Articolo 1, maggio 2003

 

A partire dal numero di maggio de “Il Corriere di Carmagnola”, ogni mese i lettori potranno trovare  una rubrica a cura del servizio Informahandicap del Comune di Carmagnola, in cui saranno inseriti, di volta in volta, informazioni utili sulla legislazione in materia di handicap, scadenze relative ai bandi esistenti, siti internet e indirizzi specifici sui servizi  dei molteplici settori di cui il servizio si occupa. Questo mese vorremmo offrire alcuni riferimenti utili per aiutarvi ad organizzare una vacanza “senza problemi”. Ecco allora che diventa importante essere informati in maniera adeguata sulle opportunità esistenti e, ancora una volta, la telematica sotto la forma del web ci dà uno strumento ineguagliabile per trovare una quantità di notizie dettagliate sull’argomento. Il sito “www.superabile.it” (portale Inail per il mondo della disabilità) è un buon punto di partenza. Nella sezione tempo libero vi è una parte dedicata alle news; un’altra rubrica che si può trovare sull’home page del sito alla voce vacanze è quella denominata “infopoint”: questa sezione raccoglie tutta una serie di indirizzi riguardanti gli sportelli informativi  presenti in Italia, le organizzazioni (agenzie, associazioni) che si occupano di turismo per disabili e l’elenco delle guide sull’accessibilità realizzate per varie città e luoghi d’Italia. Un altro sito rilevante è “www.italiapertutti.it”, dove l’aspetto più innovativo consiste in un grande archivio di informazioni sull’accessibilità in ogni città d’Italia relativamente a strutture di vario tipo (alberghi, ristoranti cinema, ecc) e ad esigenze diverse a seconda della disabilità.

Inoltre, un altro riferimento può essere Mondo Possibile, il primo operatore turistico italiano che si occupa specificamente delle persone con problemi di disabilità motoria - ma non solo - e propone linee di viaggi studiati per limitare al massimo le interferenze e le limitazioni create dalle “barriere architettoniche”. Potete trovare tali informazioni direttamente alla pagina del sito: www.mondopossibile.com, ai link: info e accessibileurope per le informazioni sull’accessibilità di alcuni paesi europei (quest’ultimo in lingua inglese). Infine segnaliamo ancora il sito “www.disabili.com”, vera e propria risorsa su differenti tematiche (scuola, lavoro, mobilità e auto, prodotti e tecnologie) tra cui anche quella del turismo, nell’area intitolata viaggi. In questa sezione potrete trovare link attivi quali: vacanze e tempo libero, turismo accessibile, link viaggi, faq viaggi che offrono non solo informazioni sull’accessibilità dei luoghi ma anche interessanti risposte alle domande più frequenti sul turismo in generale.

www.superabile.it; www.italiapertutti.it; www.mondopossibile.com e www.disabili.com

Segnaliamo ancora un libro, pubblicato recentemente dalla casa editrice De Agostini, sull’argomento in oggetto: Laura, Petrangeli, Viaggiare si può, turismo e persone disabili, Edizioni De Agostini, Novara 2003.

Vi ricordiamo i nostri recapiti, in caso vogliate avere informazioni più dettagliate, venire a visitare il servizio, rivolgerci le vostre domande, navigare con internet, utilizzare una delle postazioni informatiche dotata di periferiche specifiche per disabili.

 

 

Articolo 2, giugno 2003

A CHI SPETTANO LE AGEVOLAZIONE DELL'AUTO 

L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ora ammessi alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1.      i non vedenti e sordomuti

2.      i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento

3.      i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

4.      i disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Salvo che per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l'auto sia adattata.

Le agevolazioni previste per il settore auto, possono essere riferite a seconda dei casi  oltre agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli:

·         motocarrozzette

·         autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile

·         autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione  dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di euro 18075,99).

E' applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a  2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

 

 

Articolo 3, luglio 2003

 

L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L 'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L 'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'Ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire la documentazione per raccomandata AR all'Ufficio competente (della Regione o dell' Agenzia delle Entrate). La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall' agevolazione ). Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento (precisazione fornita dall' Agenzia delle Entrate con circolare n. 46/E del11 maggio 2001). Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico ). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. L' esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perchè l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l' esenzione.

NB. : non è necessario esporre sul parabrezza del 'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

Fonti: Annuario del contribuente 2003, pubblicato dalla Agenzia delle Entrate, ufficio Relazioni Esterne

 

 

Articolo 4, settembre 2003

 

LE AGEVOLAZIONI IVA SULL’ACQUISTO DI AUTOVETTURE PER DISABILI.

È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.

L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra. L’impresa che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve:

1.      emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;

2.      comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

L’ufficio competente in questione per la città di Carmagnola è quello dell’Agenzia delle entrate di Moncalieri. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.

