CHI PUO’ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

 

La legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno, ispirata dal valore cardine della “centralità della Persona”, anche in tema di scelta della figura dell’amministratore di sostegno, non trascura tale dato posto a fondamento, ed infatti prescrive (articolo 408 del codice civile) che la scelta medesima deve avvenire “CON ESCLUSIVO RIGUARDO ALLA CURA ED AGLI INTERESSI DELLA PERSONA DEL BENEFICIARIO”.

Il giudice, tenuto presente quanto evidenziato e qualora il beneficiario abbia provveduto a designare l’amministratore di sostegno nelle forme consentite, nomina l’amministratore indicato dal beneficiario stesso. Tale designazione non è però vincolante per il Giudice, che per gravi motivi, e sempre nell’interesse esclusivo della Persona può nominare altro soggetto, con decreto motivato.

Ove possibile, nella scelta, preferisce:

  1. il coniuge;

  2. il padre;

  3. la madre;

  4. il figlio;

  5. il fratello;

  6. la sorella;

  7. un parente entro il 4° grado;

  8. il soggetto designato dal genitore superstite del beneficiario, con testamento (olografo, pubblico, segreto – vedi glossario –) o con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’articolo 408 ancora prevede che il Giudice Tutelare “quando ne ravvisa l’opportunità” o “quando ricorrono gravi motivi”, nel caso non si attenga alla designazione fatta dall’interessato, possa nominare all’ufficio di amministratore di sostegno:

  1. “ALTRA PERSONA IDONEA”, in tale previsione possono essere ricompresi anche soggetti estranei al beneficiario che per caratteristica, professionalità, e predisposizione possono garantire una adeguata protezione ed un puntuale sostegno del soggetto fragile che vede ridotte le proprie autonomie. E’ possibile configurare che presso ogni ufficio del Giudice Tutelare si costituisca un elenco di professionisti e non (avvocati, notai, commercialisti, geometri, psicologi, educatori, volontari, ….) disponibili ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno, tutori e curatori.

  2. “UNO DEI SOGGETTI DI CUI AL TITOLO II” del codice civile e pertanto: Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni. L’Ente nominato potrà operare a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata; detta delega dovrà essere depositata presso l’ufficio del Giudice Tutelare – affinché ne sia noto il contenuto e conseguentemente trasparente l’operato –.

Nell’ambito dei soggetti di cui al Titolo II vanno ricompresi i consorzi socio-assistenziali ed anche le Asl, collocati sul territorio.

L’esclusione degli operatori dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario, non può determinare l’esclusione dell’Ente dalla possibilità di vedersi chiamato ad assumere l’ufficio.

Si consideri che spesso Consorzi, Asl, Comuni, Enti privati riconosciuti e non, strutturano al loro interno uffici il cui compito è quello di gestire la funzione di tutore, curatore, ed ora di amministratore di sostegno e gli addetti a tali uffici non sono operatori che già si occupano del possibile beneficiario. Si pensi al Consorzio socio-assistenziale: potrà essere nominato amministratore di sostegno il Presidente del Consorzio e non l’assistente sociale che opera a contatto con il beneficiario. Il Presidente potrà a sua volta delegare soggetto facente parte dell’Ente medesimo che non sia l’operatore che opera già ordinariamente con il possibile beneficiario.

Una diversa lettura del termine “operatori” così da estendere la preclusione anche all’Ente, genererebbe il forte disagio di non annoverare fra i soggetti pubblici chi opera già quale tutore, curatore, ed ora amministratore di sostegno, privando il Giudice di figure istituzionale che, per finalità proprie, sono dedite ai soggetti fragili e disagiati. Si pensi all’effetto che potrebbe avere sul territorio l’esclusione dei Comuni, del Consorzi e delle Asl dai soggetti che possono essere nominati Amministratori di sostegno. Non pare configurabile che tale effetto sia stato voluto dal legislatore, né di tale lettura si trova traccia nei lavori preparatori.

Da non trascurare poi che i singoli Enti devono operare in piena trasparenza rispetto alle finalità pubbliche o di interesse per la collettività, che li contraddistinguono e che si pongono quale dato oggettivo e costante rispetto ai singoli beneficiari del Servizio.

La norma sana di diritto il conflitto di interessi, data la valenza pubblicistica, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Qualora però si verificasse un concreto, diretto ed attuale conflitto di interessi, nel caso di un atto specifico, nulla impedirà al Giudice Tutelare di provvedere alla nomina di un curatore speciale, ipotesi configurabile nella previsione dell’articolo 411 del codice civile ultimo comma, in cui si consente al Giudice Tutelare di estendere gli effetti, le limitazioni e le decadenze previste in tema di tutela e curatela anche all’amministrazione di sostegno.

