DEDUZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA

 

La Finanziaria 2005 ha introdotto un nuova deduzione di € 1.820,00 per spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella delle persone indicate nell’articolo 433 del Codice Civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.

 

In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra:

  1. l’ammontare di € 78.000,00, a cui va aggiunta la stessa deduzione teorica, quelle per oneri familiari deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR, e sottrarre il reddito complessivo

  2. l’importo di € 78.000,00

78.000,00 + oneri deducibili + deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante) – reddito complessivo

78.000,00

Qualora la spesa sostenuta per l’assistenza non raggiunge  il limite di € 1.820,00, l’importo da indicare al numeratore sarà pari all’ammontare della spesa stessa.

In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all’assistenza personale e di quelli per i familiari, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

 

E S E M P IO

 

Contribuente non autosufficiente con un reddito complessivo nel 2005 di € 30.000,00. Supponiamo che abbia sostenuto oneri deducibili dal reddito per € 1.000,00 ed effettuato spese per assistenza propria per € 1.500,00.

 

Questo è il calcolo della deduzione spettante per le spese di assistenza:

(78.000,00 + 1.000,00 + 1.500,00 – 30.000,00) : 78.000,00 = 0,6474 x 1.500,00 = 971,10

 

QUALCHE CHIARIMENTO

 

Le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate tali coloro che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

 

Accertamento dello stato di non autosufficienza.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata ai bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

 

La documentazione.

Per fruire dalla deduzione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

 

Altre precisazioni.

L’importo di € 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di € 1.820,00.

Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Infine, la deduzione per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di € 1.549,37.

 

 

 

Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor..

 

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