PICCOLO GLOSSARIO

  

ATTI DI ORDINARIA e STRAORDINARIA AMINISTRAZIONE:

La legge non definisce gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. In generale sono atti di ordinaria amministrazione quelli diretti alla gestione del patrimonio e che non determinano un rischio di alterazione dello stesso (es. riscossione della pensione, dei canoni di locazione, delle rendite da capitale, nonché l’utilizzo delle relative somme per il compimento di atti di natura conservativa). Tali atti in genere non sono soggetti ad autorizzazione.

Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l’alienazione, l’accettazione di eredità, la riscossione di somma capitale ed il suo reimpiego). Tali atti sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

Diversi sono i criteri per la loro individuazione, può essere d’ausilio il criterio giuridico: l’analisi delle norme che prescrivono la preventiva autorizzazione giudiziale consente di individuare gli atti che per la scelta del legislatore sono di straordinaria amministrazione.

 

ATTO DI DESIGNAZIONE:

E’ l’atto con cui una persona capace, nel pieno possesso delle sue facoltà volitive e cognitiva, individua la persona di sua fiducia che potrà rivestire l’ufficio di amministratore di sostegno, nel caso di sua futura “incapacità”.

E’ possibile effettuare detta designazione, quale eventuale beneficiario, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

BENEFICIARIO:

La persona che viene sottoposta e beneficia dell'amministrazione di sostegno.

 

CAPACITA’ DI AGIRE:

E’ la capacità di disporre dei propri diritti, di obbligarsi assumendo precisi impegni mediante complete manifestazioni di volontà personale. Con la maggiore età si acquista la capacità generale di agire. L’incapacità di agire può essere assoluta (minori e interdetti senza limitazione, ora possibili) o relativa (minori emancipati, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno ed interdetti per cui è stata prevista la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione).

 

CAPACITA’ GIURIDICA:

E’ la capacità di una persona di essere soggetto di diritti. Tale capacità, di regola, si acquista al momento della nascita.

 

CONFLITTO DI INTERESSI:

Si ha conflitto di interessi tutte le volte che il legale rappresentante (tutore e amministratore di sostegno), il curatore sono portatori di interesse proprio e contrapposto rispetto alla persona rappresentata o assistita. Il conflitto è tale quando sussiste un pericolo di danno per la persona rappresentata o assistita e deve essere concreto, diretto ed attuale, oltre ad essere patrimonialmente apprezzabile.

 

CURATORE SPECIALE:

E’ colui che, in caso di conflitto di interessi, viene nominato per rappresentare l’incapace nel compimento di un singolo atto, così da garantire autonomia di valutazione dei suoi interessi rispetto a quelli del legale rappresentante o di chi assiste. La funzione cessa con il compimento del singolo atto o con la soluzione della questione sollevata.

 

CONSENSO INFORMATO:

E’ l’adesione volontaria del paziente al trattamento medico a lui destinato. Alla corretta, completa ed idonea informazione segue l’adesione volontaria del paziente. Si afferma il primato della volontà e dell’autodeterminazione del soggetto malato rispetto all’assenso o dissenso al trattamento diagnostico terapeutico.

 

RESIDENZA:

Luogo dove la persona dimora abitualmente. La residenza è determinata dalla permanenza e dalla intenzione di abitare in quel  determinato luogo.

 

DIMORA:

Luogo dove un soggetto si trova in via transitoria, ma con un minimo di stabilità.

 

DOMICILIO:

Luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

 

INFERMITA’ DI MENTE ABITUALE:

Condizione di chi vede compromesse le sue condizioni psichiche e/o volitive, in modo tale da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. L’abitualità, l’attualità e la gravità, sono caratteri oggettivi della infermità, presupposto per procedere con l’interdizione.

 

RENDICONTO:

E’ l’atto con cui il tutore e l’amministratore di sostegno illustrano l’attività svolta nell’interesse della persona a favore della quale è diretto il loro ufficio. Esso deve contenere cronologicamente la descrizione di tutte le attività di gestione del patrimonio, ma soprattutto dovrà contenere una illustrazione dettagliata delle condizioni di vita e di salute dell’interdetto e del beneficiario, ponendosi quale momento di verifica dell’attuazione del progetto predisposto e disposto a favore della persona.

 

RICORSO:

E’ l’atto introduttivo con cui la persona legittimata chiede al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno. In genere è l’istanza con cui si chiede al Giudice di adottare un provvedimento di volontaria giurisdizione, diretto a rimuovere un ostacolo al compimento di un determinato atto.

 

SEGNALAZIONE:

E’ l’atto con cui si porta a conoscenza del Pubblico Ministero la situazione di una determinata persona, per cui appare opportuno promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno o di interdizione o di inabilitazione. In genere, nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, è l’atto con cui si informa l’autorità giudiziaria, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti o promosse le opportune azioni.

 

TESTAMENTTO:

E’ un atto, revocabile, con cui una persona dispone delle proprie sostanze, quindi del proprio patrimonio, o di parte di queste, per il tempo della sua morte. Il testamento può contenere anche disposizioni non patrimoniali. Tra queste si ricomprende la possibilità per il genitore superstite di designare il tutore o l’amministratore di sostegno per il proprio figlio.

Il testamento può essere olografo: scritto per intero, datato (con giorno, mese e anno) e sottoscritto di mano dal testatore (articolo 602 del codice civile).

Le altre forme ordinarie di testamento sono quelle previste per atto di un notaio: pubblico e segreto (articoli 603 e 604 del codice civile).

Il testamento è nullo se manca dei requisiti formali previsti dalla legge.

 

 

 

Ricordiamo che quanto esposto è a cura di:

 

Dr. Giuseppe Reale – Studio notarile Lobetti Bodoni – TORINO

Presidente Comitato Scientifico di Egida.

 

EGIDA – Associazione Tutori Professionisti – Corso Peschiera, 29 – 10141 Torino

Tel. 011 3852785 – Fax 011 3850929 – e-mail  egida.atp@libero.it

 

 

L’Associazione EGIDA persegue, come finalità primaria, il miglioramento della qualità di vita delle persone fragili.

L’Associazione, per dare più efficacia e spessore ai propri interventi ed elaborazioni, ha costituito un proprio Comitato Scientifico ed ha allo studio programmi di formazione per Operatori Socio Sanitari, Tutori, Amministratori di sostegno, Curatori, così come ha articolato un programma di pubblicazioni di cui questo vademecum è parte.

L’Associazione è altresì disponibile ad ogni forma di ausilio e tutela dei soggetti fragili conformemente alle proprie finalità.

 

 

 

 

Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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