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Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221, recante "Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio
2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni;
Visto l'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto l'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
materia di assegno di maternita' di base;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la nota ... dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di nulla
osta sulle attivita' di competenza previste dal presente decreto;
Vista la nota ... dell'Agenzia delle entrate di nulla osta sulle attivita'
di competenza previste dal presente decreto;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data...;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del...
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
"ISEE": indicatore della situazione economica equivalente;
"ISE": indicatore della situazione economica;
"Scala di equivalenza": la scala di cui all'Allegato 1, parte integrante del
presente decreto;
"Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di
bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia;
"Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla
generalita' dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire
delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e
dalle altre disposizioni vigenti;
"Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali
agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di
natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia,
ovvero interventi in favore di tali soggetti:
a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire
l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
b) di ospitalita' alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro
fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi
gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di
servizi;
"Prestazioni agevolate rivolte a minorenni": prestazioni sociali
agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza
nel nucleo familiare di componenti minorenni;
"Richiedente": il soggetto che effettua la richiesta della prestazione
sociale agevolata;
"Beneficiario": il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale
agevolata;
"Persone con disabilita' media, grave e non
autosufficienti": persone per le quali sia stata accertata una delle
condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante
del presente decreto;
"Ente erogatore": ente competente alla disciplina dell'erogazione
della prestazione sociale agevolata;
"DSU": dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 9;
Articolo 2
ISEE
1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati,
della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate. L'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle
prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale
delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, lettera m), della
Costituzione. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura
lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di
definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di
prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di
beneficiari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione
economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza
del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al
comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale,
determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore
della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta,
secondo le modalita' stabilite agli articoli 6 e 7, limitatamente alle
seguenti:
a. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b. prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
c. prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in
presenza di genitori non conviventi con il beneficiario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE
corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu'
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 8 e secondo le modalita' ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello
di DSU, di cui all'articolo 9, e delle altre informazioni disponibili negli
archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema
informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 10.
Articolo 3
Nucleo familiare
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti
la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso
nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza
familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini
del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con
quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani
residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro
coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei
familiari diversi esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta
l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del
codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione
ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti
temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e'
stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1ø
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta
domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale
o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore
con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa
parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai
sensi dell'articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la
facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo
familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e'
considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai
fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del
nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte
del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 e' considerato nucleo
familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del
nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa
parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in
convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della
medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo
familiare del genitore.
Articolo 4
Indicatore della situazione reddituale
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei
redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a
ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo
dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e'
ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui
al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per
l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al
nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi
2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della
DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno
solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando
i seguenti:
a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma
associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della
dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai
fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
e) assegni mantenimento figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito e buoni spendibili per l'acquisto di
servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da
amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito complessivo di cui
alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla
disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, convertito con modificazioni dalla legge22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se
compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo
di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi
dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i
redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il
reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando
al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato
secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo
dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse
legale vigente al 1ø gennaio maggiorato di un punto percentuale.
i) il reddito lordo, convertito in euro al cambio vigente alla data di
presentazione della DSU, dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza
da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a
concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge,
anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed
effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorita'
giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al
mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il
mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i
genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e
non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne stabilisce
l'importo;
c) fino ad un massimo di 6.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le
spese per l'acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra
le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' le spese
mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione
dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal
reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate
dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai
soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
e) fino ad un massimo di 2.000 euro, una quota dei redditi da lavoro
dipendente, nonche' degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini
fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai
sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti
spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il
valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono
dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a
concorrenza, di euro 7.000;
b) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprieta', una
franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
c) nel caso del nucleo facciano parte:
i. persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari
a 3.500 euro;
ii. persone con disabilita' grave o non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.000 euro;
d) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per
ciascuna di esse, la spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti
all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione
presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, fino ad
un massimo di 5.000 euro inclusivi dei contributi versati, o
alternativamente, in caso di ricovero presso strutture residenziali
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a).
5. Nel caso il richiedente sia beneficiario di uno dei trattamenti di cui al
comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il
mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal richiedente
nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente
parametro della scala di equivalenza.
Articolo 5
Indicatore della situazione patrimoniale
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per
ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio
immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui
al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree
fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti
attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal
periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun
fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare
dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile
o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in
abitazione di proprieta', il valore della casa di abitazione, come sopra
determinato, al netto del mutuo residuo, e' considerato in proporzione pari
a tre quarti.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini
dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima
data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.
Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31
dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti
per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito
specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto
diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il
valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data
riferita al mese di dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione
della DSU, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora la data individuata
fosse antecedente all'acquisto di altre componenti del patrimonio ai sensi
del presente articolo, va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
netto degli interessi, al 31 dicembre;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore
nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio
(O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante
dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui
alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in
mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data
di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati
e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il
valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di
redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal
costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi
all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri
stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di
cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore
corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a
premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va
assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di
assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita'
ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni
ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il
valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 5.000 euro. Tale
franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della
situazione reddituale, di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone
di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di
cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime
prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle
modalita' di cui all'articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e
fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il
nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori
di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi
da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo, valgono le seguenti regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), non si
applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo
familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE di cui al comma 3, e' integrato di
una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della
situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del
nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato
2, comma 1, parte integrante di questo decreto. La componente non e'
calcolata qualora nel nucleo sia presente un componente per il quale sia
stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario
avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al
presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.
Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni
effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente,
se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
codice civile.
Articolo 7
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o per il diritto allo studio
universitario
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate
rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non
coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte
del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti
casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro
genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro
genitore.
c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito
il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato,
ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica
autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' in termini
di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in
presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle
lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non
convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, parte
integrante del presente decreto.
3. [in attesa di verifica da parte del MIUR] Ai fini del calcolo dell'ISEE
per le sole prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio
universitario, in presenza di genitori non conviventi con il beneficiario,
il beneficiario medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, ovvero
di uno di essi, nel caso ricorra uno dei casi di cui all'articolo 3, comma
3, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) il beneficiario risulta residente fuori dall'unita' abitativa della
famiglia di origine in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) redditi da lavori dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non
inferiori a 6.500 euro in riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Articolo 8
ISEE corrente
1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un
ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento
della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione
nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia
verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi
precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni
della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una
risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita'
lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratti di lavoro
atipico [dizione piu' precisa], non occupati alla data di presentazione
della DSU, ai quali non sia stato rinnovato il contratto o sia stato risolto
il rapporto di lavoro, dopo aver svolto attivita' della medesima natura per
almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti il mancato rinnovo o la
risoluzione dell'ultimo contratto;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU,
che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita'
medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni
superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente,
calcolato ai sensi del comma 4, rispetto all'indicatore della situazione
reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando
i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui
al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui
all'articolo 9, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti
redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia
in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio
di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi
precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute
nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di
debito e buoni spendibili per l'acquisto di servizi se denominati in euro, a
qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi
nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a
quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma
possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due
mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente,
per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i
redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i
trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via
ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro
della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo
all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il
medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU,
presenta all'INPS la documentazione e certificazione attestante la
variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le
componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' due mesi dal momento della presentazione del
modulo sostitutivo della DSU.
Articolo 9
DSU
1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento
al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della
presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di
validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire
per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere
la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo
familiare.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su
proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate, e' approvato il modello
tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la
compilazione. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino
ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato
2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui
all'articolo 8;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui
all'articolo 10, commi 6 e 7.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in
via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le
componenti autocertificate di cui al comma 7 non siano variate rispetto ad
una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una
dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio
sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare
ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora
nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su
altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre
prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di
validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai
componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o
alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la
presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del
richiedente.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autocertificate dal
dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini
della determinazione del valore della scala di equivalenza, di cui
all'allegato 1;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle
componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui
alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui
all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui
all'articolo 5, comma 2;
e) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b,
limitatamente ai redditi diversi da ... [contribuenti minimi, nuove
iniziative produttive, redditi fondiari a cedolare secca]
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d),
e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f),
limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui
all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4,
lettera a);
j) la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera d);
k) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e
3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
l) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4;
m) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le
donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
n) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e
superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di
cui all'articolo 10, comma 13.
8. Ferma restando la definizione degli indicatori della situazione
reddituale e patrimoniale di cui agli articoli 4 e 5, con uno o piu' decreti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e
l'Agenzia delle entrate, in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere
modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autocertificazione
da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato
il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei
dati autocertificati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il
periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1,
avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente
puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del
presente articolo.
