CHI PUO’ RICORRERE AL GIUDICE TUTELARE?

 

Legittimati a ricorrere al Giudice Tutelare, cioè le persone che possono richiedere al giudice l’eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, sono:

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, sono due nuove categorie di soggetti legittimati introdotti dalla nuova norma.

Questi devono ricorrere, tutte le volte che sono a conoscenza “di fatti tali” da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

La legge prevede per gli stessi, anche la possibilità di inoltrare la segnalazione al Pubblico Ministero territoriale competente, invece di ricorrere direttamente al Giudice Tutelare.

La legge non indica un criterio in forza del quale i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura ed assistenza delle persone, debbano ricorrere al Giudice Tutelare o segnalare la situazione al Pubblico Ministero. E’ possibile configurare che si possa ricorrere al Giudice Tutelare, e non limitarsi a segnalare, tutte le volte che la conoscenza del caso è tale da consentire la redazione di un ricorso completo, dove si offrono tutti quegli elementi di cui agli articoli 407 e 408 del codice civile. I responsabili dei servizi sanitari e sociali, al pari degli altri legittimati, dovranno comunque indicare, tutto quanto a loro conoscenza:

  1. condizione di vita del soggetto e sua abituale collocazione, con descrizione degli ambienti, anche con riferimento alla sicurezza degli stessi rispetto ai bisogni essenziali dell’assistito;

  2. abitudini del soggetto;

  3. richieste ed aspettative espresse dal soggetto;

  4. notizie e dati relativi alla situazione patrimoniale e personale, se conosciuti;

  5. condizione di salute e bisogni di cure (possibilmente con idonea e completa documentazione medica). E’ opportuno sottolineare la necessità di una reale integrazione dell’intervento dei servizi socio-sanitari sul territorio quale condizione essenziale per rendere operativa e tempestiva l’amministrazione di sostegno. L’integrazione dei servizi è essenziale per realizzare programmi di intervento in cui la centralità della Persona sia rispettata. Si osserva che la documentazione medica non è richiesta dalla legge, ma è dato imprescindibile per il Giudice Tutelare affinché possa provvedere con rigore e completezza. In ordine alla documentazione medica si suggerisce di far risultare dalla stessa, non la sola certificazione della patologia, ma l’individuazione delle autonomie e competenze del soggetto che discendono da quel determinato quadro clinico;

  6. quale sia stato il programma di intervento già attuato a favore del soggetto per cui è proposto il ricorso;

  7. quali autonomie il soggetto esprime, quali abilità sono compromesse, e quali autonomie possono essere recuperate, così indicando per quali atti l’amministrazione di sostegno dovrebbe operare;

  8. quali possono essere i progetti di sostegno sulla base di interventi già in corso, attivati o di possibile attivazione, indicando i costi eventuali e le risorse personali e sociali disponibili;

  9. quale sia la dimensione relazionale di cui il soggetto dispone.

La legge non chiarisce l’esatto significato dell’inciso “fatti tali da rendere opportuna l’apertura di un procedimento”, presupposto del dovere di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Possono identificarsi alcune ipotesi concrete, puramente indicative:

  1. l’anziano solo, che tende a non curarsi né  ad occuparsi dell’ambiente in cui vive, sganciandosi da una normale vita di relazione e da regole igieniche di base, con tendenza a nutrirsi in modo poco appropriato rispetto ai bisogni dettati dall’età. L’anziano risulta facile preda di raggiri posti in essere da alcune persone, subisce un precoce e veloce deterioramento emozionale, psichico ed organico e necessita di un concreto aiuto con un preciso progetto di intervento non solo a valenza sociale;

  2. la persona che, per effetto di tetraplegia, è totalmente dipendente da terzi, nei casi in cui appaia che costoro approfittino di tale condizione, gestendo risorse finanziarie, anche derivanti da risarcimento di danni, senza controllo alcuno;

  3. la persona che, per effetto di malattie degenerative del sistema nervoso centrale, vede progressivamente perdere autonomie funzionali e capacità di gestire direttamente attività complesse e rapporti in atto di natura commerciale o a valenza giuridica. Si pensi all’artigiano, al commerciante o al piccolo imprenditore ed alle loro attività articolate e dinamiche che non possono subire interruzioni a pena di grave pregiudizio;

  4. il disabile fisico grave che vede compromesse totalmente le proprie abilità motorie, pur avendo una buona capacità di comprensione nel compiere alcuni atti sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, che abbia perso il riferimento familiare fondamentale che lo ha sino ad allora aiutato;

  5. la persona ricoverata in ospedale che manifesti disorientamento e sia colpito da crisi depressive trascurando i propri affari e non intrattenendo rapporti utili con parenti, così da vedersi esposto a danni patrimoniale gravi;

  6. il malato psichico che ponga sistematicamente in essere atti a sé pregiudizievoli dilapidando il suo patrimonio e ponendo a serio rischio l’equilibrio del nucleo familiare ove vive (come nel caso del malato affetto da gioco d’azzardo compulsivo che sperpera le proprie sostanze e costringe i familiari a ripianare debiti di gioco).

