IN CASO DI URGENZA A CHI CI SI RIVOLGE PER OTTENERE UN PROVVEDIMENTO
A FAVORE DEL SOGGETTO POSSIBILE BENEFICIARIO?
L’articolo 405 del codice civile prevede la possibilità che il Giudice Tutelare, laddove ne sussista la necessità, adotti “anche d’ufficio”, quindi “anche di sua iniziativa”, i provvedimenti urgenti per:
la cura della persona;
la conservazione del patrimonio;
l’amministrazione del patrimonio.
Nel caso si verifichi la necessità di adottare un provvedimento urgente, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando contestualmente gli atti che è autorizzato a compiere, anche in rappresentanza del beneficiario.
Si può evidenziare che la norma ha offerto uno strumento operativo importante ed utilizzabile in più occasioni, strumento nuovo e che può colmare un vuoto normativo.
Infatti, mentre si può configurare l’adozione di provvedimenti urgenti per chi verrà sottoposto ad amministrazione di sostegno, la norma non configura uguale possibilità per chi si vedrà sottoposto ad interdizione o inabilitazione.
Si può ritenere pertanto che si possa ricorrere all’amministrazione di sostegno provvisoria anche per quei soggetti che potranno essere sottoposti ad interdizione e per i quali si necessita di adottare provvedimenti urgenti, in difetto dei quali evidente appare il pregiudizio alla persona o al patrimonio della stessa.
E’ opportuno, ancora, precisare che i provvedimenti urgenti, con riferimento alla cura della persona, non possono sconfinare nell’ambito della operatività del medico che interviene nei casi di urgenza ed in casi che rientrano nell’ipotesi di stato di necessità. Il medico in tali occasioni interviene senza necessità di autorizzazione alcuna.
Con riferimento agli aspetti patrimoniali, gli atti urgenti non necessariamente sono atti di natura conservativa, ma potrebbero essere atti dispositivi e quindi anche di alienazione. Si pensi al caso di un possibile beneficiario dell'amministrazione di sostegno che sia proprietario di un immobile in pessimo stato di conservazione e la cui compromessa condizione statica potrebbe generare danni a terzi. Il beneficiario non dispone della liquidità sufficiente per effettuare un intervento di risanamento e necessita quindi, di addivenire, con urgenza, alla vendita del manufatto stesso a favore di un terzo.
Il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti d’urgenza nominando un amministratore di sostegno provvisorio ed autorizzandolo al compimento di determinati atti in rappresentanza del beneficiario.
Il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti d’urgenza anche d’ufficio.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E’ SOGGETTA AD UN REGIME DI PUBBLICITA’?
Sì, l’apertura e la chiusura dell'amministrazione di sostegno vengono annotate a margine dell’atto di nascita della persona interessata: il beneficiario.
L'articolo 405 del codice civile dispone che il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento durante la vita dell'amministrazione stessa, vengano annotati in un apposito registro presso la cancelleria dell’ufficio del Giudice Tutelare.
E’ possibile dunque per i terzi che devono trattare con persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, venire a conoscenza del contenuto dell'amministrazione stessa, relativamente agli atti per i quali dimostrano interesse. Potranno pertanto rivolgersi alla cancelleria del Giudice Tutelare, con richiesta motivata.
Ancora i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno sono iscritti nel casellario giudiziale così come previsto dal novellato testo unico D.P.R. 14 Novembre 2002, n. 313, per effetto dell’articolo 18 della legge 6/2004
Il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno è annotato a margine dell’atto di nascita del beneficiario.
Presso la cancelleria del Tribunale, Ufficio Tutele, è istituito apposito registro in cui sono iscritti gli stessi decreti, nonché quelli modificativi dell'amministrazione di sostegno.
E’ POSSIBILE OPPORSI AL DECRETO ISTITUTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
Sì, è possibile opporsi al decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno, mediante reclamo alla Corte d’Appello e successivo ricorso in Cassazione ai sensi dell’articolo 720 bis del codice di procedura civile.
Come è possibile reclamare anche il decreto che rigetta il ricorso con cui è richiesta l’apertura dell'amministrazione di sostegno o ne modifichi il contenuto. Si possono ritenere legittimati al reclamo ed al ricorso in Cassazione, tutti coloro che sono legittimati a ricorrere per l’apertura dell'amministrazione di sostegno.
E’ opportuno rammentare che è possibile richiedere, purché ne sussistano i presupposti, la revoca o la modifica del provvedimento che ha determinato l’apertura dell'amministrazione di sostegno; l’eventuale rigetto del ricorso potrà essere impugnato nei gradi indicati e quindi con reclamo in Corte d’Appello e ricorso in Cassazione.
Ricordiamo che quanto esposto è a cura di:
Dr. Giuseppe Reale – Studio notarile Lobetti Bodoni – TORINO
Presidente Comitato Scientifico di Egida.
EGIDA – Associazione Tutori Professionisti – Corso Peschiera, 29 – 10141 Torino
Tel. 011 3852785 – Fax 011 3850929 – e-mail egida.atp@libero.it
L’Associazione EGIDA persegue, come finalità primaria, il miglioramento della qualità di vita delle persone fragili.
L’Associazione, per dare più efficacia e spessore ai propri interventi ed elaborazioni, ha costituito un proprio Comitato Scientifico ed ha allo studio programmi di formazione per Operatori Socio Sanitari, Tutori, Amministratori di sostegno, Curatori, così come ha articolato un programma di pubblicazioni di cui questo vademecum è parte.
L’Associazione è altresì disponibile ad ogni forma di ausilio e tutela dei soggetti fragili conformemente alle proprie finalità.
Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.