DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

 

 

La legge n° 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha previsto che per le donazioni non esenti (cioč quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente € 180.759,91, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

  

 

Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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