La casistica potrebbe essere pressoché infinita, ma è nel caso specifico indicativa del possibile contenuto concreto dell’inciso “fatti tali da rendere opportuna l’apertura di un procedimento”, presupposto del dovere di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Con riferimento ai Consorzi è possibile configurare il Direttore, quale soggetto responsabile data la sua funzione operativa. Sarà comunque opportuno verificare nell’ambito dello statuto, che regola l’attività consortile, quali siano le funzioni del Presidente e quelle del Direttore per essere certi di poter individuare chi può ricorre in nome e per conto dell’Ente. Il Presidente potrebbe essere autorizzato dal consiglio, a conferire specifici poteri al Direttore quale organo più direttamente impegnato nello svolgimento dell'attività assistenziale. Bisognerà dunque accertare i poteri  del Direttore del Consorzio individuando se, fra quelli previsti, vi sia anche quello di ricorrere all’autorità giudiziaria per l’apertura dell'amministrazione di sostegno. In altri termini chi ricorre per il Consorzio deve documentare la capacità di rappresentare l’Ente nel caso specifico dell'amministrazione di sostegno. Capacità che discende dalle regole statutarie o da apposita delibera che contiene delega. E’ opportuno osservare, comunque, che la legge usa l’espressione “responsabile” per rimarcare la funzione di chi opera in modo diretto nell’attività assistenziale e tale soggetto potrebbe anche non essere il legale rappresentante dell’Ente.

I Comuni non consorziati svolgono le funzioni proprie dei servizi sociali attraverso uno specifico Assessorato che dovrebbe coordinare l’attività dei servizi sul territorio. L’Assessore pro-tempore competente per l’assistenza è il primo responsabile del servizio, ma normalmente esiste un apparato strutturato attraverso deleghe che riconosce a singoli soggetti specifici poteri-doveri. E’ quindi possibile richiamare quanto esposto per i Consorzi.

Quanto ai servizi sanitari è necessario distinguere le diverse situazioni.

Il dirigente o primario del reparto, in ambito ospedaliero, per motivi di opportunità, dovrebbe sottoporre la segnalazione, il ricorso o la richiesta di provvedimenti urgenti alla Direzione Sanitaria per il vaglio e l’inoltro alla Procura della Repubblica o al Giudice Tutelare.

E’ opportuno ricordare che l’Autorità Giudiziaria non può sostituirsi all’attività che compete al sanitario, né può snaturare l’obbligo e i doveri del medico. Questi è tenuto ad intervenire in casi di urgenza, annoverabili in particolare nello stato di necessità, ed anche in conformità alle prescrizione previste  dal codice deontologico medico vigente.

Quanto ai centri di salute mentale collocati sul territorio che hanno in carico pazienti psichiatrici è il responsabile del singolo centro il soggetto che dovrebbe attivarsi direttamente, nel proporre ricorso o inoltrare segnalazione al Pubblico Ministero.

Esiste da ultimo un medico che, seppur non incardinato in ambito ospedaliero o all’interno dei servizi di salute mentale, riveste un ruolo particolarmente importante. Si tratta del medico di medicina generale (cioè il cosiddetto medico di base o medico di famiglia).

La legge non indica alcun specifico dovere in capo a questo soggetto, tuttavia questo medico entrando in rapporto con i pazienti sul territorio può venire a conoscenza di situazioni di serio pregiudizio. Sarebbe particolarmente opportuno che il medico in questi casi segnalasse almeno il problema o ai servizi sociali o ai servizi sanitari affinché gli stessi si attivino, senza escludere, il linea teorica, una diretta segnalazione al Pubblico Ministero.

Si può ancora aggiungere che chiunque venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio ai danni di persone fragili, non necessariamente da interdire, possa segnalare la situazione ai servizi che operano sul territorio, o addirittura se in possesso di dati sufficienti, alla Procura della Repubblica.

 

Possono ricorrere, per l’apertura dell'amministrazione di sostegno: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali.

 

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER OTTENERE

IL PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELL’AMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

 

L’organo competente per l’adozione del provvedimento do amministrazione di sostegno, come visto, è il Giudice Tutelare.

Bisogna quindi rivolgersi all’Ufficio del Giudice Tutelare competente per territorio, cioè al magistrato del luogo deve il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.

Il ruolo del Giudice Tutelare acquisisce fondamentalmente importanza nell’operatività della legge, come di fondamentale importanza è il ruolo dell'amministrazione di sostegno, nel completamento del decreto di origine, dovendo lo stesso sottoporre al Giudice la necessità di adeguamenti successivi sempre più aderenti ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.

Il giudice dovrà adottare il provvedimento di amministratore di sostegno creando un “abito su misura” al beneficiario, disegnando la mappa delle autonomie dello stesso, così prevedendo quegli atti che il beneficiario potrà compiere con l’assistenza o per mezzo dell'amministrazione medesimo. E’ opportuno ribadire ancora che il beneficiario manterrà la piena capacità di agire per tutti quegli atti non ricompresi nella disposizione giudiziale, cioè nel decreto del Giudice Tutelare.

La richiesta al Giudice Tutelare si inoltra attraverso un ricorso.

