CINQUE ESEMPI DI CASI CONCRETI

 

E’ complesso individuare alcuni esempi concreti che possano far capire meglio le caratteristiche dell'amministrazione di sostegno e le sue modalità di funzionamento. Infatti, da un lato la legge prevede una estrema elasticità del provvedimento che il Giudice Tutelare potrà assumere e, dall’altro, il singolo Giudice Tutelare potrà decidere di modulare in misura più o meno estesa l’intervento di sostegno utilizzando i diversi strumenti a propria disposizione.

L’elasticità del provvedimento può riguardare, tra l’altro, le categorie di atti che il Giudice ritenga di sottrarre alla disponibilità del beneficiario, o di assegnare alla volontà congiunta del beneficiario e dell'amministrazione, la durata del provvedimento di amministrazione che potrà essere a tempo determinato o indeterminato, e la possibilità di prevedere o meno la necessità di specificare autorizzazioni al compimento degli atti.

Il Giudice Tutelare, può, dunque, graduare il proprio intervento, rendendolo il più aderente possibile alla persona del beneficiario, nel rispetto dei bisogni, delle aspettative e delle richieste dello stesso compatibilmente alle esigenze della sua protezione (vedi articolo 414 del codice civile).

E’ stata quindi individuata una casistica piuttosto neutra, che, proprio per la complessità dello strumento dell'amministrazione, ha una valenza puramente esemplificativa.

 

PRIMO CASO

La famiglia di un ragazzo affetto da sindrome di Down, preoccupata dalla necessità di aiutare, anche da un punto di vista giuridico, il proprio familiare ormai maggiorenne, decide di promuovere il procedimento di amministrazione.

Il ragazzo è sempre stato seguito dalla famiglia, ha frequentato con regolarità la scuola media e la scuola superiore ed è prossimo all’inserimento lavorativo. Uno dei familiari, la madre del ragazzo, richiede l’emissione del provvedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare fissa l’udienza di esame e compaiono davanti al magistrato il ragazzo, la madre, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari, persone che possono essere sentite in qualità di soggetti informati.

Emerge durante l’esame l’opportunità che il ragazzo apra un proprio conto corrente per l’accredito dello stipendio di prossima erogazione e che abbia la disponibilità mensile di una somma di denaro per le proprie esigenze personali. Il ragazzo vive in casa, non ha particolari spese, tutte ancora a carico dei familiari, come per gli altri figli, e non deve compiere specifici atti giuridici.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la madre o il padre del ragazzo, potrebbe individuare alcuni atti più delicati che questi possa compiere insieme al suo amministratore, lasciando altri atti nella possibilità diretta del beneficiario.

E’ chiaro che la modulazione del provvedimento dipenderà dal grado di autonomia del beneficiario. Maggiori saranno le capacità di questo ragazzo e maggiori saranno gli atti non sottratti alla sua disponibilità.

E’ plausibile che la maggior parte degli atti sia lasciata nella disponibilità congiunta del beneficiario e dell'amministratore, per coinvolgere nella massima misura possibile il beneficiario nella condivisione di ogni atto e per proseguire il percorso di autonomia iniziato con l’attività scolastica e proseguito con l’inserimento lavorativo.

 

SECONDO CASO

Una ragazza è affetta da una forma di insufficienza mentale di gravità media, probabilmente connessa ad un trauma avuto alla nascita. Questa ragazza deve compiere alcuni atti legati al decesso di un familiare: lei è erede, deve accettare l’eredità, perfezionare la dichiarazione di successione e vendere un bene in comproprietà con altre persone intenzionate ad alienare.

Uno dei fratelli, si indicazione del Notaio che dovrebbe predisporre l’atto di vendita, ricorre al Giudice Tutelare per chiedere il provvedimento di amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare fissa l’udienza di esame e compaiono davanti al magistrato la ragazza, il fratello, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari.

