sarà attivato con un numero non inferiore a sette pazienti e non superiore a venti: i colloqui dureranno un’ora e un quarto l’uno, dopo un primo incontro individuale attraverso il quale il dottor Ventre (che può contare sulla collaborazione di altri due psicologi) valuterà caso per caso.
“Non offriamo illusioni miracolistiche, sottolinea il dottor Ventre. I nostri incontri non saranno in grado di cancellare il dolore, con cui i malati dovranno continuare a fare i conti. L’obbiettivo è aiutarli a convivere con la sofferenza, perché anche parlarne in casa può essere difficile”.
Articolo pubblicato su “La Stampa” del 30/08/05 e che è a disposizione degli interessati.
Articolo 9 – ottobre 2005
HANDICAP: PERMESSI ANCHE AI FRATELLI
Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) stabilisce che i genitori di bambini handicappati possano usufruire, nell’arco della loro vita lavorativa, di permessi retribuiti fino a un massimo di due anni. Si tratta di una facoltà diversa e ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge n. 104 del 1992, a favore dei lavoratori che abbiano parenti invalidi.
Dei possibili permessi del testo unico del 2001 possono godere anche i fratelli delle persone handicappate, a condizione che siano con esse conviventi e che i genitori siano scomparsi (e quindi deceduti oppure, secondo un’interpretazione più ampia, assenti). Ora la Corte costituzionale è intervenuta per ampliare il novero delle ipotesi in cui i fratelli e sorelle possono usufruire di questo diritto (la sentenza è la n. 233, depositata il 16 giugno 2005). Secondo il giudice delle leggi, infatti, la norma, così come originariamente articolata, era in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione (la quale sancisce il diritto di uguaglianza e che impone di disciplinare in maniera simile situazioni che sono simili, in modo da evitare discriminazioni) nella parte in cui escludeva che i fratelli potessero godere dei permessi anche nel caso in cui i genitori ci fossero, ma fossero impossibilitati a prendersi cura del loro figlio inabile. Nel caso concreto uno dei genitori era morto e l’atro era, a sua volta, gravemente invalido.
Dopo l’intervento dei giudici di palazzo della Consulta, dunque, i fratelli di persone handicappate potranno godere dei permessi retribuiti previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001 anche in tutti i casi in cui i genitori vi siano, ma si trovano oggettivamente impossibilitati a prendersi cura del figlio invalido, perché a lo volta totalmente invalidi.
Articolo pubblicato su Famiglia cristiana n. 39 del 25/9/05 e che è a disposizione degl’interessati.