Riflessioni per la famiglia e gli operatori sociali e sanitari sulla legge n. 6 del 9 Gennaio 2004 a cura di:
Dr. Giuseppe Reale – Studio notarile Lobetti Bodoni – TORINO
Presidente Comitato Scientifico di Egida.
EGIDA – Associazione Tutori Professionisti – Corso Peschiera, 29 – 10141 Torino
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CHE COS’E’ L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
E’ un nuovo strumento giuridico introdotto dal nostro legislatore con la legge n. 6 del 9/1/04. L’amministrazione di sostegno nasce con l’obbiettivo di aiutare tutte quelle persone che, colpite da una menomazione o infermità fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità temporanea o permanente di compiere alcuni atti.
Si tratta quindi di persone, affette da malattie più o meno gravi o anche semplicemente colpite da eventi invalidanti, che vedono ridotte le loro autonomie.
L’amministrazione di sostegno vuole essere una risposta concreta ai bisogni di soggetti fragili che fino ad oggi non potevano essere protetti con gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione perché a loro non estendibili.
Si pensi all’anziano che perde solo alcune autonomie pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua condizione, all’invalido a seguito di un sinistro che non sia in grado di compiere alcuni atti, al malato psichiatrico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia.
L’amministrazione di sostegno è dunque uno strumento diretto ad affiancare il soggetto debole, mediante interventi di aiuto temporaneo o permanente.
L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004 n. 6, è al riguardo chiaro: “La presente legge ha finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Espressioni chiave che vanno tenute presenti per chi si vuole avvicinare al contenuto della legge ed alla sua comprensione sono:
la tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire;
le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana;
gli interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’amministrazione di sostegno, dunque, presuppone l’esistenza di alcune autonomie del soggetto, il bisogno dello stesso di un preciso aiuto per il compimento di alcuni atti, così da garantire adeguata protezione e conservazione delle proprie risorse personali, di vita e patrimoniali.
L’amministrazione di sostegno è un nuovo strumento giuridico che ha quale presupposto necessario l’esistenza di una menomazione o di una infermità fisica o psichica cui consegua una impossibilità temporanea o permanente di compiere alcuni atti giuridici.
Questo nuovo strumento sembra avere una portata applicativa particolare: potrebbe coprire situazioni in passato prive di protezione e potrebbe assorbire parte dei casi un tempo ricondotti all’inabilitazione ed all’interdizione.
COME FUNZIONA L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
L’articolo 409 del codice civile, al 2° comma, espressamente dispone:
“Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita".
Tale margine di “autonomia” espresso dalla norma, risulterebbe essere il limite dell’operatività dell’amministrazione di sostegno.
Sembrerebbe, quindi, che possa beneficiare, dell’amministrazione di sostegno, chi abbia conservato almeno alcune autonomie per il compimento degli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita.
Questo concetto deve essere contestualizzato nello specifico caso concreato. Risulta quindi improprio ridurre l’applicazione dell’amministrazione di sostegno ad ipotesi predefinite, dovendo il giudice, chiamato ad applicare l’istituto, valutare la singola situazione e decidere se lo strumento dell’amministrazione di sostegno sia o meno utilizzabile.
E’ certo che il giudice, dopo aver deciso di utilizzare l’amministrazione di sostegno, dovrebbe individuare come riempire di contenuto il sostegno da fornire al beneficiario. Si tratta di un sostegno al compimento di atti giuridici e quindi il giudice dovrà stabilire quali atti possono essere compiuti dall’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario e quali atti possono essere compiuti congiuntamente da amministratore e beneficiario, e’ anche possibile che il giudice stabilisca che alcuni specifici atti necessitano di una ulteriore autorizzazione proveniente sempre dal magistrato, su puntuale richiesta del beneficiario o dell’amministratore.
E’ importante sottolineare che tutti gli atti o le categorie di atti non indicate dal giudice rimangono nella piena disponibilità del beneficiario.
Questo fondamentale assunto è espresso dall’articolo 409, primo comma del codice civile che recita:
“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.
Risulta, da quanto esposto, che lo strumento dell’amministrazione di sostegno è particolarmente flessibile. Il giudice in funzione delle specifiche necessità dovrà modulare l’intervento dell’amministratore nel rispetto delle esigenze e della persona del beneficiario.
L’amministrazione di sostegno è strumento flessibile ed adattabile ai bisogni del beneficiario, che comunque deve in ogni caso conservare la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da infermità fisica o psichica tale da cagionare una condizione di impossibilità temporanea o permanente al compiere alcuni atti giuridici.
E’ tuttavia indispensabile che la persona non versi in una situazione così grave da essere in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi perché, in questo caso, risulterebbe necessario uno strumento di protezione maggiore, cioè l’interdizione.
Infatti, il legislatore ha coordinato indirettamente lo strumento dell'amministrazione di sostegno e lo strumento dell’interdizione ponendo un limite all’utilizzabilità di quest’ultima.
Si può ricorrere all’interdizione solo quando, in presenza dei presupposti da sempre indicati nella legge, cioè l’abituale infermità di mente, con la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, risulti anche necessario assicurare un’adeguata protezione alla persona, protezione non fornibile attraverso altri strumenti giuridici.
Il soggetto affetto da abituale infermità di mente che abbia perso ogni autonomia non può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno in presenza della necessità di assicurargli una adeguata protezione.
E’ anche utile evidenziare che la disciplina in tema di amministrazione di sostegno indica, in misura più o meno esplicita, che il beneficiario deve poter essere nella condizione di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni, deve aver la capacità di comunicare il proprio disappunto e le proprie valutazioni rispetto agli atti da compiere e che lo riguardano.
Risulta, inoltre, che sia il Giudice Tutelare che l’amministratore nominato, non possono prescindere dalle volontà, dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle aspettative espresse da beneficiario dell’amministrazione.
L’articolo 407 del codice civile, al secondo comma, recita: “Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorre, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e richieste di questa”.
L’articolo 410 del codice civile dispone:
“Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso …….”
Espressioni di riferimento e termini chiave riferite al beneficiario sono:
richieste;
bisogni;
aspirazioni;
dissenso.
L’amministrazione di sostegno può essere applicata a condizione che la situazione del beneficiario non sia così grave da richiedere il ricorso all’interdizione per assicurare una adeguata protezione.
L’amministrazione di sostegno deve tener conto delle richieste, bisogni, aspirazioni del beneficiario, compatibilmente con la necessità di protezione dello stesso.
Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.