Articolo 10
Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE
1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo
9, comma 4, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni
lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito
dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti
medesimi per eventuali controlli o contestazioni. L'INPS per l'alimentazione
del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. Le informazioni non contenute nella DSU rilevanti per il calcolo
dell'ISEE, gia' presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria,
sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'INPS. A tal fine l'INPS attiva
le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle
Entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati
autocertificati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte
del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo
successivo a quello della ricezione dei dati autocertificati e dell'inoltro
della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autocertificati dal dichiarante, l'Agenzia delle
entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua negli stessi
tempi di cui al comma precedente l'esistenza di omissioni, ovvero
difformita' degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del
Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa la presenza non
dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5,
comma 4.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autocertificate dal
dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli
presenti nei propri archivi amministrativi. L'attestazione riportante
l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari
al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono inviati dall'INPS al
dichiarante entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello
dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Nel caso di richiesta
di prestazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'attestazione riporta anche il
valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'invio al dichiarante
puo' avvenire anche mediante posta elettronica certificata. L'attestazione
puo', in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo
familiare, nel periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante accesso
all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi territoriali
competenti.
5. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 3, inclusa la
presenza non dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare di cui
all'articolo 5, comma 4, il soggetto richiedente la prestazione puo'
presentare una nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione
mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le
omissioni o le difformita' rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale
dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto
salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella
dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono
ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati.
6. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle
Entrate, puo' produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da
documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o
certificazione sostitutiva, o altra documentazione riferita alla situazione
reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo' altresi' compilare il
modulo integrativo, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e),
autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso,
analogamente a quanto previsto al comma precedente, l'attestazione dovra'
riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria per cui il
dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui
all'articolo 9, comma 8, sono definite, ai fini della eventuale
rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di
difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal
dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo,
nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione
definitiva.
7. Il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui
al comma 4, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al
medesimo comma, puo' autocertificare tutte le componenti necessarie al
calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui
all'articolo 9, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al
dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento
di invio della attestazione di cui al comma 4.
8. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una
prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono
comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di
presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potra'
acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il
sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al
dichiarante nell'interesse del medesimo.
9. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata
o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la DSU,
richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. L'ente erogatore
richiede all'INPS anche le informazioni analitiche contenute nella DSU
quando procede, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, all'accertamento dei
requisiti per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera f), da esso erogati, nonche' quando costituisce e gestisce, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una
banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. L'INPS
rende disponibili le informazioni analitiche o l'ISEE relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.
10. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico sulle componenti
autocertificate di cui al comma 7, al fine di individuare l'esistenza di
omissioni ovvero difformita', mediante l'interrogazione in base alle
disposizioni vigenti degli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate
e dell'Agenzia del territorio, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche
in possesso dei dati a tal fine rilevanti.
11. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o
difformita' rilevate ai sensi del comma 3 sulla presenza non dichiarata di
componenti il patrimonio mobiliare, effettua, sulla base di criteri
selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori,
avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I
nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella
consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza
al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti
dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi
dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13, sono autocertificati dal
dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e
superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti
il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della
Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate,
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli
adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi
informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi'
previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per
l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Articolo 11
Revisione delle soglie
1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui
all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i
requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere
dal 1ø gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 12, comma 1, e'
concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.500 euro.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori
dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia
ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di
equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base
annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per
valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la
soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla
differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per
importi annui non inferiori a 10,33 euro.
3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da
quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1ø gennaio 2013,
ovvero dalla data di cui all'articolo 12, comma 1, e' concesso alle donne
con ISEE inferiore a 16.500 euro.
Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza
dei 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISEE e'
rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. La DSU in corso di
validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei
relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della
richiesta di nuove prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di
cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del
presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni
sociali agevolate emanano entra la data di cui al comma 1 gli atti normativi
necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le
disposizioni del presente decreto.
3. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla
data di emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in
conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati.
Allegato 1
Scala di equivalenza
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di
componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del
presente decreto, sono i seguenti:
Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni
ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con
figli minorenni:
a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli
minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza
di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i
genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa
per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.
Allegato 2
Componente aggiuntiva
1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni
agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera
b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare
del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente
aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di
appartenenza, secondo le modalita' seguenti:
a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo
figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri
componenti il suo nucleo familiare;
b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel
calcolo di cui alla lettera a);
c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di
equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;
e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e'
moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente
aggiuntiva;
f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla
lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare
del beneficiario.
Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita'
di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.
2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate
rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi,
qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b),
per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e'
calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:
a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo
genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni
appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso
per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di
appartenenza e moltiplicato per 0,3;
c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di
proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e
maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i
figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del
beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di
proporzionalita';
d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla
lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare
del beneficiario.
La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente
comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai
sensi dell'articolo 7, comma 2.