DIRITTI SPETTANTI A PRESCINDERE DAL TIPO DI DISABILITA’ O DI HANDICAP

 

LE AGEVOLAZIONI IVA

 

N. B.: l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 117/E dell'8 agosto 2005, chiarisce l'ambito di applicazione dell'agevolazione Iva del 4% sull'acquisto delle autovetture per disabili. In risposta a un'istanza di interpello formulata dalle associazioni dei disabili, l'Agenzia ha esteso l'agevolazione Iva, prevista per l'acquisto dell'autovettura "base", anche agli accessori, purché acquistati unitamente al veicolo, in quanto considerati parte integrante della stessa. Pertanto non viene posto alcun limite all'agevolazione fiscale in relazione alle caratteristiche tecniche del modello di autovettura, fatta eccezione per la cilindrata.

N. B.: per gli autocaravan (camper) non è prevista l’IVA agevolata al 4% ma solo la detrazione IRPEF.

 

GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA

ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’

L’esenzione spetta anche in caso di intestazione al familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

N. B.: le auto per il trasporto di non vedenti e sordomuti l’imposta di trascrizione la devono pagare.

 

ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO (*)

LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE

 

 

(*) Modulo per la richiesta predisposto dalla Regione Piemonte, cliccare qui.

 

 

 

Fonte: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor. Aggiornato il: 24/10/2005

 

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