Emerge durante l’esame che il grado di autonomia di questa ragazza è piuttosto limitato. La ragazza durante la settimana frequenta un centro socio terapeutico nel quale svolge diverse attività, ma necessita sempre di essere aiutata e seguita. La ragazza è capace di manifestare delle proprie preferenze e di interagire con le persone che la circondano, ma non è capace di utilizzare tutte le proprie risorse costituire da una pensione di invalidità civile e dalla pensione di reversibilità di un genitore mancato da tempo. La ragazza vive in casa con uno dei fratelli, in un alloggio in affitto per il quale i due dividono tutte le spese, il canone, il costo di gestione dell'amministrazione, le utenze.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore uno dei fratelli, o quello convivente, o quello che ha richiesto l’emissione del provvedimento di amministrazione.

Visto il ridotto grado di autonomia è possibile che il Giudice Tutelare individui alcuni atti da attribuire in via esclusiva all’amministratore, che indichi altri atti da far compiere al beneficiario ed all’amministratore congiuntamente, come ad esempio gli atti legati alla successione, nei quali la ragazza deve essere aiutata e sostenuta, e lasciare altri atti nella disponibilità del beneficiario, come la possibilità di gestire parte delle entrate pensionistiche per le spese personali.

Lo specifico contenuto del provvedimento dipenderà, come sempre, dal concreto grado di autonomia del beneficiario.

 

TERZO CASO

Una signora anziana, ultra ottantenne, ancora in ottime condizioni di salute, ma con alcuni vuoti di memoria, sintomo di un inizio di demenza senile, certificata con accertamenti sanitari, si reca in banca e chiede di poter investire una ingente somma di denaro in alcuni prodotti finanziari. Il responsabile della banca, durante il colloquio nel quale illustra le caratteristiche dei diversi prodotti, capisce che la signora è in difficoltà e non è in grado di distinguere le effettive conseguenze di un investimento rispetto ad un altro. Il funzionario fissa quindi un nuovo appuntamento alla cliente con un familiare. La signora, non avendo alcun familiare in vita, ritorna in banca con una conoscente, che durante il colloquio comprende la situazione, constata l’effettiva difficoltà in cui versa l’amica relativamente ad alcune scelte, e decide di rivolgersi ai Servizi Sociali perché questi possano meglio aiutare l’amica.

I Servizi Sociali, dopo una visita domiciliare all’anziana, comprendono che la donna ha ancora un elevato grado di autonomia ed ha esclusivamente alcune difficoltà nella gestione del patrimonio investito in banca e di una seconda casa in affitto.

I Servizi Sociali inviano al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica territorialmente competente una relazione illustrando il caso e questi richiede al Giudice Tutelare di avviare un procedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare fissa l’udienza di esame nella quale ascolta l’anziana signora, il Pubblico Ministero, ricorrente, l’unica conoscente ed amica dell’anziana, e gli operatori dei Servizi Sociali che hanno seguito il caso.

Il Giudice Tutelare, all’esito dell’esame potrebbe nominare quale amministratore o l’amica della signora anziana, ove questi manifesti la propria disponibilità, o, in caso contrario, un soggetto terzo noto all’Ufficio del Giudice e pronto a dedicare tempo e risorse all’anziana beneficiaria. Il Giudice Tutelare non potrà, invece, nominare quale amministratore uno degli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico l’anziana, stante l’espresso divieto contenuto nell’articolo 408 del codice civile.

L’amministratore, nel caso in esame, dovrebbe limitarsi ad affiancare il beneficiario per compiere congiuntamente gli atti connessi all’impiego dei capitali depositati presso la banca ed alla gestione dell’alloggio in affitto, incassando i canoni di locazione, rinnovando i contratti, provvedendo al pagamento delle diverse spese.

Il provvedimento del Giudice Tutelare potrebbe essere molto limitato e poco invasivo, non risultando necessario intervenire in relazione ad altri atti giuridici.

 

QUARTO CASO

IL Pubblico Ministero, su  segnalazione dei Servizi di Salute Mentale chiede l’avvio di un provvedimento di amministrazione di sostegno a favore di un signore affetto da una patologia psichiatrica. La malattia è tale per cui questa persona alterna momenti di discreto compenso a momenti di forte scompenso. Il possibile beneficiario, lavoratore, dipendente o pensionato, non ha rilevanti redditi, ha qualche risparmio, vive in una abitazione in proprietà. Il problema segnalato dai Servizi consiste nel fatto che il signore, nei momenti di scompenso, spende ingenti somme di denaro sperperando il proprio patrimonio al punto da pregiudicare la sua situazione. Rischia di perdere i pochi risparmi e di vedere pignorata e venduta la casa.

