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Più facile il voto per i disabili
Dal gennaio 2006 è entrato in vigore un decreto legge atto a favorire il voto alle persone impossibilitate a muoversi per dipendenze vitali da apparecchiature mediche:
Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006
Art. 1.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore e' iscritto o, nel caso di cui al comma 6, della sezione elettorale nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora diversa dal domicilio abituale, espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
fonte: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/06001d.htm
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Altro importante provvedimento sull'accompagnamento al voto:
Ecco il testo della legge che spiega come
farsi accompagnare ai seggi da un qualsiasi cittadino di propria scelta in caso di difficoltà .(Legge 17/2003)
Gli elettori portatori di handicap grave potranno scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto. E’ caduto, infatti, il vincolo che imponeva, precedentemente, di scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune. E dunque, potranno farsi accompagnare anche da persone residenti in altri comuni d’Italia. Lo prevede una legge che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2003. Si tratta, peraltro, di un vantaggio di non poco conto. Specie se si considera che la normativa precedente impediva alle persone disabili di farsi accompagnare dai loro figli qualora non risiedessero nello stesso comune. La stessa legge introduce, inoltre, la possibilità che sulla tessera elettorale sia indicato il diritto al voto assistito. Il tutto su richiesta dell'elettore e attraverso l'apposizione di un simbolo o di un codice. Una facoltà che consentirà agli interessati di votare evitando di presentare il certificato medico ad ogni tornata elettorale. L’annotazione sarà effettuata nel rispetto della normativa sulla privacy. (13 febbraio 2003)
LEGGE 5 febbraio 2003, n.17. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1.
1. All'articolo 55 [1] , secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41 [2] , secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti:
"in un qualsiasi Comune della Repubblica".
2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
[2] Riportiamo il testo del primo e del secondo comma dell’articolo 41, comprensivo della modifica: " Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.