BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI? L’AVVOCATO RISPONDE – Legge 13/1989

 

Ho un figlio disabile e la maggior parte dei condomini si oppone (per motivi di costi) all'abbattimento delle barriere architettoniche: potrei sapere cosa dice la legge sulla maggioranza in assemblea?

 

L’Avvocato Carrera risponde:

La legge parla chiaro per quanto riguarda le barriere architettoniche in un condominio. Fa riferimento in modo specifico anche alla maggioranza (che non è quella abituale) necessaria per intervenire, chiamata in gergo "a millesimi leggeri". Infatti, la legge numero 13 del 1989 prevede una corsia agevolata per risolvere il problema. La sola presenza di un disabile è già una condizione sufficiente per far approvare in assemblea le delibere con maggioranze speciali (i millesimi leggeri, appunto) o per far eseguire i lavori anche senza il consenso del condominio. Il decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989 elenca con precisione gli edifici e gli interventi ai quali si può applicare la legge:

Per quanto riguarda in particolare gli interventi sugli edifici esistenti, l'articolo 2 della legge 13 del 1989 dispone che "le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27 primo comma della legge 30/3/1971 numero 384 nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati sono approvate dall'assemblea del condominio in prima o in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'articolo 1.136 secondo e terzo comma del Codice civile".

In pratica, cosa succede? Accade che per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche è ammessa una "procedura differenziata", facendo eccezione alla rigorosa disciplina che regolamenta le innovazioni nelle parti comuni di un condominio stabilita dall'articolo 1.120 del Codice civile (maggioranza di almeno 666 millesimi e di metà condomini).

Nel procedimento agevolato, invece, le delibere possono essere valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, in prima convocazione; per la seconda convocazione, invece è sufficiente un terzo dei partecipanti del condominio che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. La stessa maggioranza ridotta potrà inoltre decidere gli altri interventi previsti dalla normativa, come la realizzazione di percorsi attrezzati per favorire la mobilità ai non vedenti all'interno degli edifici.

C'è un altro aspetto molto importante riguardante l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 del 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche in uno stabile: non è necessario che il portatore dì handicap abiti nel condominio perché si attuino i dispositivi previsti dalle legge. Infatti, il Tribunale di Milano (con le sentenze del 22.3.1993 e 19.9.1991) ha ritenuto sufficiente che il disabile si debba recare nell'edificio (ad esempio, per ragioni di famiglia, lavoro, cura o altro) perché venga applicata la normativa.

Se il condominio rifiuta di accettare la delibera di eliminare le barriere architettoniche, l'interessato (il disabile o chi esercita la patria potestà), trascorso invano il termine legale di tre mesi dalla richiesta di modifica, può procedere in maniera autonoma alla realizzazione di strutture mobili (sistemi di apertura automatica delle porte di accesso all'edificio e di carrozzelle elettriche montascale) che agevolino la vita all'inquilino disabile. Il secondo comma dell'articolo 2 dispone infatti che "nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le deliberazioni di cui al comma primo, i portatori di handicap ovvero chi esercita la tutela o la potestà possono installare a proprie spese servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici agli ascensori e alle rampe dei garage".

Il portatore di handicap può installare l'impianto di ascensore se il condominio gli nega l'autorizzazione oppure provvedere all'installazione di strutture o comunque all'esecuzione delle modifiche necessarie soltanto dopo avere inviato al Sindaco una relazione tecnica dettagliata, firmata da un professionista, sugli interventi da eseguire.

 

 

 

Fonte: http://www.studiocarrera.it/faq_c_varie.htm.

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola  e Associazione Consequor.

 

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