Il Giudice Tutelare fissa l’udienza di esame e compaiono davanti al magistrato il signore seguito dal Servizio, il Pubblico Ministero ed alcuni familiari che da tempo avevano perso i contatti con l’uomo.

Durante l’esame lo stesso potenziale beneficiario ammette l’esistenza delle difficoltà evidenziate da Servizio e non si oppone alla nomina di un amministratore, indicando un amico.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la persona indicata dall’uomo, se idonea e disponibile.

Il provvedimento di amministrazione dovrebbe essere molto flessibile in questo caso, lasciando al beneficiario la massima libertà di azione nei momenti di compenso e contenendo molto la possibilità di impiegare denaro e di compiere atti durante le fasi di scompenso. Tale risultato potrebbe essere raggiunto sia attraverso un provvedimento di portata limitativa, contenuto nel tempo e soggetto a verifiche, sia attraverso un provvedimento che permettesse al beneficiario di utilizzare somme eccedenti un determinato importo solo congiuntamente all’amministratore. Ci sarebbe, in entrambi i casi, la possibilità di aiutare il beneficiario nei momenti maggiormente critici contenendo l’abuso del denaro.

 

QUINTO CASO

Un uomo perfettamente capace a seguito di un incidente stradale viene ricoverato in ospedale in stato di semi incoscienza. nessuno dei suoi familiari può operare sui suoi beni: il conto bancario è intestato in via esclusiva e non ha deleghe, lo stipendio viene accreditato direttamente sul conto, non esiste alcuna procura a terzi anteriore al sinistro. Le condizioni di salute di questa persona, seppur gravi, sono in progressivo miglioramento, ed è ipotizzabile un buona ripresa nel tempo, ma attualmente non è in grado di gestire i propri beni o di dare disposizioni anche in relazione alle proprie esigenze personali. La moglie non può operare sui suoi conti e la famiglia si vede privata della possibilità di utilizzare entrate, prima condivise, in presenza di ingenti necessità economiche legate anche all’assistenza e alla riabilitazione.

La moglie richiede quindi l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare fissa l’udienza di esame è, risultando l’uomo non trasportabile, si reca presso il presidio riabilitativo ove è ricoverato. Vengono sentiti lo stesso potenziale beneficiario , la moglie ricorrente, i parenti informati della situazione.

Emerge dalla documentazione clinica l’estrema fluidità della situazione: le condizioni dell’uomo sono in miglioramento, ma sarà necessario almeno un anno di tempo prima di poter arrivare ad un recupero di autonomia di grado sufficiente.

Potrebbe essere nominato quale amministratore la moglie, ed il provvedimento potrebbe avere una durata limitata nel tempo. L’amministratore potrebbe avere la diretta disponibilità delle entrate rappresentanti il reddito, ed il beneficiario potrebbe congiuntamente con l’amministratore compiere altri atti relativi all’utilizzo di somme costituenti risparmi e quindi capitale, o alla vendita di beni immobili, o all’utilizzo di altri cespiti.

 

 

La legge che ha introdotto l’amministrazione di sostegno suggerisce diverse categorie di atti. Lo schema che segue, può offrire, nella sua esemplificazione, spunto di lettura e di concreta applicabilità dei diversi istituti posti a tutela dei soggetti deboli in generale.

        DI NATURA PATRIMONIALE

  1. Svolgere attività lavorativa.

  2. Riscuotere pensione o rendite.

  3. Soddisfare esigenze primarie sl proprio sostentamento e mantenimento.

  4. Provvedere ai pagamenti ordinari (utenze gestioni).

        DI NATURA PERSONALE

  1. Igiene e cura giornaliera della propria persona.

  2. Igiene e decoro nell’ambiente di vita.

  1. ASPETTO SANITARIO

  2. COLLOCAZIONE ABITATIVA

  3. VITA DI RELAZIONE

        familiare

        di gruppo

        di società

        matrimonio

        separazione

        divorzio

        testamento

        consenso alle cure sanitarie

 

 

 

Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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