 

E’ POSSIBILE DESIGNARE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

 

Come sopra già anticipato, la norma introduce una particolare e singolare novità. Chiunque nel pieno possesso delle sue facoltà può, mediante scrittura privata autenticata o con atto pubblico, pertanto con il necessario ministero di un notaio, “designare” una persona che potrà rivestire l’ufficio di amministratore di sostegno, nel caso in cui sopravvenissero incapacità ed impossibilità, in futuro. Come indicato, tale designazione non è vincolante per il Giudice Tutelare che può, per gravi motivi, nominare soggetto diverso dal designato da parte dell’interessato.

L’articolo 408 del codice civile ricalcando la norma in materia di tutela (articolo 348) prevede che il genitore superstite possa con testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, designare l’amministratore di sostegno per il proprio figlio.

Sempre in tema di nomina di amministratore di sostegno l’articolo 411 del codice civile estende l’applicabilità, tra gli altri, degli articoli 350, 351, et 352 del codice civile che prevedono i casi di incapacità, di dispensa, anche su domanda, all’ufficio di tutore.

 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO HA DIRITTO AD UN COMPENSO?

 

Breve cenno è opportuno farlo sull’estensione che l’articolo 411 del codice civile opera in tema di equo compenso a favore di chi svolge la funzione di amministratore di sostegno.

Per effetto del 1° comma dell’articolo 411 del codice civile trova applicazione, all’amministrazione di sostegno, l’articolo 379 del codice civile che afferma la gratuità dell’ufficio. La norma però prosegue consentendo al Giudice Tutelare di “assegnare” al tutore e quindi anche all’amministratore di sostegno “un’equa indennità” allorquando la difficoltà dell'amministrazione e l’entità del patrimonio la giustifichino. Il tutore, dice la norma, potrebbe, previa autorizzazione, farsi coadiuvare da una o più persone stipendiate.

La norma svolge la sua efficacia anche per l'amministrazione di sostegno. L’amministratore di sostegno può vedersi assegnata un’equa indennità da Giudice in considerazione dell’entità patrimoniale del beneficiario e delle difficoltà nell’amministrazione.

E’ opportuno sottolineare che equo indennizzo non significa indennizzo minimo, ma giusto e cioè commisurato all’attività di chi viene investito dell’ufficio, pur in considerazione del patrimonio e delle difficoltà di gestione. L’equa indennità è dunque un’indennità giusta, aderente alla realtà. Il Giudice potrà pertanto assegnare detta indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l’impegno che l’ufficio ha generato, nonché il fatto che l’occupazione, ha distratto il tutore o l’amministratore dalla sua normale attività, anche professionale.

Sebbene l’articolo 379 del codice civile si riferisca alla sola entità e gestione patrimoniale non pare trascurabile il rilievo che, la mutata sensibilità verso la cura della persona, così come traspare dal nuovo dato normativo e da una diversa impostazione data dalla giurisprudenza, già nella gestione della tutela, imponga di valutare ai fini della “assegnazione di equo indennizzo” non solo le difficoltà di gestione del patrimonio, ma tutti quegli aspetti ed oneri riferiti alla cura della persona.

La norma non esclude alcuna categoria di soggetti che possono ottenere equo indennizzo, quindi “chiunque” (congiunti, conviventi, terzi professionisti e non, Enti pubblici e privati) venga chiamato a svolgere gli uffici indicati può ottenerlo, sulla base di quanto indicato.

Il riferirsi a tariffe professionali, per individuare un criterio per determinare l’equo indennizzo, può apparire improprio, rilevato che non si tratta di attività esclusivamente professionali né a solo contenuto assimilabile ad una gestione amministrativa, dovendo il tutore e l’amministratore di sostegno occuparsi con diligenza ed attenzione della cura della persona del beneficiario del provvedimento posto a sua tutela. Pertanto l’aspetto gestionale-amministrativo è uno solo degli elementi da prendere in considerazione per “assegnare” un equo indennizzo.

 

La scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario

Chiunque può designare persona di sua fiducia quale amministratore di sostegno per l’ipotesi di propria futura “incapacità”, mediante atto pubblico o scrittura autenticata con il ministero di un notaio. Il Giudice Tutelare, sempre nell’interesse del beneficiario, può nominare persona diversa, scelta preferibilmente tra i soggetti indicati dalla legge. L’indicazione della legge non è vincolante per il Giudice che dovrà sempre provvedere nell’esclusivo interesse del beneficiario. Possono essere nominati anche Enti privati e pubblici.

E’ possibile ottenere un equo indennizzo, in ragione dell’entità patrimoniale e delle difficoltà di gestione, senza trascurare gli aspetti relativi alla cura della persona.

 

SI E’ OBBLIGATI AD ACCETTARE LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

 

Sì, fatta salva la possibilità di ottenere dispensa, laddove si verifichino le ipotesi di cui all’articolo 352 del codice civile richiamato dall’articolo 411 del codice civile. L’obbligo non sussiste per le ipotesi previste dagli articoli 350 e 351 del codice civile e così per l'amministratore di sostegno che non sia coniuge, persona stabilmente convivente, ascendente o discendente, decorso il decennio.

 

Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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