DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE
La legge n° 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha previsto che per le donazioni non esenti (cioč quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente € 180.759,91, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
L’importo della franchigia č elevato da € 180.759,91 a € 516.456,90 per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge N° 104/92.
Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l’imposta di registro non č dovuta nemmeno in misura fissa.
Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.