AGEVOLAZIONE IVA
L’aliquota IVA agevolata al 4% si applica ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/92.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
facilitare
la comunicazione interpersonale
l’elaborazione scritta o grafica
il controllo dell’ambiente
l’accesso all’informazione e alla cultura
assistere la riabilitazione
Sono tali ad esempio: il fax, computer, modem, schermo a tocco, tastiera espansa, telefono viva voce, ecc.
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione(*):
Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico.
Certificato di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/92, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Cosa deve richiedere il commerciante al disabile o al suo familiare?
Originale o copia autenticata di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente; si tratta del comune certificato di invalidità rilasciato dall’Azienda unità Sanitaria Locale competente; il documento può anche non essere recente; è bene ricordare che l’agevolazione spetta solo nel caso di disabilità motoria, del linguaggio o sensoriale (non vedenti e sordomuti).
Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell’ASL di appartenenza; tale documento deve precisare che il prodotto per cui si chiede l’agevolazione è effettivamente necessario a quel disabile per migliorare o garantire la sua possibilità di integrazione o autonomia personale. Non è accettabile una certificazione rilasciata da medici, anche se specialisti, non dipendenti dall’ASL; anche se non espressamente previsto dalla normativa, è opportuno farsi rilasciare dall’acquirente una dichiarazione (firmata in carta semplice) in cui si attesti di avere i titoli per godere dell’agevolazione IVA.
Cosa riportare sulla fattura?
Sulla relativa fattura, va riportata la seguente annotazione: “Aliquota IVA al 4% ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 Dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 238 Febbraio 1997, n. 30)”.
Fonte: http://www.handylex.org/schede/sussidicommerc.shtml?d=9900,9904&cf=9412
DETRAZIONE IRPEF
Le spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% per l’intero ammontare (cioè senza togliere la franchigia di € 129,11).
La detrazione del 19% per l’intero ammontare spetta anche al familiare del disabile se questi risulta fiscalmente a carico.
La documentazione da conservare per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, è la seguente:
Fatture, ricevute o quietanze.
Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità d’integrazione del soggetto riconosciuto potatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92.
(*) Modulo per l’autocertificazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate, cliccare qui.
Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.