Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione dall’Irpef in caso di figli portatori di handicap.
La nuova detrazione, di € 774,69, spetta per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della Legge n. 104 del 1992), a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella (di importo minore) che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza di handicap.
Per essere considerato fiscalmente a carico è necessario che il redditi personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a € 2.840,51.
Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come per esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i familiari a carico sono state sostituite da una deduzione dal reddito imponibile di € 3.700,00. Detto importo, anche questo superiore rispetto a quello che spetterebbe in assenza di handicap, non è fisso ma diminuisce man mano che aumenta il reddito che il contribuente richiedente ha percepito nell’anno.
Per determinare l’importo realmente spettante, è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
78.000,00 + oneri deducibili + deduzione teorica – reddito complessivo
78.000,00
Se il risultato che si ottiene da tale calcolo è:
maggiore o uguale ad 1, la deduzione spetta per intero;
pari a zero o negativo, la deduzione non spetta;
compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto, tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento, per la deduzione base.
E S E M P I O
Contribuente con figlio portatore di handicap a carico al 100% con un reddito complessivo nel 2005 di € 30.000,00. supponiamo, inoltre, che abbia sostenuto spese deducibili dal reddito per € 2.000,00.
Questo il calcolo della deduzione spettante per il figlio:
(78.000,00 + 2.000,00 + 3.700,00 – 30.000,00) : 78.000,00 = 0,6884 x 3.700,00 = 2547,08
Non è invece cambiato il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.
Inoltre, come avveniva per le detrazioni, anche le deduzioni possono essere fruite in percentuali diverse dai coniugi a seconda del vantaggio che ciascuno può ritrarre.
Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.