LE AGEVOLAZIONI IVA
N. B.: l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 117/E dell'8 agosto 2005, chiarisce l'ambito di applicazione dell'agevolazione Iva del 4% sull'acquisto delle autovetture per disabili. In risposta a un'istanza di interpello formulata dalle associazioni dei disabili, l'Agenzia ha esteso l'agevolazione Iva, prevista per l'acquisto dell'autovettura "base", anche agli accessori, purché acquistati unitamente al veicolo, in quanto considerati parte integrante della stessa. Pertanto non viene posto alcun limite all'agevolazione fiscale in relazione alle caratteristiche tecniche del modello di autovettura, fatta eccezione per la cilindrata.
E’ applicabile l’IVA al 4%, anziché al 20%, all’acquisto di autovetture fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuove o usate.
E’ applicabile l’IVA al 4% anche ai lavori di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di spesa, per una sola volta nel corso di quattro anni a partire dalla data di acquisto, salvo riottenere il beneficio entro il quadriennio, qualora il precedente veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
N. B.: per gli autocaravan (camper) non è prevista l’IVA agevolata al 4% ma solo la detrazione IRPEF.
GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’impresa deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sopra indicati sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra, sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione al familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente, allegando la relativa documentazione sopra indicata
N. B.: le auto per il trasporto di non vedenti e sordomuti l’imposta di trascrizione la devono pagare.
ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO (*)
L’esenzione dal pagamento del bollo riguarda i veicoli fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata con motore a benzina e fino a 2.800 cc. con motore diesel, senza limite di spesa e spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Se i disabile possiede più di un veicolo, l’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile e la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio al momento della presentazione della documentazione. Per il Piemonte, dal 01/01/04, è: Regione Piemonte - Ufficio Tributi Via Pietro Micca, 18 - 10122 Torino – orario per il pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.
Gli uffici sono tenuti a dare una risposta agl'interessati sia dell'esito positivo che negativo in merito alla richiesta.
L’esenzione dal pagamento del bollo, una volta riconosciuta, vale per gli anni successivi, senza rifare la richiesta. Se, però, vengano meno le condizioni per avere il beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso Ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione
LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE
Le spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovettura, motocarrozzette, autoveicolo o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile e autocaravan (camper) senza limiti di cilindrata.
La detrazione compete una sola volta e per un solo veicolo, senza limiti di cilindrata, nel corso di un quadriennio a partire dalla data di acquisto e nel limite di spesa fino a € 18.075,99.
E’ possibile riottenere il beneficio entro il quadriennio, se il veicolo beneficiato risulta cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato nel quadriennio spetta, sempre entro il limite di € 18.075,99, al netto, però, dell’eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire dell’intera detrazione nel primo anno o ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
Se il disabile ha redditi propri superiori a € 2.840,51, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico, e questi può usufruire della detrazione Irpef anche se non è in possesso di qualsiasi patente di guida.
(*) Modulo per la richiesta predisposto dalla Regione Piemonte, cliccare qui.
Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor. Aggiornato il: 24/10/2005