Il Giudice Tutelare, potrà adottare anche provvedimenti urgenti nell’interesse della cura della persona, conservazione ed amministrazione del patrimonio del beneficiario, mediante l’amministrazione di sostegno temporanea, autorizzando il compimento di atti specifici.

Il provvedimento urgente può essere anche assunto del Giudice Tutelare senza necessità di preventivo esame del possibile beneficiario, cioè senza sentire prima in udienza la persona del beneficiario.

 

Il Giudice Tutelare, ai sensi dell’articolo 407 del codice civile:

  1. deve sentire direttamente la persona per cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, recandosi “ove occorra” presso il luogo deve questa si trova;

  2. deve considerare i bisogni e le richieste del beneficiario compatibilmente con le esigenze specifiche di protezione dello stesso;

  3. deve assumere le necessarie informazioni;

  4.  deve sentire i soggetti di cui all’articolo 406 del codice civile: coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, e la persona che convive stabilmente, il Pubblico Ministero che comunque interviene nel procedimento. A tale riguardo è opportuno precisare che il Giudice Tutelare si pronuncia anche se le persone di cui all’articolo 417 non si presentino;

  5. può disporre, anche d’ufficio, quindi, anche di sua iniziativa, tutti quegli accertamenti nonché di ogni mezzo istruttorio che ritiene utile al fine di provvedere in ordine all’amministratore di sostegno. Potrebbe, in altri termini, richiedere relazioni ai servizi sociali e sanitari che operano sul territorio, può assumere testimonianze, acquisire cartelle cliniche, nominare consulenti sia per gli aspetti inerenti la cura della persona sia per gli aspetti di natura patrimoniale; può quindi rivolgersi a: medici specialisti, psichiatri, geriatri, psicologi, geometri, architetti, ingegneri, commercialisti e comunque a tutte quelle figure professionali che possono apportare dati e conoscenze tecniche di cui il magistrato non dispone, ma che sono UTILI per giungere a decisione.

La figura di riferimento nell’ambito del procedimento di amministrazione di sostegno è il Giudice Tutelare (giudice monocratico) del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.

Il Giudice Tutelare gode di ampi poteri istruttori.

 

COME SI RICORRE AL GIUDICE TUTELARE?

 

Si ricorre al Giudice Tutelare depositando un ricorso (vedi schema di ricorso). E’ già stata evidenziata al riguardo la necessità di verificare presso i singoli Uffici del Giudice Tutelare quale sia la prassi applicativa in uso e cioè sia per la proposizione del ricorso che per gli elementi che lo compongono in modo da renderlo completo.

 

Il ricorso, ai sensi dell’articolo 407 del codice civile, dovrà contenere:

  1. le generalità del ricorrente e prova della sua legittimità attiva, in altri termini il soggetto ricorrente deve indicare con esattezza se rientra fra i soggetti di cui all’articolo 417 del codice civile. Ad esempio, il parente entro il 4° grado potrà per ragioni di opportunità esibire certificati storici di famiglia o documentazione equiparata, atta a dimostrare il rapporto di parentela. Per il coniuge, uno stato di famiglia o un estratto per riassunto di atto di matrimonio. Per la persona stabilmente convivente, potrà esibirsi uno stato di famiglia ed eventualmente un certificato di residenza. Il giudice, al riguardo, potrà comunque accertare la stabile convivenza con l’utilizzo di tutti i mezzi istruttori che riterrà utili al procedimento. Per i servizi socio-sanitari, vale quanto già indicato, i responsabili sono legittimati ex articolo 406 del codice civile;

  2. le generalità complete del beneficiario e la sua “dimora abituale” (vedi glossario alla voce dimora, residenza, domicilio);

  3. le ragioni per cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, indicando, per quanto possibile quali sono i bisogni effettivi dell’eventuale beneficiario, senza trascurare tutti quei dati che consentono di dare un profilo personale e patrimoniale, il più preciso possibile, del beneficiario. Sarà opportuno indicare concretamente per quali atti è richiesto l’intervento dell'amministrazione di sostegno quale mero assistente o quale rappresentante del beneficiario;

  4. l’indicazione, se conosciuti dal ricorrente, del nominativo ed il domicilio del coniuge, discendenti ed ascendenti, dei fratelli e conviventi del beneficiario;

  5. l’indicazione di eventuali situazioni di urgenza, che richiedano un intervento tempestivo e provvisorio da parte del Giudice Tutelare. A tal riguardo si rammenta che il Giudice Tutelare può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti urgenti diretti alla cura della persona e per la conservazione ed amministrazione del patrimonio. Naturalmente l’urgenza va “dimostrata”, osservando che la stessa è caratterizzata dal fatto che qualora non venga adottato il provvedimento richiesto, ne possono derivare danni alla persona o al patrimonio della stessa.

Il ricorso deve contenere quanto prescritto dall’articolo 407 del codice civile e dovrà essere più completo possibile per consentire al Giudice Tutelare di provvedere nel modo più puntale e tempestivo.

Non vanno quindi trascurati tutti quei dati personali (di vita e clinici) e patrimoniali così che il Giudice Tutelare possa configurare una completa amministrazione di sostegno.

 

 

 

Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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