Fonti: Annuario del Contribuente 2003, pubblicato dalla Agenzia delle entrate, ufficio relazioni esterne

 

 

Articolo 5, ottobre 2003

 

PATENTE A PUNTI E PARCHEGGI, CONTRASSEGNO ARANCIONE PER IL POSTEGGIO.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada e con esso la patente a punti, si è fatto sì che nella mente di tutti noi abbia preso corpo l’equazione: infrazione = perdita dei preziosissimi punti. La questione non è proprio in questi termini perché non tutte le infrazioni fanno perdere punti. È bene però essere informati per evitare amare sorprese.

Partendo da questo presupposto l’Informahandicap ha pensato di portare all’attenzione dei lettori un paio di regole che, se infrante, i punti li fanno perdere davvero e che sicuramente molti ignorano.

La prima riguarda i divieti di sosta regolati dall’Articolo 158 che, alle lettere d), g), h) del comma 2 dispone che: “al contrario di quanto previsto in precedenza, il divieto di sosta comporta ora una perdita di 2 punti, oltre la sanzione di € 68,25, solo ed esclusivamente in alcune limitate situazioni, ovvero in caso di sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone disabili o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi”.

La seconda è la regola, diciamo pure, “antifurbi”: con la nuova legge sono state eliminate alcune scappatoie di cui gli automobilisti italiani, molto attenti alle incertezze normative, avevano già usufruito. Infatti, la normativa originale prevedeva che, in caso di mancata identificazione dell’automobilista, non si perdessero punti. Ora invece sarà il proprietario dell’automezzo a perdere i punti sulla patente, a meno che non fornisca alle autorità i dati del conducente. Qualora poi l’automezzo appartenga a una persona giuridica, sarà il suo legale rappresentante a subire la multa (e solo quella, senza la perdita di punti) in caso manchi l’identificazione dell’autista.

Inoltre, ricordiamo che per avere il contrassegno per il parcheggio dei disabili, da esporre sulla parte anteriore del veicolo, occorre:

-          nel caso di prima richiesta, presentare alla Polizia Municipale, anche a mezzo di persona delegata, richiesta su apposito modulo allegando lo stato d’invalidità rilasciato dal Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L. competente (a Carmagnola in Via Avv. Ferrero, 24),

-          nel caso di rinnovo, presentare il certificato medico attestante il permanere dello stato d’invalidità, rilasciato dal medico curante, assieme al vecchio contrassegno.

Il contrassegno ha validità su tutto il territorio nazionale per un periodo di cinque anni e, se inutilizzato o in caso di decesso del titolare, deve essere tempestivamente restituito alla Polizia Municipale. Forse è inutile ricordarlo, (ma lo facciamo lo stesso) il contrassegno va esposto solo ed esclusivamente quando si trasporta il disabile. In caso di uso improprio, la sanzione amministrativa da pagare è di €  68,25

 

 

Articolo 6, novembre 2003

 

L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per:

- spese necessarie per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento dei disabili (es. trasporto in ambulanza, acquisto di arti artificiali, costruzione di rampe per l’eliminazione delle barriere, adattamento dell’ascensore, etc ).

- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap ( in riferimento all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992).

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati (per esempio personal computer, telefonino, fax, modem, etc). Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale

- l’elaborazione scritta o grafica

- il controllo dell’ambiente

- l’accesso all’informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto,

la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o

del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Le informazioni indicate sono state tratte dalla nuova guida del 2003, dell’agenzia delle entrate. È possibile richiedere la guida rivolgendosi direttamente al Nostro servizio, negli orari sotto elencati:

 

 

Articolo 7, dicembre 2003

 

PATENTE DI GUIDA

Le persone disabili, con minorazioni fisiche o sensoriali, possono conseguire la patente speciale previo accertamento dei requisiti fisici e psichici effettuato da apposite commissioni mediche locali, costituite presso ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di Provincia. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti effettuati da apposite commissioni mediche provinciali. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. La validità delle patenti speciali è di 5 anni, la domanda per il rinnovo va presentata alla Commissione Medica Provinciale almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite un certificato medico su apposito modulo (rilasciato dalla Commissione Medica Locale).

Per la richiesta della visita di idoneità, l'interessato dovrà presentarsi presso gli uffici di Medicina Legale della ASL 1 presso la Commissione Provinciale competente per tutta la provincia di Torino.

VIA S.SECONDO, 29 – 1° PIANO – 10128 – TORINO

ORARIO: DA LUNEDI A VENERDI 9/12 MERCOLEDI 14/16

L'interessato dovrà compilare la domanda su un modulo prestampato, fornito direttamente dall'ufficio sopra indicato, al quale si dovranno allegare i seguenti documenti:

Marca da bollo di € 10.33. Versamento di € 24.79. N° 1 fototessera in caso di primo rilascio. Eventuali certificazioni relative a prestazioni specialistiche, esami di laboratorio, indagini strumentali (RX,ECG,EEG...) la documentazione può essere esibita durante la visita di idoneità. Certificazione di qualità rilasciata dalla ditta costruttrice (in caso di protesi). Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo. Va rilevato che se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale della motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto terrestre Via Giuseppe Caraci, 36 - 00156 ROMA. Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).

La Direzione Generale segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.

Tratto da: C.I.D Centro informazioni disabili. Sito: www.provincia.torino.it/cid

 

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